C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 19/08/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SIMONE DI PIO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ASD VIRTUS OLYMPIA ROMA SB, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, NONCHÉ DELLA SOC. ASD VIRTUS OLYMPIA ROMA SB A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SIMONE DI PIO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ASD VIRTUS OLYMPIA ROMA SB, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, NONCHÉ DELLA SOC. ASD VIRTUS OLYMPIA ROMA SB A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito dei fattii accaduti al termine della la gara Virtus Olympia Roma SB – Atletico Torrenova 1986 del 11.11.2018, valevole per il Campionato di promozione del C.R. Lazio, diretta dall’arbitro Riccardo Bernardini, terminata con il risultato di 2-3 in favore della squadra ospite con l’espulsione di due calciatori della società Virtus Olympia Roma SB nel secondo tempo. Secondo la ricostruzione di fatti operata dalla Procura Federale, lo svolgimento del secondo tempo e le decisioni arbitrali in detto frangente adottate, in uno al risultato finale della gara, come detto sfavorevole alla società ospitante, determinavano una particolare tensione nei tifosi di casa, nonché nei dirigenti e tesserati della società Virtus Olympia Roma SB. In particolare, nel corso del secondo tempo, un soggetto non identificato, mentre si trovava sugli spalti in compagnia di altre persone, anch’esse non identificate, rivolgeva all’indirizzo del direttore di gara espressioni gravemente minacciose e irriguardose del seguente tenore “non ti salvano nemmeno le guardie, ti ammazzo, vaffanculo, vaffanculo, te gonfio”;

Al termine della gara, poi, alcuni soggetti non identificati tentavano di sfondare la grande porta carraia che consente l’accesso dei veicoli al parcheggio posizionato nei pressi della zona spogliatoi, e, non riuscendovi, si portavano di fronte ad un limitrofo cancelletto pedonale, uno di questi lo scavalcava e lo apriva, consentendo così anche agli altri di accedere alla zona spogliatoi; Tali soggetti si avvicinavano al direttore di gara e dapprima uno gli sferrava un violento schiaffo in faccia e poi un altro lo colpiva violentemente sempre al volto, facendolo cadere a terra e provocandogli, a seguito dell’impatto con il suolo, una contusione del volto, una ferita lacero contusa nella regione occipitale e lombalgia (prognosi di complessivi giorni 70 - cfr. referti medici Policlinico Umberto I dei 11.11.2018 e 21.11.2018); i due aggressori, unitamente agli altri, si davano alla fuga e il solo secondo faceva ritorno, poco dopo, sul luogo dei fatti. Dalle risultanze del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini penali, nonché delle dichiarazioni rese dai sigg. Riccardo Bernardini, Beatrice Sechi e Mohamed Khandid, secondo l’Organo Inquirente, sarebbe risultato che autore delle espressioni gravemente minacciose sopra riportate nonché secondo aggressore all’arbitro fosse il sig. Simone Di Pio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società deferita, peraltro presente, durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, nell’area spogliatoi dello stadio benché non in lista perché non convocato. Di detti comportamenti, secondo la Procura Federale, dovrà risponderne a titolo di responsabilità oggettiva la società Virtus Olympia Roma SB, in quanto le sanzioni ad essa comminate dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale e dal Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio avevano origine diversa dalle condotte oggetto di imputazione. Per tali motivi, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Simone Di Pio per plurima violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., nonché la società ASD Virtus Olympia Roma SB a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS. Il legale del deferito faceva pervenire richiesta di ammissione di prove testimoniali con propria memoria dell’8-7-2019. