C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 11/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO MAIORANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DILETTANTE DELLA A.S.D. 1928 VETRALLA E DEL SIG. ANDREA BELLI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., ALL’ART. 39 LETT. GA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E AL PUNTO 1 LETT. C) DEL C.U. N. 1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL S.G.S. NONCHÉ DELLA SOC. S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA E DELLA SOC. A.S.D. 1928 VETRALLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO MAIORANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DILETTANTE DELLA A.S.D. 1928 VETRALLA E DEL SIG. ANDREA BELLI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., ALL’ART. 39 LETT. GA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E AL PUNTO 1 LETT. C) DEL C.U. N. 1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL S.G.S. NONCHÉ DELLA SOC. S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA E DELLA SOC. A.S.D. 1928 VETRALLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell’AIAC circa l’utilizzo di tecnico non abilitato. Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Stefano Maiorana, benché tesserato quale calciatore della A.S.D. 1928 Vetralla, avrebbe svolto nella stagione 2018/2019 attività tecnica di base in favore della S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l. in assenza di abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico; tale circostanza sarebbe stata confermata dai soggetti deferiti e avrebbe, secondo l’Organo Inquirente, rilevanza disciplinare a prescindere dal fatto che l’attività fosse relativa anche a calciatori impegnati in tornei ASI. Il sig. Andrea Belli, presidente della S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l., per sua parte, avrebbe consentito e comunque non impedito tale condotta e, inoltre, la sua società non avrebbe tesserato un allenatore quale Responsabile Tecnico dell’Attività di Base così come previsto dalla vigente normativa. Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Stefano Maiorana e Andrea Belli per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S, anche in relazione all’art. 23, comma 1, NOIF, all’art. 39 lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico e al punto 1 lett. c) del C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del S.G.S. nonché la soc. S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e la soc. A.S.D. 1928 Vetralla a titolo di responsabilità oggettiva. Pervenivano al Tribunale memorie difensive per conto di Stefano Maiorana, Andrea Belli e della società Calcio Tuscia, nelle quali si rilevava come l’attività di allenatore svolta dal sig. Maiorana in favore della soc. Calcio Tuscia fosse diretta esclusivamente a tesserati ASI e che tale società fosse affiliata sia alla FIGC che a tale Ente di promozione sportiva; parimenti, non risultava provata dalla Procura l’assenza di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base. All’udienza del 2 ottobre 2019 erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino nonché personalmente il sig. Stefano Maiorana, difeso dall’avv. Jennyfer Bevilacqua, altresì presente per la soc. Calcio Tuscia e per il sig. Andrea Belli; nessuno compariva, invece, per la soc. A.S.D. 1928 Vetralla. Il Tribunale, accertata la regolarità della notifica delle convocazioni ai deferiti e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, Stefano Maiorana fosse sanzionato con tre mesi di squalifica, Andrea Belli con tre mesi di inibizione, la S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l. con € 600,00 di ammenda e la A.S.D. 1928 Vetralla con € 300,00 di ammenda. La difesa dei deferiti ribadiva le argomentazioni riportate nella propria memoria difensiva e chiedeva dichiararsi l’assenza di giurisdizione del Tribunale Federale, ovvero il proscioglimento o, in estremo subordine, l’irrogazione di una sanzione nel minimo edittale. Il sig. Maiorana, da parte sua, sottolineava che i ragazzi da lui allenati fossero esclusivamente affiliati ASI e non avessero mai partecipato ad attività federale. Questo Tribunale Federale Territoriale rileva come l’attività di allenatore per bambini nati negli anni 2011, 2012 e 2013, svolta da Stefano Maiorana in favore della società Calcio Tuscia sia pacifica e peraltro ammessa dai deferiti. Ugualmente, risulta dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale come i ragazzi da egli allenati fossero