C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 242 del 17/01/2020 – Delibera – 41) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.LORENZO N., ALIN BARNA, ALESSANDRO BIANCHINI, ANDREA BISTI, ALESSANDRO CECCARELLI, STEFANO FELIZIANI, ANDREA FILONI, STEFANO GRASSINI, MATTEO MONACHINO, CRISTIAN MUZZACHI, MARCO PIFFERI, MARCO VENESELLI, NONCHÉ A CARICO DELL’ALLENATORE STEFANO BROCCATELI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.LORENZO N., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 2 E 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.209 del 20/12/2019
41) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.LORENZO N., ALIN BARNA, ALESSANDRO BIANCHINI, ANDREA BISTI, ALESSANDRO CECCARELLI, STEFANO FELIZIANI, ANDREA FILONI, STEFANO GRASSINI, MATTEO MONACHINO, CRISTIAN MUZZACHI, MARCO PIFFERI, MARCO VENESELLI, NONCHÉ A CARICO DELL’ALLENATORE STEFANO BROCCATELI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S.LORENZO N., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 2 E 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5 DEL C.G.S..
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.209 del 20/12/2019
Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto “Presunto illecito sportivo, posto in essere in occasione della gara Sporting Bagnoregio – San Lorenzo Nuovo del 19 maggio 2019, valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Lazio”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; esaminata la memoria depositata dalla società A.S.D. San Lorenzo Nuovo e dai tesserati Barna Alin, Bianchini Alessandro, Bisti Andrea, Broccatelli Stefano (Allenatore della società), Ceccarelli Alessandro, Filoni Andrea, Monachino Matteo, Pifferi Marco e Veneselli Marco, per il tramite del loro difensore, Avv. Alessandro Esposito, nonché la memoria depositata dalla società A.C.D. Sporting Bagnoregio, e ritenuto che le prospettazioni difensive non consentono di escludere la sussistenza delle specifiche violazioni agli stessi ascritti; lette le dichiarazioni rese in sede di audizione, successivamente alla conclusione delle indagini dai sig. Feliziani Stefano e Muzzachi Cristian, e ritenuto che il contenuto delle stesse non consente di escludere la sussistenza delle specifiche violazioni agli stessi ascritte;
rilevato dalla Procura Federale che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza dimostrativa: - nota del Segretario del C. R. Lazio del 24 maggio 2019 e relativi allegati; - articoli di stampa; - classifica finale del Campionato di Prima Categoria, girone A; - verbale di audizione dell’8 giugno 2019 di Chiurazzi Roberto, Presidente della società A.S.D. Tuscia Foglianese Calcio; - verbale di audizione del 10 giugno 2019 di Rocca Alessandro, arbitro tesserato A.I.A. della Sezione di Viterbo; - verbali di audizione del 15 giugno 2019 di quattro calciatori della società A.C.D. Sporting Bagnoregio (Luca Profili, Massimo Quintarelli, Gabriele Lattanzi e Diego Rengo); - verbali di audizione del 25 giugno 2019 di Pizzini Stefano nonché di Pifferi Marco e dell’allenatore Stefano Broccatelli in data 27 giugno, tutti tesserati per l’A.S.D. San Lorenzo Nuovo; - verbali di audizione del 27 giugno 2019 dei calciatori della A.S.D. San Lorenzo Nuovo Grassini Stefano e Broccatelli Marco. Letta altresì la relazione di indagine, che con i suoi allegati fa parte integrante del provvedimento in questione. Rilevato a seguito di ciò, che è emerso quanto segue: negli ultimi minuti del secondo tempo della gara Sporting Bagnoregio – San Lorenzo Nuovo del 19 maggio 2019, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone A del C. R. Lazio, i calciatori della società A.S.D. San Lorenzo Nuovo, in quel frangente schierati, omettevano di profondere un qualsivoglia impegno agonistico ed, in alcune occasioni, tentavano di favorire platealmente la squadra avversaria, il tutto all’evidente fine di determinare la sconfitta della propria compagine, poi effettivamente realizzatasi: il calciatore Stefano Grassini, della società San Lorenzo Nuovo inoltre, al 44’ minuto del secondo tempo, segnava volontariamente una autorete, portando il risultato sul 3 a 1, in danno della propria squadra, determinandone definitivamente la sconfitta; l’allenatore Stefano Broccatelli, della società San Lorenzo Nuovo, squalificato per quella gara, e posizionatosi in prossimità della rete di recinzione che delimitava il recinto di gioco, comunicava il risultato di altra gara e invitava platealmente, e con veemenza, i propri calciatori a non impegnarsi ed a buttare il pallone fuori dal terreno di gioco, raggiungendo l’obiettivo della sconfitta della propria squadra, in effetti realizzatosi. La Procura, ritenuto che i fatti sopra descritti evidenziano la violazione, da parte di tutti i tesserati predetti dell’art.7, commi 1 e 2 del C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6 del C.G.S. vigente, dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 4, comma 2 del C.G.S. della società A.S.D. San Lorenzo Nuovo, nonché la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del C.G.S. della società A.C.D. Sporting Bagnoregio, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee. Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i dodici tesserati della società A.S.D. San Lorenzo Nuovo indicati in oggetto, per rispondere della violazione delle norme regolamentari più sopra citate, ponendo in evidenza, in modo particolare, il comportamento del calciatore Grassini Stefano e dell’allenatore Broccatelli Stefano nella circostanza in esame. Vengono anche deferite la società A.S.D. San Lorenzo Nuovo, per responsabilità oggettiva e la società A.C.D. Sporting Bagnoregio, per responsabilità presunta. Facevano pervenire memoria difensiva i deferiti A.S.D. San Lorenzo Nuovo, Stefano Broccatelli, Alessandro Bianchini, Marco Veneselli, Alin Vasile Barna, Andrea Bisti, Alessandro Ceccarelli, Andrea Filoni, Matteo Monachino e Marco Pifferi, per il ministero dell’Avv. Alessandro Esposito, che protestavano la loro estraneità agli addebiti. Sostenevano, infatti, che non vi sarebbe stata alcuna alterazione del risultato preordinata dai calciatori deferiti ma si sarebbe trattato dell’andamento normale di una gara di fine stagione con il risultato ininfluente e che le due squadre avrebbero disputato sostanzialmente come un’amichevole. Giustificava le fasi di gioco totalmente anomale descritte dal direttore di gara come frutto del nervosismo ingeneratosi in alcuni calciatori a cagione dell’inutilità della gara e dell’impegno profuso. Faceva pervenire autonoma memoria difensiva il calciatore Stefano Grassini, per il ministero dell’Avv. Piergiorgio De Luca. Il Grassini, autore dello specifico episodio di aver segnato volontariamente un autogol in danno della propria squadra in sostanza non negava di aver volontariamente segnato una rete nella propria porta ma giustificava il suo comportamento con la frustrazione per l’atteggiamento tenuto in campo dalle due squadre che non avevano profuso alcun impegno agonistico nella contesa volendo evidentemente limitare la possibilità di infortuni e sanzioni disciplinari. Negava la rilevanza del suo gesto al fine dell’alterazione del risultato che era già negativo per la sua squadra e contestava la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 7 comma 6 del CGS in quanto il risultato della gara era del tutto ininfluente ai fini della classifica e quindi nessun vantaggio era derivato ad alcuno dal suo comportamento. Perveniva al Tribunale altra memoria difensiva del calciatore Cristian Muzzachi, già tesserato per il San Lorenzo Nuovo, con il ministero dell’Avv. Priscilla Palombi. Preliminarmente eccepiva la violazione del termine perentorio di cui all’articolo 93 comma 1 del CGS. Infatti, secondo la prospettazione difensiva, il deferimento sarebbe stato notificato il 1-10- 2019, l’avviso di fissazione udienza risulta essere stato notificato il 28-11-2019 e l’udienza è stata fissata in il 19-12-2019 e quindi i termini, tutti perentori, non sarebbero stati rispettati. Nel merito ribadiva nella sostanza le difese degli altri deferiti. Alla riunione fissata per il deferimento comparivano i rappresentanti dei deferiti sopra enunciati, nonché, in rappresentanza della ACD Sporting Bagnoregio l’Avv. Marina Bernini. Dopo ampia discussione in cui i rappresentanti dei deferiti che avevano inviato memoria difensiva, illustravano i propri scritti difensivi ribadendone le conclusioni e l’Avv. Bernini, per lo Sporting Bagnoregio, protestava l’assoluta estraneità della sua rappresentata all’incolpazione, non avendo preso alcun vantaggio dall’atteggiamento assunto in campo dalla squadra avversaria poiché il risultato della gara era ininfluente ai fini della classifica ed anzi, ipoteticamente, avrebbe avuto un interesse opposto a quello perseguito dagli avversari e cioè di perdere la gara volendo evitare anch’essa un abbinamento per la fase dei play-off ritenuto sfavorevole. Rimaneva assente, benché ritualmente avvisato il solo Stefano Feliziani calciatore tesserato all’epoca per il San Lorenzo Nuovo. Il rappresentante della Procura Federale insisteva invece per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva le seguenti sanzioni: ASD San Lorenzo Nuovo 3 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2019/2020 così determinati, due punti per l’illecito, un punto per l’aggravante contestata ed un punto per la pluralità di partecipanti diminuiti di un punto per il risultato sportivo negativo. ACD Sporting Bagnoregio 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2019/2020. Per tutti i tesserati deferiti 4 anni e sei mesi di squalifica ed € 60.000 di ammenda. I difensori dei deferiti richiedevano invece il proscioglimento e l’Avv. Esposito per i suoi rappresentati introduceva anche una subordinata richiedendo la derubricazione dell’incolpazione in comportamento antisportivo ai sensi dell’articolo 1 comma 1 bis del CGS vigente al momento dei fatti. Il Tribunale deve preliminarmente delibare l’eccezione procedimentale articolata dalla difesa del calciatore Muzzachi che ha sollevato l’ipotesi di violazione dei termini previsti dall’attuale articolo 93 del CGS. L’eccezione è infondata, i