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento compariva il deferito Di Pio assistito dal suo difensore mentre non compariva la società deferita ed il Tribunale disponeva procedersi in sua assenza stante la regolarità di tutte le comunicazioni. Il rappresentante della Procura Federale preliminarmente si opponeva alla richiesta di integrazione testimoniale avanzata dal deferito ritenendola superflua anche perché talune dichiarazioni a discarico erano state già presentate in sede di memoria difensiva alla Procura Federale ed erano state valutate non valendo a smentire le risultanze chiare acquisite tramite la collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma che aveva fornito copia dei documenti contenuti nel fascicolo penale aperto a seguito degli eventi. Nel merito, ripercorsa la vicenda sia procedimentale che fattuale, con particolare riferimento alle sommarie informazioni testimoniali acquisite nel procedimento penale ed ai riconoscimenti fotografici operati dagli stessi testimoni, tra cui il direttore di gara, riteneva assolutamente certa l’identificazione del Di Pio come uno degli aggressori dell’Arbitro, sottolineando peraltro che, in termini probatori, non vi era sovrapposizione tra il procedimento sportivo e quello penale e che, quindi, l’accertamento dei fatti in sede sportiva non seguiva le stesse regole di quello in sede penale, anche in considerazione del valore di fonte privilegiata di prova attribuita dall’ordinamento sportivo al rapporto del direttore di gara. La difesa del deferito insisteva nell’istanza di acquisizione delle testimonianze, contenuta nella memoria difensiva, e contestava invece, in termini di efficacia probatoria, il riconoscimento fotografico operato dai testi escussi nelle indagine preliminari, in quanto erano state utilizzate per il confronto fotografico immagini di soggetti con tratti fisiognomici del tutto divergenti con quelli dell’indagato-deferito. Sottolineava l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal custode dell’impianto sportivo che, pur conoscendo il Di Pio ed avendolo visto tra il primo e secondo tempo entrare nello spogliatoio della squadra di casa, rivedendolo nel recinto degli spogliatoi non comunicava nell’immediatezza alla forza pubblica intervenuta tali circostanze.

Sottolineava ancora l’ottima condotta sportiva del Di Pio e la sua attività in termini volontaristici a favore dei giovani calciatori della società ed altresì come dalle testimonianze a discarico emergesse che il Di Pio si trovasse in tribuna insieme al padre, già gravemente malato e poi deceduto poco dopo i fatti, e quindi lo avesse accompagnato all’autovettura al termine dell’incontro essendo quindi ben distante dall’assembramento creatosi subito dopo la fine dell’incontro e dal gruppetto di facinorosi che erano riusciti a penetrare nel recinto degli spogliatoi con la conseguente aggressione fisica da parte di almeno due di questi. La Procura Federale concludeva per l’irrogazione della sanzione della squalifica per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango federale a carico del Di Pio e con l’irrogazione di una ulteriore sanzione a carico della società per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, essendo stata sanzionata solo per i fatti addebitati in un primo momento ai propri sostenitori. La difesa del deferito concludeva reiterando l’istanza istruttoria e chiedendo nel merito il proscioglimento. Il Tribunale sull’istanza istruttoria ritiene superflua l’integrazione richiesta. La difesa ha presentato nel corso delle indagini una memoria contenente dichiarazioni testimoniali acquisite formalmente dal difensore relative ai Sigg. Davide Vinci, Mauro del Mori e Florindo Di Pio che sono state acquisite nel fascicolo procedimentale e che quindi sono nella piena disponibilità del Collegio che ne può prendere conoscenza e valutarle liberamente, non essendovi alcuna preclusione regolamentare che a ciò osti. Le altre testimonianze richieste riguardano per quanto attiene ai Sigg. Federici, Olivieri e Petrucci all’attività resa dal Di Pio quale addetto al settore giovanile e preparatore dei portieri della categoria pulcini. Tale attività non è contestata da alcuno e viene anch’essa data per acquisita ed utile per tratteggiare la personalità del deferito, e quindi anche tali dichiarazioni testimoniali risulterebbero superflue in quanto concernenti fatti dati pacificamente per acquisiti. Infine le testimonianze rese dai Sigg. Calderoni e Giovannoni riguarderebbero l’attività di soccorso a favore dell’arbitro svolta dal Di Pio dopo l’aggressione ed anche queste, non riguardano l’identificazione degli aggressori, essendo peraltro pacifico che il Di Pio si trovasse nel recinto degli spogliatoi nelle fasi successive all’aggressione. Per quanto attiene alla materie del contendere le integrazioni