C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 17/01/2020 – Delibera – 36) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ U.S.D. CITTA DI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CESARETTI MAURO FINO AL 30/06/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 LND DEL 12/12/2019 (Gara: CITTA DI POMEZIA – NETTUNO dell’8/12/2019 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

 

36) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ U.S.D. CITTA DI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CESARETTI MAURO FINO AL 30/06/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 LND DEL 12/12/2019 (Gara: CITTA DI POMEZIA – NETTUNO dell’8/12/2019 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La Società Città di Pomezia proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Cesaretti Mauro per aver protestato avverso l’operato arbitrale con espressioni gravemente offensive inoltre colpendolo ad una mano facendogli cadere il fischietto a terra. A fine gara lo stesso si avvicinava al direttore di gara mettendogli una mano al collo, venendo fermato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l’atteggiamento avuto dal proprio calciatore accalorato dai fatti accorsi essere quindi un episodio isolato, inoltre che sia venuto in contatto con l’arbitro per pochi secondi e che successivamente si scusava con il direttore di gara. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto e il reclamo, ritiene che la sanzione di squalifica inflitta al calciatore Cesaretti Mauro sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado, poiché non rappresenta una sana realtà sportiva nel territorio provinciale ne lo spirito educativo che deve essere applicato unitamente a principi come quello di lealtà, aggregazione sociale e correttezza. L’espressione offensiva ed irriguardosa usata più volte dal giovane calciatore nei confronti del direttore di gara si allontana da questi imprescindibili valori culturali, quali lealtà e proibità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; episodi violenti come quelli in questione, sono condotte gravemente antisportive ed offensive dello spirito sportivo che distingue la competizione calcistica e comunque lesive dell’incolumità fisica dei direttori di gara ex art. 35 CGS. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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