C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 25/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI SIMONE CARDILLO (SOC. VIGOR GAETA), CERVONE CHRISTIAN, ENNIO MUCCITELLI (SOC. POLISPORTIVA GAETA), MARCUZZI MATTEO (SOC. HERMADA), POMPEI ANTONIO, L’IMPERO ISABELLA, DELL’ANNO COSMO, DI SCHINO LUCA, MANCINI ANDREA, NICKOLAS PELOSI, RICKEY PELOSI, ANTONIO ALBANO, MARCO PITOTTI, MATTEO ARENA, FILIPPO IANNITTI, MATTEO VAUDO, MAURIZIO ZUCCARO E GABRIELE ALBANO (TUTTI DELLA SOC. DON BOSCO GAETA), CHRISTIAN MANUEL INGROSSO, SERGIO CALAVER (SOC. FORMIA CALCIO A.S.D.), NICOLO’ COLUCCI, PASQUALE MANCINI (SOC. ITRI CALCIO), JONAS CALIMAN, SIMONE PISCO (SOC. POLISPORTIVA SCAURI), TUCCINARDI LORENZO (SOC. SAN LORENZO A.S.D.) TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ART.92 DELLE N.O.I.F. E LE RELATIVE SOCIETÀ DI APPARTENENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S.; A CARICO DEI DIRIGENTI ANDREA COLOZZO (SOC. DON BOSCO GAETA), IVAN MARTINELLI (SOC. HERMADA), GIANLUCA FEUDI (SOC. VIS FONDI) E FRANCESCO COLOZZO (SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARIO BELALBA (PRESIDENTE SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL’ART.3, COMMA 1 DEL C.G.S., VIRGINIA VALENTE (PRESIDENTE SOC. SPES CAIETA) E MARIO BELALBA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E LE SOCIETA’ CASTELVERDE CALCIO ARL ED HERMADA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI SIMONE CARDILLO (SOC. VIGOR GAETA), CERVONE CHRISTIAN, ENNIO MUCCITELLI (SOC. POLISPORTIVA GAETA), MARCUZZI MATTEO (SOC. HERMADA), POMPEI ANTONIO, L’IMPERO ISABELLA, DELL’ANNO COSMO, DI SCHINO LUCA, MANCINI ANDREA, NICKOLAS PELOSI, RICKEY PELOSI, ANTONIO ALBANO, MARCO PITOTTI, MATTEO ARENA, FILIPPO IANNITTI, MATTEO VAUDO, MAURIZIO ZUCCARO E GABRIELE ALBANO (TUTTI DELLA SOC. DON BOSCO GAETA), CHRISTIAN MANUEL INGROSSO, SERGIO CALAVER (SOC. FORMIA CALCIO A.S.D.), NICOLO’ COLUCCI, PASQUALE MANCINI (SOC. ITRI CALCIO), JONAS CALIMAN, SIMONE PISCO (SOC. POLISPORTIVA SCAURI), TUCCINARDI LORENZO (SOC. SAN LORENZO A.S.D.) TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ART.92 DELLE N.O.I.F. E LE RELATIVE SOCIETÀ DI APPARTENENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S.; A CARICO DEI DIRIGENTI ANDREA COLOZZO (SOC. DON BOSCO GAETA), IVAN MARTINELLI (SOC. HERMADA), GIANLUCA FEUDI (SOC. VIS FONDI) E FRANCESCO COLOZZO (SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARIO BELALBA (PRESIDENTE SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL’ART.3, COMMA 1 DEL C.G.S., VIRGINIA VALENTE (PRESIDENTE SOC. SPES CAIETA) E MARIO BELALBA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E LE SOCIETA’ CASTELVERDE CALCIO ARL ED HERMADA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività di indagine espletati nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Organizzazione di provini da parte delle società Polisportiva Gaeta e Spes Caieta, unitamente ad altre società non affiliate alla F.I.G.C., senza le prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. e del C.R. Lazio”. Rilevato che nel corso del procedimento di cui sopra sono stati espletati vari atti di indagine, quali: esposto consegnato al Collaboratore della Procura Federale in data 8 maggio 2018; richiesta di proroga indagini con relativa concessione; verbali di audizione di tutti i soggetti indicati in titolo e memorie difensive di calciatori e dirigenti delle società in riferimento. Rileva la Procura che, dall’esame dell’attività di indagine ha accertato preliminarmente che lo stage riservato alla “categoria portieri“ è stato organizzato dalla Polisportiva Gaeta e dalla società Spes Caieta, e dai sigg. Mitrano Francesco e Roberto Mezza, senza essere stati autorizzati dagli Organi Federali del S.G.S., della F.I.G.C. e del C.R. Lazio, e precisa al riguardo che: il sig. Cera Roberto, in qualità di allenatore dei portieri non tesserato con la società Unipomezia 1938; il sig. Giulio Miotto, tesserato per la società Castelverde Calcio ARL, come preparatore dei portieri ed il sig. Francesco Mitrano (Polisportiva Gaeta), Ivan