C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 31/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO ROCCHI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 7 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG.RI MARCO SPAGNOLI E DOMENICO CIERVO, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO ROCCHI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 7 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG.RI MARCO SPAGNOLI E DOMENICO CIERVO, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA ASD ROCCA PRIORA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
Il Comitato Regionale Lazio, in data 19/03/2019, comunicava alla Procura Federale la condotta della società Rocca Priora Calcio che impiegava calciatori non tesserati nelle categorie pulcini ed esordienti, utilizzando documenti di identificazione non corrispondenti ai nominativi dei calciatori inseriti in distinta. Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare di cui sopra, disponeva i relativi accertamenti ed acquisiva vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare, esaminava le distinte di gara del 20 gennaio 2019 e del 27 aprile 2019 nonché le audizioni del presidente Rocchi e dei due dirigenti indicati in premessa. Rilevava la Procura che quanto segnalato dal C. R. Lazio ha trovato pieno riscontro in sede di indagini, sia in sede documentale che in sede di dichiarazioni rese dai rappresentanti della società. Il Presidente Rocchi affermava ed ammetteva di aver compilato in modalità copia ed incolla le distinte di gara in questione, lasciandole in segreteria il venerdì per farle ritirare dai dirigenti. Ammetteva, altresì, che non vi era rispondenza tra i nominativi riportati, il numero identificativo e quello della tessera F.I.G.C., ciò perché nel settembre/gennaio 2019 la società non aveva fondi, non potendo così tesserare tutti i propri calciatori. I due dirigenti della società sig. Spagnoli e sig. Ciervo, dichiaravano che non effettuavano il controllo sulle distinte gara, in quanto già compilate dal presidente, ed in particolare il dirigente Ciervo precisava che i calciatori in questione, appartenenti alla categoria pulcini, erano tutti conosciuti personalmente dal presidente. Per quanto sopra riportato, la Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificate, riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società, Marco Rocchi, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, per aver impiegato calciatori non tesserati, privi di copertura assicurativa e di idoneità fisica, alla pratica sportiva non agonistica nelle gare di categoria pulcini ed esordienti del 20 gennaio e 27 aprile 2019. Sono stati deferiti anche i dirigenti Spagnoli e Ciervo, per aver sottoscritto la regolarità di tesseramento dei calciatori partecipanti alle gare in argomento. Conseguentemente, è stata anche deferita la società ASD Rocca Priora Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, nonché dai propri dirigenti. All’udienza del 24.10.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Marco Rocchi fosse sanzionato con 9 mesi di inibizione, i sigg. Marco Spagnoli e Domenico Ciervo con 3 mesi di inibizione ciascuno e la società Rocca Priora Calcio con l’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, come peraltro ammesso in sede di indagine dagli stessi deferiti i quali, pertanto, meritano di essere essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, le richieste di sanzione avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto allo svolgersi dei fatti e alle condotte tenute dai deferiti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Marco Rocchi alla sanzione di mesi nove di inibizione, il sig. Marco Spagnoli alla sanzione di mesi tre di inibizione, il sig. Domenico Ciervo alla sanzione di mesi tre di inibizione, e la soc. A.S.D. Rocca Priora Calcio alla sanzione di € 600,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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