istruttorie richieste da un lato sarebbero ridondanti, essendo già disponibili le dichiarazioni dei testi nel fascicolo, e dall’altro non pertinenti riguardando circostanze non determinanti o del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Ciò posto l’istanza istruttoria deve quindi essere respinta ed il Tribunale decide nel merito. Preliminarmente va ricordato che le risultanze istruttorie, ricavate dal carteggio e già esaminate dalla Corte Territoriale remittente in sede di decisione del gravame presentato dalla società deferita avverso le decisioni del Giudice Sportivo di prime cure, integrate dall’ulteriore acquisizione probatoria della Procura Federale effettuata nel corso dell’indagine relativa al presente procedimento, acquisiscono nel procedimento sportivo un valore del tutto diverso rispetto a quello penale ed in particolare conservano la fede privilegiata le dichiarazioni dell’Arbitro che, invece, nel procedimento penale non hanno, quale parte offesa, valore superiore a quello di qualsiasi altro teste, anzi richiedono un vaglio ancor più rigoroso in quanto potenzialmente portatrici di istanze risarcitorie. Ciò detto dagli atti di indagine emerge che il direttore di gara ha reso nel procedimento, oltre a quanto riportato nel referto di gara, una approfondita audizione con il rappresentante della Procura Federale al quale ha detto in modo netto di essere stato colpito da un primo aggressore con una violenta manata allo zigomo destro e da un secondo aggressore, quando era già confuso e barcollante per il primo colpo ricevuto, percosso sempre nello stesso punto e con le stesse modalità cadendo quindi a terra battendo violentemente il capo sull’asfalto, perdendo quindi conoscenza. Aggiunge di non aver potuto identificare in nessun modo il primo aggressore, di cui aveva fornito una dettagliata descrizione sia fisica che nell’abbigliamento indossato, in quanto gli era del tutto sconosciuto, mentre di essere certo che il secondo aggressore corrispondesse ad una delle due persone da lui viste uscire dallo spogliatoio della squadra di casa tra il primo e secondo tempo; in quella circostanza aveva invitato il custode del campo a farle uscire dal recinto degli spogliatoi ma, nel frattempo, i due sconosciuti si erano già allontanati passando per il cancelletto pedonale che divide la zona degli spogliatoi da quella libera che, in quel momento, doveva essere sicuramente aperto. Dagli atti del procedimento penale emerge che lo stesso Arbitro Sig. Bernardini ha rese delle SIT che ricalcano totalmente quanto già scritto nel referto arbitrale e quanto dichiarato alla Procura Federale, successivamente, ristretto il campo d’indagine dagli inquirenti all’ipotesi che l’aggressore fosse un tesserato della squadra di casa, di ruolo portiere e di nome Simone, aveva riconosciuto senza esitazioni in due diversi fascicoli fotografici il Di Pio Simone come il secondo degli aggressori che con la sua manata aveva causato la caduta al suolo ed il trauma cranico con copiosa fuoriuscita di sangue. Già queste emergenze probatorie sarebbero, di per se, sufficienti nel procedimento sportivo, in quanto provenienti dal direttore di gara, ad assolvere all’onere dell’accusa di provare i fatti di cui al deferimento, ma a queste debbono aggiungersi le dichiarazioni del custode del campo che ha riconosciuto senza tema di errore sempre tramite ricognizione fotografica, il Di Pio Simone come uno dei due giovani che erano usciti dallo spogliatoio della squadra di casa tra il primo ed il secondo tempo e che avevano causato l’intervento dell’Arbitro nei suoi confronti affinché li facesse uscire dal recinto degli spogliatoi. Non meno rilevanti sono anche le dichiarazioni di Sechi Beatrice, fidanzata dell’arbitro che ha riconosciuto senza esitazioni, sempre con formale ricognizione fotografica, il Di Pio come il giovane che durante il secondo tempo dell’incontro era tra i più agitati tra il pubblico a lanciare improperi e minacce alla terna arbitrale, che penetrava nel recinto degli spogliatoi attraverso il cancelletto pedonale che era stato aperto da altro giovane più magro ed agile che aveva scavalcato lo stesso che era chiuso dall’interno ed infine che aveva rivisto nel recinto degli spogliatoi dopo che il fidanzato si era un po’ ripreso dallo svenimento e nei confronti del quale si era rivolta con accesa espressione di protesta addebitandogli le condizioni del ferito. A fronte di