Martinelli (Hermada), Roberto Mezza (Polisportiva Gaeta), Luca Ciccone (Itri Calcio), tutti tesserati come tecnici abilitati e deferiti con apposito provvedimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver assunto un comportamento non regolamentare, per aver partecipato in data 30 aprile 2018, presso il Campo Sportivo di Gaeta, allo stage di portieri in assenza delle relative autorizzazioni degli Organi Federali. Vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, inviata ai soggetti avvisati e da tutti regolarmente ricevuta; la Procura pone in evidenza che i tecnici Cera, Martinelli, Miotto ed il dirigente Feudi chiedevano di essere ascoltati e dinanzi al Collaboratore della Procura dichiaravano la loro buona fede e che solo per dimenticanza non chiedevano l’autorizzazione necessaria. Anche il sig. Fiorini Maurizio, Presidente della società Castelverde Calcio, in sede di audizione dichiarava la propria buona fede, in quanto non era al corrente della partecipazione del tecnico Miotto allo stage dei portieri: lo stesso affermava il sig. Colozzo Francesco (Polisportiva Gaeta) ossia la sua più totale estraneità, e di aver partecipato per soli dieci minuti allo stage. La Procura presa in esame la memoria difensiva della società Mistral Città di Gaeta, dichiarava di procedere alla richiesta di archiviazione, in quanto i calciatori Zuccaro, Vaudo ed Albano, da accertamenti eseguiti, risultavano non tesserati per la predetta società. Anche la società Monte San Biagio ha segnalato che il calciatore Zaami Fabio Antonio non era tesserato con loro all’epoca dei fatti ed accertato ciò, la Procura provvedeva ugualmente alla richiesta di archiviazione. La società Cassio Club nella propria memoria difensiva afferma che il calciatore Calaver Sergio non è un loro tesserato ed anche in questo caso la Procura chiede l’archiviazione. Il Tecnico Franco Mitrano, in una sua memoria difensiva, precisa che non occorre alcuna autorizzazione per effettuare uno stage dei portieri; al riguardo, la Procura ritiene che non costituisce elemento rilevante per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dello stesso. Alcuni calciatori (Pitotti, Dell’Anno, Iannitti, Mancini, Albano, Pompei, Vaudo e Zuccaro) nella loro memoria difensiva, avanzata dal difensore, affermano che la norma violata è da ritenersi applicabile solo nei confronti di calciatori aventi un’età superiore ai 14 anni; la Procura replica che la norma è valida per tutti i tesserati a prescindere dalla età, e che di tale situazione siano responsabili i genitori ed i dirigenti che debbono informare i calciatori. Anche il Presidente della società Spes Caieta, sig.ra Valente Virginia, nella memoria difensiva afferma la propria buona fede, ritenendo che non occorresse alcuna autorizzazione, mentre la sig.ra Formato Anna Maria, Presidente della società Vigor Gaeta, si è lamentata sostenendo che la società non debba rispondere di responsabilità oggettiva, per fatti ascrivibili ad un suo calciatore e dalla stesa denunciati. Il sig. Colozzo Andrea afferma di non essere mai stato tesserato per la società PG Don Bosco Gaeta, successivamente in sede di audizione dichiara di essersi tesserato nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La società Formia Calcio A.S.D., nella memoria difensiva afferma che il calciatore Iingrosso Christian Manuel non è mai stato tesserato con loro, mentre il calciatore afferma il contrario. Va tenuto altresì presente che il calciatore Calaver Sergio, inizialmente assegnato alla società Cassio Club appartiene invece alla società Formia Calcio A.S.D.. La società San Lorenzo pone in risalto che la società non debba rispondere per responsabilità oggettiva per fatti di cui è responsabile il calciatore, come in effetti già precisato dalla società Vigor Gaeta. Premesso tutto quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale tutti i soggetti indicati in epigrafe e precisamente: i calciatori Simone Cardillo, Matteo Marcuzzi, Antonio Pompei, L’Impero Isabella, Cosmo Dell’Anno, Luca Di Schino, Andrea Mancini, Nickolas