C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 176 del 29/11/2019 – Delibera – 30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SCHIAVI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 2 LUGLIO 2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

 

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SCHIAVI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 2 LUGLIO 2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli arri relativi al procedimento disciplinare avente per oggetto “Organizzazione di un Open Day, da parte della società A.S.D. Aranova, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del SGS, territorialmente competente”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 16 luglio 2019, ritualmente notificata, a cui i soggetti avvisati non hanno fornito alcuna risposta. La Procura, nel corso delle indagini acquisiva vari documenti, costituenti fonte di prova ed in particolare: la nota di segnalazione del 10 luglio 2019 del Coordinamento Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, con relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day della scuola calcio della A.S.D. Aranova, Stagione Sportiva 19/20, riservato a giovani calciatori, categoria 2007/2008 acquisita dall’Ufficio in pari data); il C. U. n°1 del 2 luglio 2019 con il quale venivano impartite disposizioni per lo svolgimento di dette manifestazioni sportive, e che le società affiliate F.I.G.C. potevano organizzare autonomamente attività promozionali, previa comunicazione agli Organi competenti. Da tali documenti esaminati la Procura, in base alla segnalazione pervenuta, ha potuto riscontrare che il Presidente della società A.S.D. Aranova, sig. Andrea Schiavi, ha assunto nella circostanza, un comportamento di particolare rilevanza disciplinare, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver organizzato nel mese di luglio 2019 un raduno di giovani calciatori dell’età 2007/2008, senza aver dapprima provveduto a dare formale e tempestiva comunicazione al Coordinamento del S.G.S., territorialmente competente. Per tale motivo, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società A.S.D. Aranova, sig. Andrea Schiavi e la società da lui presieduta, A.S.D. Aranova, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 21.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Andrea Schiavi fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società Aranova con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, la richiesta di sanzione avanzate dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. Andrea Schiavi, mentre deve essere ridimensionata quella a carico della società, tenuto conto dell’effettivo svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di comminare alla società A.S.D. Aranova l’ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Schiavi Andrea, Presidente e Rappresentate Legale all’epoca dei fatti, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

 

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