C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 20/12/2019 – Delibera – 31) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUINTIGLIANO CHRISTIAN FINO AL 20/02/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2019 (Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 27/11/2019 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

31) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUINTIGLIANO CHRISTIAN FINO AL 20/02/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2019 (Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 27/11/2019 – Coppa Italia Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Atletico Cervaro 2014 reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 29.11.2019; esaminati gli atti ufficiali. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del C.G.S. Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso a mezzo PEC in data 11.12.2019, senza l’osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; tale omissione comporta, quindi, l’inammissibilità del proposto reclamo ai sensi della vigente normativa. Quanto sopra rilevato assorbe l’esame di ogni altra questione dedotta nel reclamo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

 

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