Pelosi, Rickey Pelosi, Andrea Albano, Filippo Iannitti, Christian Manuel Ingrosso, Maurizio Zuccaro, Matteo Vaudo, Gabriele Albano, Sergio Calaver, Nicolò Colucci, Pasquale Mancini, Ennio Muccitelli, Jonas Caliman, Simone Pisco, Zaami Fabio Antonino e Tuccinardi Lorenzo per aver violato l’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.28 del Regolamento del S.G.S. e all’art.92 delle N.O.I.F., i sigg. Gianluca Feudi, Francesco Colozzo, Ivan Martinelli ed Andrea Colozzo per violazione degli articoli di cui sopra e per responsabilità oggettiva art.4, comma 2 del C.G.S. ed i sigg. Mario Belalba per violazione dell’ art 3 comma 1 del C.G.S., Mario Belalba e Virginia Valente per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del C.G.S. e le società Vigor Gaeta, Don Bosco Gaeta, Hermada, Itri calcio, Polisportiva Scauri, San Lorenzo A.S.D., Formia Calcio A.S.D. e Vis Fondi, tutte per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., mentre per le società Polisportiva Gaeta e Spes Caieta per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 20.6.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché i sigg. Gianluca Feudi, Ivan Martinelli, Francesco Colozzo e il sig. Maurizio Fiorini in rappresentanza della soc. Castelverde Calcio, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Era altresì pervenuta al Tribunale richiesta di rinvio avanzata dalla soc. San Lorenzo ASD per legittimo impedimento del suo presidente. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i sigg. Gianluca Feudi, Ivan Martinelli, Francesco Colozzo, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: pena base mesi tre di inibizione, ridotta per il rito alla pena finale di mesi due di inibizione ciascuno. Il Tribunale Federale, quindi, disponeva lo stralcio delle posizioni dei sigg. Gianluca Feudi, Ivan Martinelli, Francesco Colozzo per i quali riteneva corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, dichiarando poi con decisione fuori udienza l’efficacia dell’accordo come da C.U. n. 475 del 28.6.19. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, fossero sanzionati: i calciatori Simone Cardillo, Matteo Marcuzzi, Antonio Pompei, Isabella L’Imperio, Cosmo Dell’Anno, Luca Di Schino, Andrea Mancini, Nickolas Pelosi, Rickey Pelosi, Antonio Albano, Marco Pitotti, Matteo Arena, Christian Cervone, Filippo Iannitti, Christian Manuel Ingrosso, Maurizio Zuccaro, Matteo Vaudo, Gabriele Albano, Sergio Calaver, Nicolò Colucci, Pasquale Mancini, Ennio Muccitelli, Jonas Caliman, Simone Pisco, Fabio Antonino Zaami e Lorenzo Tuccinardi con tre giornate di squalifica ciascuno; il sig. Andrea Colozzo con tre mesi di inibizione; la sig.ra Virginia Valente con sei mesi di inibizione; il sig. Mario Belalba con nove mesi di inibizione; le società Polisportiva Gaeta S.r.l. e Spes Caieta con l’ammenda di € 1.500,00 ciascuna; le società ASD Vigor Gaeta, DGS Don Bosco Gaeta ASD, SSD Hermada, ASD Itri Calcio, ASD Polisportiva Scauri, ASD US Formia Calcio, SSDARL Castelverde, SS San Lorenzo ASD e ASD Vis Fondi con l’ammenda di € 600,00 ciascuna. Il sig. Fiorini esponeva di non saper nulla in relazione allo svolgimento dei provini né di quanto fatto dal sig. Giulio Miotto, tesserato della Castelverde Calcio e deferito al Settore Tecnico e di averlo allontanato dalla proprio società. Il Tribunale, vista la richiesta della società SS San Lorenzo ASD, rinviava a successiva udienza con sospensione dei termini di estinzione ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c), C.G.S. Coni, come richiamato dall’art. 34 bis comma 5 C.G.S. Successivamente, all’udienza del 18.7.19 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché l’avv. Giampiero Parente e il sig. Arnaldo Beato per la società SS San Lorenzo ASD. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità della deferita presente e che, per l’effetto, fosse sanzionata con l’ammenda di € 600,00. La società rilevava come nulla sapesse della partecipazione del calciatore Alessio Tuccinardi al provino suindicato e, quindi, che fosse prosciolta. Questo Tribunale Federale Territoriale osserva che l’istruttoria espletata e la documentazione prodotta dalla Procura Federale dimostrano in maniera palmare lo svolgimento dello stage/provino per portieri effettuato il 30.4.18 e organizzato dalla Polisportiva Gaeta e dalla Spes Caieta senza le prescritte autorizzazioni federali. Tuttavia, risulta inequivocabile che detto stage era stato veicolato come evento “ufficiale” e per di più era a pagamento: i calciatori che ne avevano preso parte, dunque, non potevano essere a conoscenza della sua irregolarità amministrativa, tanto che alcuni di loro avevano addirittura richiesto alla propria società l’autorizzazione a parteciparvi. Peraltro, la quasi totalità degli intervenuti era infraquattordicenne, con conseguente impossibilità a configurarsi responsabilità, stante la limitatezza della loro sfera volitiva e la natura prettamente amministrativa della violazione di cui i tesserati non avevano diretta conoscenza (a differenza, quindi, delle violazioni di campo o, ad esempio, delle dichiarazioni di assenza di tesseramento). I calciatori oggi deferiti, quindi, andranno assolti e, di conseguenza, saranno prosciolte da ogni ipotesi di responsabilità oggettiva le loro società di appartenenza. Risulta, invece, provata la responsabilità dei presidenti delle società Polisportiva Gaeta e Spes Caieta, sigg. Mario Belalba e Virginia Valente, per aver organizzato o comunque non impedito lo svolgimento del suddetto evento senza le prescritte autorizzazioni. In ciò violando non solo l’obbligo di correttezza nei rapporti tra società e Federazione, ma anche privando gli atleti della tutela federale ai fini assicurativi, la cui omissione di risulta ancor più rilevante quando si tratta di giovani calciatori. Le rispettive società, dunque, sono responsabili a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e risultano congrue le richieste avanzate dall’Organo Inquirente sia nei loro confronti che relativamente i loro presidenti. In più, il sig. Belalba risulta aver omesso di presentarsi dinanzi la Procura Federale benché regolarmente convocato. È acclarata, inoltre, la responsabilità oggettiva delle società SSD Hermada e ASD Vis Fondi per il comportamento tenuti dai propri tesserati che hanno organizzato o partecipato all’evento, seppur la sanzione deve essere più lieve rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale. Per quanto attiene i sigg. Andrea Colozzo e Matteo Arena, non risultano prove circa la loro attiva partecipazione all’evento de quo, ma solo di aver fatto circolare la relativa locandina, non potendo essi quindi sapere se fosse o meno un evento autorizzato.

Parimenti, nessuna responsabilità può essere ascritta alle società ASD Itri Calcio e SSDARL Castelverde. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i sigg. Simone Cardillo, Matteo Marcuzzi, Antonio Pompei, Isabella L’Imperio, Cosmo Dell’Anno, Luca Di Schino, Andrea Mancini, Nickolas Pelosi, Rickey Pelosi, Antonio Albano, Marco Pitotti, Matteo Arena, Christian Cervone, Filippo Iannitti, Christian Manuel Ingrosso, Maurizio Zuccaro, Matteo Vaudo, Gabriele Albano, Sergio Calaver, Nicolò Colucci, Pasquale Mancini, Ennio Muccitelli, Jonas Caliman, Simone Pisco, Fabio Antonino Zaami, Lorenzo Tuccinardi e Andrea Colozzo nonché le società ASD Vigor Gaeta, DGS Don Bosco Gaeta ASD, ASD Polisportiva Scauri, ASD US Formia Calcio, SSDARL Castelverde, SS San Lorenzo ASD e ASD Itri Calcio dai fatti loro ascritti. Di affermare la responsabilità dei restanti deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Mario Belalba alla sanzione di mesi nove di inibizione, la sig.ra Virginia Valente alla sanzione di mesi sei di inibizione, le società Polisportiva Gaeta S.r.l. e Spes Caieta alla sanzione di € 1.500,00 di ammenda ciascuna a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, le società SSD Hermada e ASD Vis Fondi alla sanzione di € 300,00 di ammenda ciascuna a titolo di responsabilità oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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