C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 222 del 07/01/2020 – Delibera – 28) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE MESSORE DAVIDE (A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.24 SGS DEL 28/11/2019 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – DON BOSCO COLOSSEO del 23/11/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019
28) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE MESSORE DAVIDE (A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.24 SGS DEL 28/11/2019 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – DON BOSCO COLOSSEO del 23/11/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019
La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 76 C.G.S., in quanto, come stabilito dalla norma, il reclamo deve essere preannunciato entro l termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, il reclamo non solo non è stato preannunciato, ma è stato depositato soltanto in data 5 dicembre 2019, e cioè sette giorni dopo la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 24 del 28/11/19. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.
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