C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 20/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCO BANDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’EX ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E 34, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEI CALCIATORI ALESSANDRO CAPOGROSSI E FLAVIO CONSORTI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. SIMONE MUNARETTO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’EX ART. 1 BIS DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELL’A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A CARICO DELL’A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCO BANDINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’EX ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E 34, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEI CALCIATORI ALESSANDRO CAPOGROSSI E FLAVIO CONSORTI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. SIMONE MUNARETTO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’EX ART. 1 BIS DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELL’A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A CARICO DELL’A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; visti gli atti dell’attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “attività di allenatore svolta dal sig. Luca Fatiga, allenatore giovani calciatori il quale, sebbene tesserato per la società SFF Atletico per la stagione 2018/19, presterebbe la propria collaborazione a favore delle società ASD Aurelia Antica e AS Fiumicino 1926. La Procura, sulla base della segnalazione dell’AIAC Sezione Lazio del 23 gennaio 2019, pervenuta in procura in data 12 febbraio 2019, ha iniziato a svolgere le indagini del caso. Ha acquisito la relazione svolta dal Collaboratore della Procura Federale e le audizioni dei vari soggetti sopra indicati avanti al predetto collaboratore. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli odierni deferiti e dagli stessi regolarmente ricevuta; rilevato che il sig. Luca Fatiga ha convenuto, con la Procura Federale della F.I.G.C. l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S.. rilevato, altresì, che il sig. Antonio Consorti, genitore del minore Flavio Consorti ed il sig. Franco Bandini, Presidente della società ASD Aurelia Antica, hanno chiesto di essere ascoltati, ma dalla loro audizione non sono emersi elementi utili ai fini di un loro proscioglimento; rilevato anche che, dalla memoria difensiva dell’AS Fiumicino 1926, a firma del Legale Rappresentante, sig. Simone Munaretto, non sono emersi elementi utili ai fini di un suo proscioglimento e che, invece, il sig. Alessandro Capogrossi non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere ascoltato; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine e dai documenti di cui sopra appaiono emergere i seguenti comportamenti: il sig. Luca Fatiga, allenatore giovani calciatori iscritto all’Albo del Settore Tecnico, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, benché tesserato con la società SFF Atletico, ha svolto dapprima l’attività di tecnico con la predetta società e, successivamente, dal mese di dicembre 2018, dopo le proprie dimissioni dalla SFF Atletico, ha collaborato, seppur saltuariamente, anche a favore della società Aurelia Antica, per la quale non era tesserato. Il sig. Franco Bandini, Presidente della società ASD Aurelia Antica, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Fatiga, allenatore giovani calciatori iscritto all’Albo, benché tesserato con la società SFF Atletico, di svolgere attività di collaborazione, anche se saltuaria, con la società Aurelia Antica, senza essere tesserato per la predetta società.

I sigg. Alessandro Capogrossi e Flavio Consorti, entrambi calciatori, e Simone Munaretto, Legale Rappresentante della società AS Fiumicino 1926, tutti convocati in Procura per essere ascoltati, non si presentavano senza fornire un giustificato motivo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Franco Bandini, Presidente della società ASD Aurelia Antica, i sigg. Alessandro Capogrossi, Flavio Consorti e Simone Munaretto, Legale Rappresentante della società AS Fiumicino 1926, tutti per le violazioni delle norme regolamentari indicate in oggetto, nonché la società ASD Aurelia Antica, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. e la società AS Fiumicino 1926, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, comma 2 del C.G.S.. All’udienza del 5.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché il sig. Franco Bandini, in proprio e nella qualità di Presidente della società Aurelia Antica; nessuno, invece, compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Franco Bandini fosse sanzionato con sei mesi di inibizione, il sig. Simone Munaretto con 3 mesi di inibizione, i sigg. Alessandro Capogrossi e Flavio Consorti con tre mesi di squalifica ciascuno, la società ASD Aurelia Antica con l’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e la società AS Fiumicino 1926 con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Il sig. Bandini deduceva che il sig. Fatiga era stato portato sul campo come preparatore atletico solo per un consiglio e forse una volta sul campo e che nulla sapevano del fatto che fosse tesserato con un’altra squadra e che il tutto era accaduto in buona fede. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, anche alla luce delle dichiarazione parzialmente confessorie del sig. Bandini, e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto alle condotte tenute dai deferiti e all’effettivo svolgersi dei fatti, a eccezione della posizione del sig. Muneretto, Presidente che ha omesso di presentarsi all’audizione dinanzi l’Organo inquirente, per il quale la sanzione è congrua, come la conseguente ammenda alla società Fiumicino 1926 a titolo di responsabilità diretta. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili per le violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionare il sig. Bandini Franco, Presidente della società A.S.D. Aurelia Antica, con l’inibizione per mesi 3 (tre), il sig. Munaretto Simone, Presidente della società A.S. Fiumicino 1926, con l’inibizione per mesi 3 (tre), i calciatori Capogrossi Alessandro e Consorti Flavio con mesi 1 di squalifica ciascuno nonché le società A.S.D. Aurelia Antica e A.S. Fiumicino 1926 con l’ammenda di Euro 300,00 ciascuna. Si trasmette agli interessati.

 

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