queste risultanze appaiono scarsamente probanti le dichiarazioni rese dai testi a discarico che non hanno assistito all’aggressione e che possono riferire solo sulla presenza del Di Pio sulle tribune e sulle fasi appena successive al termine della gara ma che non possono del tutto escludere la partecipazione all’aggressione. Raggiunta la certezza, secondo i canoni del procedimento sportivo, sulla partecipazione del Di Pio all’aggressione subita dal direttore di gara, si debbono fissare le conseguenti sanzioni ed a tal fine la richiesta della Procura Federale di irrogazione della sanzione massima appare congrua rispetto agli addebiti per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto l’aggressione appare particolarmente violenta e proditoria; infatti l’arbitro ha subito il secondo colpo in stato di menomata difesa essendo già confuso e barcollante per il primo colpo subito. In tali evenienze l’assalitore doveva prevedere e, comunque, non poteva ragionevolmente escludere che un ulteriore violento colpo al volto portato in quelle condizioni avrebbe provocato una caduta rovinosa al suolo dell’aggredito con conseguenze prevedibilmente assai gravi. Ciò non di meno, l’aggressore ha messo nel conto tale evenienza e non ha desistito dal portare il secondo colpo assumendosi quindi pienamente il rischio delle conseguenze fisiche che questo avrebbe potuto provocare nell’aggredito. In secondo luogo le conseguenze fisiche, di cui il secondo aggressore deve rispondere pienamente senza alcuna attenuante non configurandosi l’elemento preterintenzionale, furono assai gravi come riportato nel rapporto di dimissione emesso dalla UOC di Chirurgia Generale della AOU Policlinico Umberto I che registra le dimissioni del malcapitato Sig. Bernardini il 23-11-2018 dopo ben tredici giorni di ricovero con la seguente diagnosi “trauma cranico, focolai contusivi-emorragici in sede basale fronto-olfattoria, con notevole prevalenza sinistra ove si rileva una raccolta ematica di 3 cm. Ferita l.c. dell’occipite” che mostrano una situazione clinica assai preoccupante derivante da un ematoma di 3 cm, conseguenza del violento urto sull’asfalto ed una ferita l.c. dell’occipite, foriera della copiosa fuoriuscita di sangue registrata da numerosi testimoni dell’evento.

In concreto vi fu effettivamente la messa in pericolo di vita dell’Arbitro e le conseguenze a livello sia neurologico che psicologico dell’evento permarranno sicuramente per lungo tempo se non, sperando ovviamente di no, definitivamente. Non rilevanti appaiono i pur lodevoli antefatti sportivi del Di Pio nella cura dei giovani portieri della società e nella collaborazione prestata al settore giovanile del sodalizio in quanto totalmente negletti nella circostanza, tanto da non poter essere assunti a circostanza attenuante. Di converso nessuna sanzione deve applicarsi alla società deferita. La Procura Federale non ha considerato che la Corte Territoriale nel decidere sul reclamo presentato dalla stessa società avverso le decisioni di primo grado, rilevò, a seguito di informativa dell’Organo inquirente a cui aveva demandato ulteriori accertamenti, la circostanza che il soggetto colpevole dell’evento fosse un tesserato e non un estraneo come precedentemente supposto in sede di applicazione delle sanzioni a carico della società In quella sede, utilizzando il potere di “reformatio in pejus” conferitole dal codice di giustizia sportiva, la Corte inasprì le sanzioni a carico della società e quindi in quella decisione va ricompresa la responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal proprio tesserato. Applicando quindi una ulteriore sanzione, come richiesto, per gli stessi fatti e lo stesso titolo di responsabilità già definiti con quella decisione si violerebbe il principio del “ne bis in idem” e pertanto la società deferita va prosciolta dall’addebito in quanto già giudicata. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il calciatore deferito Di Pio Simone responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di comminare allo stesso la squalifica di anni cinque con preclusione da ogni rango e categoria della F.I.G.C. Di prosciogliere la società A.S.D. Virtus Olympia Roma SB (ora A.S.D. Virtus Roma Club) da ogni addebito in quanto già giudicata per gli stessi fatti e titolo di responsabilità Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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