C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PERONI CLAUDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA DEI LEONI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10.2 C.U. N. 1 SGS DEL 2/07/2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA DEI LEONI, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, NONCHE’ A CARICO DEL SIG. LUNGHI LUIGI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA FROSINONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10.2 C.U. N. 1 SGS DEL 2/07/2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA FROSINONE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PERONI CLAUDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA DEI LEONI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10.2 C.U. N. 1 SGS DEL 2/07/2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA DEI LEONI, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, NONCHE’ A CARICO DEL SIG. LUNGHI LUIGI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA FROSINONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10.2 C.U. N. 1 SGS DEL 2/07/2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA FROSINONE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.
La Procura Federale eseguiva indagine relativamente al procedimento disciplinare n. 167 pfi 19- 20, avente ad oggetto un Open day - allenamento aperto a tutti - organizzato dalle società ASD Scuola dei Leoni e ASD Accademia Frosinone dall’1 al 11 luglio 2019, presso il centro sportivo "Qualcio". La Procura Federale, vista la documentazione acquisita, esaminata l'attività istruttoria, vista la comunicazione di conclusione indagine notificata, rilevato che nel corso dell'attività inquirente sono stati espletati vari atti d'indagine e acquisiti documenti di particolare rilevanza in cui emerge la responsabilità dei deferiti in quanto, anche in considerazione dell'audizione del Sig. Lunghi Luigi e delle note difensive pervenute a firma del Sig. Peroni, la Procura non può non tenere in considerazione che all'atto dell'organizzazione dell'Open Day di cui in epigrafe non risulta essere stata data comunicazione al Coordinatore del settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente. Tutto ciò premesso, la Procura ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i Sigg.ri Peroni Claudio e Lunghi Luigi per violazione dell'art. 4 comma 1 CGS vigente in relazione al punto 10.2 C.U. n.1 SGS del 02/07/2019 per aver consentito e comunque non impedito in concerto tra loro che nei giorni 1 - 11 luglio 2019 venissero organizzati presso il Centro Sportivo Qualcio raduni di giovani calciatori (Open Day) in assenza delle prescritte comunicazioni da inviare al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente. L'ASD Scuola dei Leoni e ASD Accademia Frosinone per violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascritte ai propri presidenti. All’udienza del 30.10.2019 era presente la Procura Federale, in persona del Dott. Giuseppe Patassini, nonché personalmente i deferiti Luigi Lunghi in proprio e nella qualità di presidente della ASD Accademia Frosinone SC e Claudio Peroni, difeso dall’Avv. Roberto Pasquali, difensore anche della ASD Scuola dei Leoni. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Luigi Lunghi e Claudio Peroni fossero sanzionati con 3 mesi di inibizione ciascuno e le società ASD Accademia Frosinone e ASD Scuola dei Leoni con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. L’Avv. Pasquali rilevava come il 2.7.19 era stato comunicato al Settore Giovanile Scolastico l’inizio delle attività di Open Day previsto per quel giorno, come da normativa del Comunicato Ufficiale, e che l’evento era stato visionato del collaboratore FIGC Elvio Cecchini, la cui relazione mancava tra gli atti dell’indagine. Chiedeva quindi il proscioglimento o, in subordine, l’acquisizione di tale documento. Il sig. Peroni reiterava le difese del proprio legale, mentre il sig. Lunghi deduceva che l’ASD Accademia Frosinone nulla sapeva dell’evento e che, comunque, la convenzione con l’ASD Scuola dei Leoni che permetteva l’utilizzo del marchio era scaduta il 30 giugno anche se successivamente rinnovata. Depositava, a riguardo, note difensive e copia della convenzione tra le due società. Il Tribunale, innanzi tutto, rileva che le note difensive e la produzione documentale effettuata in udienza è tardiva ai sensi dell’ art. 93, comma 1, CGS e comunque, nel caso di specie, sarebbe irrilevante ai fini della decisione finale. A ben vedere, infatti, risulta dall’istruttoria condotta dalla Procura Federale che la ASD Scuola dei Leoni ha effettuato un evento di Open Day nei giorni da 1 a 11 luglio 2019, come da locandina in atti. Nella memoria presentata da detta società all’Organo inquirente, invece, è allegata un’altra locandina, spedita al SGS il 2 luglio 2019, che indica come periodo di effettuazione della manifestazione i giorni da 2 a 11 luglio. La deferita, tuttavia, non ha mai provato e nemmeno dedotto di aver modificato il programma iniziale, per cui si ritiene che l’evento si sia svolto anche il 1.7.19 ed è stato pubblicizzato, quindi, in giugno. Da ciò emerge chiaramente che è stato disatteso l’obbligo di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente dell’intenzione di organizzare l’Open Day: detto obbligo, infatti, era vigente anche nella stagione sportiva 2018/2019, come rilevabile dal CU del SGS del 2.7.18 e l’evento de quo è iniziato prima del 2 luglio 2019, momento della comunicazione versata in atti, e comunque è stato pubblicizzato precedentemente, nel giugno 2019. A riguardo, nulla sposterebbe la relazione del sig. Elvio Cecchini che, come affermato dai deferiti, ha effettuato un sopralluogo il 9 luglio, quando l’evento era già in pieno svolgimento. Nella locandina, poi, è chiaramente indicata come organizzatrice anche la ASD Accademia Frosinone che non ha minimamente provato che tale indicazione sia stata fatta contro la sua volontà. Peraltro, detta società ha ammesso in udienza che nel giugno 2019, quando l’evento è stato pubblicizzato, aveva in essere contratto di affiliazione con la ASD Scuola dei Leoni; essa aveva, quindi, l’obbligo di verificare che l’attività svolta in suo nome fosse regolarmente effettuata. Le responsabilità dei deferiti risultano, quindi, acclarate e gli stessi meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene da irrogare, le richieste di sanzione avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto allo svolgersi dei fatti e alle condotte tenute dai deferiti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Luigi Lunghi alla sanzione di mesi tre di inibizione, il sig. Claudio Peroni alla sanzione di mesi tre di inibizione, la soc. ASD Accademia Frosinone SC alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e la soc. ASD Scuola dei Leoni alla sanzione di € 300,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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