C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 176 del 29/11/2019 – Delibera – 29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ERNESTO MORELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.P.D. PALOCCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.P.D. PALOCCO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

 

29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ERNESTO MORELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.P.D. PALOCCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.P.D. PALOCCO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente per oggetto “Organizzazione di un Open Day da parte della società A.P.D. Palocco, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del SGS, territorialmente competente”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 16/9/2019, ritualmente notificata, a cui i soggetti avvisati non hanno fornito risposta. La Procura, nel corso delle indagini acquisiva vari documenti, costituenti fonte di prova ed in particolare: la nota di segnalazione del 10 luglio 2019 del Coordinamento Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, con relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day della società A.P.D. Palocco, Stagione Sportiva 2019/2020, riservato a giovani calciatori, categoria giovanissimi Under 14 e 15, 2005 e 2006) acquisita in pari data; Il C. U. n.1 SGS - FIGC Stagione Sportiva 2019/2020 del 2 luglio 2019. Da tali documenti esaminati, la Procura, in base a quanto gli è stato comunicato dal Coordinamento del S.G.S., ha potuto riscontrare che il Presidente della società A.P.D. Palocco, Ernesto Morelli, ha assunto nella circostanza un comportamento di particolare rilevanza disciplinare, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver organizzato nel mese di giugno 2019 un raduno di giovani calciatori della età più sopra riportata, senza aver dapprima provveduto a dare formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore Federale del Settore Giovanile Scolastico territorialmente competente. Per tale motivo, la Procura, avendo riscontrato il difetto di autorizzazione federale, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società A.P.D. Palocco, Ernesto Morelli e la società da lui presieduta, A.P.D. Palocco, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 21.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Ernesto Morelli fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società A.P.D. Palocco con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, la richiesta di sanzione avanzate dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. Ernesto Morelli, mentre deve essere ridimensionata quella a carico della società, tenuto conto dell’effettivo svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di comminare alla società A.P.D. Palocco l’ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Morelli Ernesto, Presidente e Rappresentate Legale all’epoca dei fatti, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

 

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