esclusivamente affiliati ASI, non essendo contemporaneamente tesserati per la FIGC. La questione, squisitamente di diritto, è se una società o una persona tesserata per la Federcalcio possa svolgere attività anche per un Ente di promozione sportiva come l’ASI: tali enti, infatti, sono riconosciuti dal CONI e hanno quindi rilevanza nell’ordinamento sportivo. Il rapporto tra gli Enti di promozione sportiva e la FIGC, relativo al periodo in contestazione e all’attività per bambini di 5, 6 o 7 anni, era regolato con normativa endofederale dal C.U. n. 1 del 2.7.18 del S.G.S. che, al punto 1.1, lett. n), prescrive che “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, come già stabilito anche nella stagione sportiva precedente. Tuttavia, sino al luglio 2019, non veniva sottoscritta alcuna convenzione in applicazione di tale norma, come specificato nel C.U. n. 1 del 2.7.19 del S.G.S.. A ben vedere, tuttavia, tale norma sembrerebbe in contrasto con il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, che, all’art. 2, comma 1, lettera a), prevede la necessità di stipulare convenzioni solo in caso di “attività agonistiche di prestazione” e non di “attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva”. Lo stesso C.U. n. 1 del 2.7.18 S.G.S. qualifica l’attività di calciatori con età da 5 a 11 anni come attività di base, con “carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”, riservando l’attività agonistica ai calciatori con almeno 12 anni di età.

Peraltro, il regolamento CONI prevede che le convenzioni siano redatte conformemente al fac simile emanato dal Comitato Olimpico che ha provveduto solo il 26.2.2019, dopo l’inizio della stagione sportiva in questione. L’attività svolta dalla Calcio Tuscia in favore dell’ASI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), quindi, risulta del tutto legittima e al di fuori della applicabilità delle regole federali che impongono che le mansioni di allenatore e di calciatore possano essere svolte soltanto presso la medesima società. Il sig. Maiorana, dunque, benché calciatore tesserato per la A.S.D. 1928 Vetralla ben poteva allenare i giovanissimi calciatori tesserati ASI (ma esclusivamente questi) per la S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l., svolgendo attività legittima riconosciuta dall’ordinamento sportivo. In ogni caso, stante l’apparente contrasto normativo, la sua condotta sarebbe comunque scriminata per incertezza sulle regole da applicare. Il sig. Maiorana, dunque, andrà prosciolto da ogni addebito, così come il sig. Belli, presidente della S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l., relativamente all’attività posta in essere dal primo. Parimenti, nessuna responsabilità si configura a carico della società A.S.D. 1928 Vetralla, per la quale era tesserato il sig. Maiorana. Il sig. Andrea Belli, tuttavia, deve essere sanzionato per non aver tesserato e comunicato, a mente del punto 1 lett. c) del C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del S.G.S. che richiama l’art. 39 lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico, chi fosse il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base svolta dalla società in questione in ambito federale (non relativamente ai calciatori allenati dal sig. Maiorano), atteso che la prova negativa non può essere richiesta alla Procura Federale, né la deferita ha prodotto documentazione a riguardo. Da ciò deriva anche la responsabilità diretta della società S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l., conseguente all’operato di chi la rappresentava. Le sanzioni conseguenti debbono essere parametrate all’effettivo svolgersi dei soli fatti disciplinarmente rilevanti e alla condotta tenuta dai deferiti, in misura quindi minore rispetto a quanto richiesto dell’Organo requirente. Infine, per mera completezza, si afferma la giurisdizione di questo Tribunale nel caso in oggetto, atteso che tutti i soggetti deferiti risultano tesserati per la FIGC e l’attività contestata è rilevante per l’ordinamento sportivo. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere il sig. Stefano Maiorana e la soc. A.S.D. 1928 Vetralla per i fatti loro ascritti. Di affermare la parziale responsabilità dei restanti deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando Andrea Belli alla sanzione di giorni quindici di inibizione e la soc. S.S.D. Calcio Tuscia S.r.l. alla sanzione di € 100,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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