C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 142 del 08/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG ROMA ADRIANO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. STERPARO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., E ART. 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44 DELLA LND, E CARICO DEL DIRIGENTE GIOVANNI BATTISTA LIBURDI, PER LE STESSE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. STERPARO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG ROMA ADRIANO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. STERPARO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., E ART. 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44 DELLA LND, E CARICO DEL DIRIGENTE GIOVANNI BATTISTA LIBURDI, PER LE STESSE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. STERPARO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
L’A.I.A.C. regionale Lazio, trasmetteva alla Procura Federale, in data 30/10/2018, un esposto in cui segnalava la condotta della società Sterparo, che avrebbe affidato la conduzione della squadra, partecipante al campionato di prima categoria, al sig. Giovanni Battista Liburdi, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico. Il Procuratore Federale Interregionale, visti gli atti del procedimento disponeva gli accertamenti del caso. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata a tutti i soggetti interessati, senza richiesta di essere ascoltati da parte dei predetti e senza far pervenire memorie difensive. Ritenuto dalla Procura che sono stati espletati vari atti di indagine, tra i quali i verbali di audizione dei due soggetti in questione, da cui risultano le violazioni regolamentari poste in essere dal presidente e dal dirigente della società Sterparo: il presidente per aver deciso di affidare, nel corso delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 (per quest’ultima sino al mese di dicembre) al sig. Giovanni Battista Liburdi, tesserato come dirigente, il ruolo di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria nella stagione sportiva 2017/2018, e nella stagione successiva al campionato di prima categoria, sino al mese di dicembre 2019, senza avere il titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico; il dirigente Liburdi per aver invece accettato tale incarico, pur sapendo che non poteva svolgere la funzione di tecnico, in quanto sprovvisto del titolo indispensabile rilasciato dal Settore Tecnico. In conseguenza di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società A.S.D. Sterparo, sig. Adriano Roma nonché il dirigente, sig Giovanni Battista Liburdi e la società stessa, A.S.D. Sterparo, per le violazioni regolamentari indicate in premessa. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento si presentava il solo Liburdi Giovanni Battista mentre rimanevano assenti, benché ritualmente avvisati, il Presidente Adriano Roma e la società ASD Sterparo. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva la sanzione dell’inibizione per mesi 3 per il presidente Roma, dell’inibizione per mesi 6 per il dirigente Liburdi e dell’ammenda di € 600,00 per la società Sterparo. Il Sig. Liburdi protestava la sua assoluta buona fede affermando che la società non aveva tesserato alcun allenatore per la conduzione della squadra nel campionato di seconda categoria e di essere stato incaricato di dare una mano nella conduzione tecnica dal presidente Roma che aveva espressamente affermato che per tale campionato non era necessario il tesseramento di un tecnico abilitato. Una volta pervenuta la contestazione da parte della Procura Federale aveva immediatamente troncato tale attività chiedendo conto al presidente di quanto avvenuto sentendosi rispondere che l’eventuale sanzione sarebbe costata meno del tesseramento di un allenatore. Affermava di aver già protestato la sua assoluta buona fede al rappresentante della Procura Federale che l’aveva interrogato e di essere profondamente turbato da tutta la vicenda sentendosi un po’ preso in giro. Il Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano abbondantemente provati innanzitutto tramite le dichiarazioni ampiamente confessorie rese sia dal Presidente Roma che dal Dirigente Liburdi che hanno confermato come il Liburdi abbia svolto le mansioni di allenatore, pur non essendo in possesso dell’abilitazione, sia nell’intera stagione 2017-2018 che almeno sino ad ottobre 2018 nella successiva stagione 2018-2019. In termini di sanzioni richieste ritiene però il Tribunale che vadano diversamente modulate quelle relative ai due dirigenti coinvolti. Infatti appare assai più rilevante il comportamento del Presidente Roma che non poteva e non doveva certo ignorare l’obbligatorietà del tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra partecipante al campionato di seconda categoria. Il dirigente Liburdi ha, del resto, protestato sin dall’inizio la sua buona fede, essendosi fidato di quanto affermato dal Presidente, e, del resto, il Presidente Roma, pur essendo ben a conoscenza degli atti del deferimento, non ha ritenuto di contrastare tale versione dei fatti e non si è nemmeno presentato alla discussione del deferimento. Il Tribunale ritiene quindi di graduare le sanzioni a carico dei tesserati, applicando al Presidente Roma la sanzione richiesta dalla Procura Federale ed al dirigente Liburdi la sanzione applicata al Presidente, ridotta di un terzo per l’attenuazione dell’elemento soggetto nel senso appena specificato. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per l’effetto, di applicare alla società A.S.D. Sterparo l’ammenda di euro 600,00, al Presidente, sig. Roma Adriano l’inibizione per mesi tre ed al dirigente, sig. Liburdi Giovanni Battista l’inibizione per mesi due. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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