C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 229 del 10/01/2020 – Delibera – 32) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO LODIGIANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’OTTAVI GABRIEL FINO AL 31/01/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.91 SGS DEL 12/12/2019 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – ATLETICO LODIGIANI dell’8/12/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.207 del 20/12/2019

32) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO LODIGIANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’OTTAVI GABRIEL FINO AL 31/01/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.91 SGS DEL 12/12/2019 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – ATLETICO LODIGIANI dell’8/12/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.207 del 20/12/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Atletico Lodiginai proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore D’Ottavi Gabriel per aver, all’atto dell’espulsione comminata dal direttore di gara tentato di aggredirlo e successivamente rivolgeva a quest’ultimo ingiurie e minacce. La CSAT, preliminarmente e senza entrare nel merito della questione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 76 C.G.S. Infatti la società reclamante doveva preannunciare il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmetterlo alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, cosa che non ha fatto. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

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