termini per il procedimento di illecito sportivo sono in effetti fissati dall’articolo 114 del novellato codice che stabilisce al comma due che entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento il Presidente del Tribunale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti, fissa l’udienza di discussione e dispone la notificazione dell’avviso alle parti. Nel caso di specie l’atto di deferimento è stato inviato dalla Procura Federale a mezzo PEC per taluni dei destinatari e per raccomandata con avviso di ricevimento per altri ed è stato trasmesso con plico raccomandato al Tribunale senza la prova dell’avvenuta ricezione del plico raccomandato da parte dei destinatari, prova che è stata acquisita solo in data 20-11-2019. La fissazione dell’udienza, intervenuta il 28-11-2019 è quindi pienamente tempestiva. Il comma 3 dello stesso articolo 114 dispone altresì che tra la data della fissazione e la data fissata per l’udienza debbono intercorrere 20 giorni liberi ed anche tale termine è stato pienamente rispettato, anche se “ad abundantiam”, nell’avviso di fissazione dell’udienza si dava atto dei motivi d’urgenza che imponevano la fissazione anche in deroga al termine. Nei fatti, infine, le parti hanno avuto accesso agli atti ed hanno articolato ampiamente le loro difese con il deposito di memorie articolate. Nel merito ritiene il Tribunale che il comportamento tenuto dai calciatori e dall’allenatore del San Lorenzo Nuovo debba essere qualificato come gravemente antisportivo ma non configuri un illecito sportivo. Sia il vecchio che il nuovo codice di giustizia qualificano l’illecito sportivo come il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. È insito nel concetto di illecito la fraudolenza del comportamento atto ad alterare il risultato della gara che si manifesta occultamente, minando l’atteggiamento di uno o più calciatori in campo, inducendoli ad un impegno agonistico limitato od, addirittura, a compiere gesti agonistici controproducenti per la propria squadra. L’illecito si manifesta quindi in uno o più atti che provenendo dell’esterno della squadra, coinvolgono uno o più dei calciatori od, al limite, il responsabile della conduzione tecnica tendendo a favorire l’avversaria di turno. Nel caso di specie nulla di tutto questo è accaduto. I calciatori ed il tecnico del San Lorenzo Nuovo si determinarono del tutto autonomamente e per un labile interesse di classifica a perdere la gara e lo fecero non per danneggiare la propria squadra ma, paradossalmente, per favorirla. Non vi fu alcun intervento esterno ma la determinazione fu assunta autonomamente e scientemente ed anche in modo palese, se è vero che durante la gara non nascosero le loro intenzioni, tanto da suscitare l’attenzione del direttore di gara che si rese conto nel corso della partita di una serie di atteggiamenti agonisticamente e tecnicamente incongrui. Il comportamento della squadra fu collettivo e guidato dalla tribuna dall’allenatore squalificato e quindi tutti i calciatori schierati debbono risponderne, anche se la sanzione va aggravata per l’allenatore, per essere stato indubbiamente il promotore e per il calciatore Grassini che, per suggellare l’atteggiamento sportivamente indecoroso assunto insieme ai compagni di squadra, pensava bene di infliggere al San Lorenzo Nuovo un autogol calciando volontariamente il pallone nella sua porta e commentando anche l’impresa con una frase che disvelava e rivendicava la volontarietà del suo gesto. Le sanzioni a carico dei tesserati vanno rideterminate come da dispositivo per la violazione dell’articolo 4 del CGS ( già articolo 1 bis) e nei confronti della società San Lorenzo Nuovo per responsabilità oggettiva nel comportamento dei propri tesserati, tenendo conto dell’assoluta peculiarità del caso che lo rende effettivamente di inusitata gravità per lo stravolgimento di qualsiasi principio etico – sportivo che vuole che gli atleti in campo diano sempre il meglio sportivamente e giochino per vincere e non per perdere qualsiasi gara. Va invece prosciolta da ogni addebito la società Sporting Bagnoregio in quanto, essendo caduta l’imputazione di illecito sportivo, non può essere considerata perseguita quale presunta destinataria delle conseguenze vantaggiose dell’illecito. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere la società A.C.D. Sporting Bagnoregio da ogni addebito. Di rideterminare l’incolpazione a carico di tutti gli altri tesserati deferiti, in quella prevista dalla violazione dell’art.4 del C.G.S. e, per l’effetto, di irrogare all’allenatore Broccatelli Stefano ed al calciatore Grassini Stefano la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 6, nonché di irrogare ai calciatori Alin Barna, Alessandro Bianchini, Andrea Bisti, Alessandro Ceccarelli, Stefano Feliziani, Andrea Filoni, Matteo Monachino, Cristian Muzzachi, Marco Pifferi e Marco Veneselli la sanzione della squalifica di anni 1. Di comminare, altresì, alla società A.S.D. S.Lorenzo N. l’ammenda di Euro 1.000,00. Si trasmette agli interessati.
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