C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CESARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB VILLANOVA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 32 DEL C.G.S., ED ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB VILLANOVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CESARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB VILLANOVA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 32 DEL C.G.S., ED ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB VILLANOVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della segnalazione dell’Ufficio Tesseramento del C. R. Lazio, con la quale comunicava alla Procura una presunta condotta non regolamentare della società A.S.D. Football Club Villanova, che impiegava calciatori non tesserati in occasione della gara Barco Murialdina - Football Club Villanova dell’11/01/2019, valevole per la Categoria Primi Calci, procedeva agli opportuni accertamenti. Esaminava, la Procura, la distinta della gara in argomento, nella quale risultavano iscritti per la società Football Club Villanova i calciatori appartenenti alla categoria Primi Calci: Nusco Francesco, Pasquali Diego, Carboni Diego e D’Avino Emilio e che, da indagini effettuate, risultavano tutti svincolati dalla predetta società in data 1.07.2018. Per quanto sopra la procura riteneva, a seguito della partecipazione irregolare dei suddetti calciatori alla gara in questione, di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Football Club Villanova, sig. Marco Cesarini, per le violazioni regolamentari indicate in premessa, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori di cui sopra e di farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa. Osserva la Procura che la normativa vigente non prevede alcuna sanzione a carico dei calciatori minori fino al compimento del dodicesimo anno di età. Veniva anche deferita la società Football Club Villanova, alla quale veniva notificata la conclusione delle indagini, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Dagli atti emerge chiaramente la responsabilità dei deferiti che risultano acclarate e gli stessi meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene da irrogare, le richieste di sanzione avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto allo svolgersi dei fatti e alle condotte tenute dai deferiti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di inibire il sig. Cesarini Marco, presidente della società A.S.D. Football Club Villanova, per giorni 30 (trenta) e di comminare alla società A.S.D. Football Club Villanova l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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