C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 242 del 17/01/2020 – Delibera – 43) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUZI SIMONE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 6, COMMA 2 E 3 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.209 del 20/12/2019

 

43) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LUZI SIMONE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 6, COMMA 2 E 3 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.209 del 20/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta nei confronti del calciatore Andrea Antonazzo, tesserato per la società A.C.D. Guidonia, da parte di persona non identificata al termine della gara Accademia R. Tuscolano - Guidonia del 18 maggio 2019”. Vista la documentazione acquisita ed il contenuto della relazione dell’Organo Inquirente, sono stati esaminati: copia degli atti e relativi allegati trasmessi dalla Segreteria del C. R. Lazio; verbale di audizione del 22 luglio 2019, resa innanzi alla Procura Federale dal calciatore Andrea Antonazzo, all’epoca dei fatti tesserato per la società Guidonia; verbali di audizione del 14 settembre 2019 dei calciatori Nassim Elasri e Alessio Lanna, all’epoca dei fatti tesserati per la società Guidonia. Vista la comunicazione di fine indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati e preso atto che, successivamente, Simone Luzi chiedeva di essere sentito ma che, tuttavia, non forniva elementi idonei a poter contrastare i fatti in parola diversi rispetto a quanto riportato nell’atto di notifica, relativamente all’esercizio dell’azione disciplinare. La società Accademia R. Tuscolano non faceva invece pervenire alcuna memori difensiva, né avanzava richiesta di audizione. Alla luce delle premesse sopra riportate, nonché delle risultanze probatorie acquisite, è emerso che al termine dell’incontro in questione, disputato il 18 maggio 2019, Campionato Juniores Fascia B, un tesserato della società Accademia R. Tuscolano (unitamente ad altri soggetti riconducibili alla tifoseria locale), ebbe a tenere una condotta antisportiva e violenta nei confronti di calciatori della squadra del Guidonia. Identificato nella persona del calciatore Simone Luzi il responsabile dei fatti accaduti al termine della gara in questione, partecipando ad un’aggressione contro tesserati dell’ A.C.D. Guidonia, ed in tale occasione colpiva con un pugno il calciatore Andrea Antonazzo, spintonandolo con forza e violenza, facendolo sbattere contro un cancello in ferro e, per l’effetto, riportava una profonda ferita lacero/contusa al volto, che veniva successivamente medicata con 5 punti di sutura. La Procura pone in evidenza che nonostante il Luzi abbia negato ogni addebito innanzi all’Organo Inquirente, la condotta appare comunque sufficientemente provata, sulla scorta delle puntuali e precise dichiarazioni rilasciate da tesserati della società Guidonia, in particolare dai calciatori Elasri e Lanna, le cui dichiarazioni appaiono del tutto “genuine”, ovvero non inficiate da motivi di rancore o da risentimento personale. La Procura, nel ritenere responsabile oggettivamente la società Accademia R. Tuscolano, ha ritenuto evidenziare una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Sez. Unite 42/15, in cui si sostiene che vale il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale il criterio di imputazione della responsabilità a carico delle società calcistiche è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre ed al di là di ogni individuazione di colpevolezza. In altre parole, non è una generica “culpa in vigilando” come nel caso in esame, ma piuttosto il solo fatto oggettivo direttamente riconducibile ad un tesserato della società Accademia R. Tuscolano. Considerato tutto ciò, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Simone Luzi, per la violazione regolamentare di cui all’oggetto, e la società A.S.D. Accademia R. Tuscolano, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 e 3 del C.G.S..

All’udienza del 19.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Simone Luzi fosse sanzionato con 2 mesi di squalifica e la società ASD Accademia R. Tuscolano C. con l’ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta ascritta al calciatore Simone Luzi, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società ASD Accademia R. Tuscolano C., in relazione alla misura delle ammende comminate dalla Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di comminare le seguenti sanzioni: - A.S.D. Accademia R. Tuscolano C., ammenda di Euro 300,00; - Luzi Simone, squalifica per mesi 2. Si trasmette agli interessati.

 

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