C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 22/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI GIOVANNI MARESCA, SIMONE RASPAOLO E EMANUELE DAMIANO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.S. FORMIA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ FORMIA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI GIOVANNI MARESCA, SIMONE RASPAOLO E EMANUELE DAMIANO ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.S. FORMIA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ FORMIA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

 

La Procura Federale, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza della segnalazione inerente l’articolo di stampa del quotidiano on–line “Latina Oggi”, in merito ad un controllo eseguito dalla Polizia presso il Campo Comunale di Maranola, in uso alla società S.S. Formia Calcio ASD, in cui sono stati trovati tre giovani calciatori, tesserati per la stessa società, che dormivano all’interno degli spogliatoi, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i tre calciatori, Giovanni Maresca, Simone Raspalo ed Emanuele Damiano, per aver tutti in concerto ed in concorso tra loro, nel mese di novembre del 2018, e per una durata di tre giorni arbitrariamente, senza alcuna previa autorizzazione e, di fatto, all’insaputa della società, occupato abusivamente in tempo di notte e adibendoli a proprio dormitorio, utilizzando alcune brande ivi allocate usate alla bisogna per il ricovero o alla distesa di atleti infortunati, i locali spogliatoio dell’impianto sportivo del campo di Maranola, in uso alla società S.S. Formia Calcio ASD, ma di proprietà del Comune di Formia.

Per tale motivo la Procura Federale intendeva deferire anche la società S.S. Formia Calcio ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto contestato ai propri tesserati, all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale fissava per l’11 luglio 2019 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. Tutti i deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento in oggetto, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo le seguenti sanzioni: Maresca Giovanni, Raspaolo Simone e Damiano Emanuele, calciatori della S.S. Formia Calcio ASD, 2 (due) giornate di squalifica ciascuno; S.S. Formia Calcio ASD, per responsabilità oggettiva, € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda. Questo Tribunale Federale ritiene che dall’attività istruttoria espletata dalla procura emerga la sola responsabilità a carico della società deferita e non dei calciatori. Quest’ultimi, infatti, vengono a trovarsi, nella circostanze di cui all’atto del deferimento, in una posizione marginale e secondaria rispetto alla società. Inoltre risulta evidente che i calciatori “subiscono” la prassi della società che nell’attesa di trovare una sistemazione congrua a giovani calciatori prelevati da altre province/regioni limitrofe lì collocano temporaneamente in luoghi di fortuna, cosa che di fatto è avvenuta nella fattispecie in esame. In particolare due dei deferiti (Maresca ad Anacapri – NA; Damiano a Volla - NA) risultano domiciliati in luoghi molto distanti dallo Stadio del Formia posto nel Comune di Maranola il che dimostra come i calciatori in questione siano impossibilitati a raggiungere dal domicilio il campo per gli allenamenti nel corso della stessa giornata. Il regolamento prodotto dalla società deferita, peraltro generico, nulla sposta in capo alla responsabilità ravvisabile in capo alla società deferita. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la sola responsabilità della società deferita, S.S. Formia Calcio ASD, applicando la seguente sanzione: A.S.D. S.S. Formia Calcio, per responsabilità oggettiva: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. Di non ritenere responsabili di alcun addebito e pertanto di non sanzionare i calciatori Maresca Giovanni, Raspaolo Simone e Damiano Emanuele calciatori della S.S. Formia Calcio ASD. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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