C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 29/11/2019 – Delibera – 31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO LAMONARCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DEL C.U. N.446 DEL 7 GIUGNO 2018 DEL C. R. LAZIO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..
31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO LAMONARCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DEL C.U. N.446 DEL 7 GIUGNO 2018 DEL C. R. LAZIO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e, pertanto, di sanzionare il sig. Lamonarca Antonio, Presidente della società A.S.D. Virtus Boccea all’epoca dei fatti, ora A.S.D. Fogaccia, con l’inibizione di mesi 2 (due) e di comminare alla società A.S.D. Virtus Boccea all’epoca dei fatti, ora A.S.D. Fogaccia, l’ammenda di Euro 400,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 29/11/2019 – Delibera – 31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO LAMONARCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DEL C.U. N.446 DEL 7 GIUGNO 2018 DEL C. R. LAZIO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCEA ALL’EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.."