C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 31/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CAMPO DI CARNE, SIG. MARCELLO QUERCIOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 32, COMMA 2 C.G.S., E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CAMPO DI CARNE, SIG. MARCELLO QUERCIOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 32, COMMA 2 C.G.S., E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
Il Comitato Regionale Lazio, Ufficio Tesseramenti, segnalava in data 19/03/2019, alla Procura Federale che la Società ASD Virtus Campo di Carne avrebbe impiegato nella gara con la società Real Latina del 12/01/2019, valevole per la Categoria Pulcini, calciatori non tesserati tra le proprie file. Dalle indagini effettuate dalla Procura, emergeva quanto segue: i calciatori De Angelis Francesco, Piscitello Raul, Abbruzzetti Gabriele, Angelone Daniele, De Angelis Andrea, Gabrielli Davide ed Angelone Nicholas, pur inseriti nella distinta della gara in oggetto, risultavano tesserati per la predetta società solo in epoca successiva alla gara, mentre il calciatore Angelone Cristiano, pur inserito nella distinta non risultava mai tesserato per la ASD Virtus Campo di Carne. La Procura Federale riteneva che il Presidente della predetta società, sig. Marcello Quercioli, aveva violato le norme regolamentari di cui all’oggetto in quanto: aveva omesso di tesserare gli otto calciatori in questione; non li aveva fatti sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; non li aveva dotati di specifica copertura assicurativa; li aveva fatti giocare in posizione irregolare nella gara del 12/01/2019. Riteneva, inoltre, la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori che all’epoca dei fatti non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non conteneva alcuna sanzione nei confronti dei minori sino al compimento dei dodici anni. Alla luce di quanto sopra la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Marcello Quercioli, Presidente della società per aver violato le norme indicate in epigrafe e la società ASD Virtus Campo di Carne a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30/10/2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente della A.S.D. Virtus Campo di Carne, sig. Marcello Quercioli, l’inibizione per 45 giorni, mentre per la società A.S.D. Virtus Campo di Carne, l’ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, conferma le sanzioni richieste dalla Procura e, pertanto DELIBERA Di comminare le seguenti sanzioni ai deferiti: Marcello Quercioli, Presidente della società A.S.D. Virtus Campo di Carne, l’inibizione di giorni 45; A.S.D. Virtus Campo di Carne, l’ammenda di Euro 200,00, per responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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