C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 25/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO ARDUINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 E 39, LETT. E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD TORRICE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO ARDUINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 E 39, LETT. E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD TORRICE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Sezione Lazio, ha segnalato alla Procura Federale, in data 26/10/2018 “una presunta attività di prestanome da parte del tecnico Bellardini Lucio Giovanni, tesserato per la società ASD Torrice Calcio dal 2 febbraio 2018, a favore del sig. Domenico Santopadre, tesserato per la stessa società in qualità di calciatore“. Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’indagine e la relazione svolta da due collaboratori della Procura Federale nonché la memoria difensiva del tecnico Bellardini, e le conclusioni delle indagini ritualmente notificate agli interessati, e dagli stessi regolarmente ricevute, ha accertato comportamenti rilevanti ascrivibili ai soggetti interessati. Preliminarmente, la Procura ha rilevato che per i comportamenti posti in essere dal tecnico Bellardini ha ritenuto di procedere nei suoi confronti, con autonomo atto di deferimento, dinanzi alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Rileva la Procura che il calciatore Domenico Santopadre ha convenuto con la Procura Federale della F.I.G.C. l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., e che il sig. Vincenzo Arduini e la società ASD Torrice Calcio non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati. La Procura Federale ha accertato che il tecnico in questione, nella stagione sportiva 2017/2018, ha svolto la funzione di allenatore prestanome in favore del calciatore della società ASD Torrice Calcio, sig. Domenico Santopadre, privo dell’abilitazione per la conduzione della squadra partecipante al campionato di prima categoria, circostanza confermata in sede di audizione, dinanzi ai collaboratori della Procura, da tre tesserati della stessa società. Il Bellardini, tra l’altro, sebbene ritualmente convocato, non si presentava innanzi al collaboratore della Procura Federale nell’audizione del 1 marzo 2019, senza fornire adeguata giustificazione. Il calciatore Domenico Santopadre dal canto suo ammetteva tale circostanza e, come già detto in precedenza, si avvaleva, come soggetto sottoposto alle indagini, della richiesta di applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S.. Il sig. Vincenzo Arduini, Presidente della società ASD Torrice, nella vicenda in argomento consentiva, e non impediva, al calciatore in argomento di svolgere, contrariamente a quanto previsto dalle norme di cui all’oggetto, la funzione di allenatore per la squadra ASD Torrice, in quanto non in possesso del titolo specifico, in sostituzione del tecnico abilitato, sig. Luciano Giovanni Bellardini. Per tutti i motivi sopra riportati, la Procura riteneva di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, il Presidente della società ASD Torrice Calcio, sig. Vincenzo Arduini, per le violazioni regolamentari a lui ascritte e la società ASD Torrice Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 24/10/2019, è presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre nessuno per i deferiti, benché ritualmente avvisati. La Procura Federale si riportava all’atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni: - Arduini Vincenzo, Presidente della società A.S.D. Torrice Calcio, inibizione di mesi 6; - A.S.D. Torrice Calcio, ammenda di Euro 600,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Questo Tribunale, dopo aver letto e valutato gli atti in argomento, ritiene i fatti provati e che le sanzioni proposte dalla Procura siano da considerarsi congrue, tenuto anche conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, sanzionando Vincenzo Arduini, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Torrice Calcio, con l’inibizione di mesi 6, e la Società A.S.D. Torrice Calcio, con l’ammenda di Euro 600,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it