C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 04/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MANUEL ROCCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÁ A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 C.G.S., NONCHE’ A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. VJS VELLETRI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MANUEL ROCCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÁ A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 C.G.S., NONCHE’ A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. VJS VELLETRI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell’AIAC circa la presunta condotta della Società ASD Atletico Lariano 1963 relativa all’utilizzo di tecnico non tesserato. Nel corso delle indagini su tale ipotesi violativa, rivelatasi poi infondata e archiviata, la Procura Federale avrebbe convocato avanti a sé il calciatore Manuel Rocchi (all’epoca dei fatti tesserato della ASD Vjs Velletri) per le audizioni del 28.2.19 e 6.3.19 il quale non si sarebbe presentato in entrambe le occasioni senza addurre alcuna giustificazione. Stante la rilevanza disciplinare di tale comportamenti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Manuel Rocchi per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 3 C.G.S., nonché la società ASD Vjs Velletri a titolo di responsabilità oggettiva. All’udienza del 3/09/2019, era presente la Procura Federale nonché il Sig. Manuel Rocchi personalmente ed i sigg. Marco Silvagni e Matteo Moscato, rispettivamente presidente e dirigente della ASD Vjs Velletri.

Verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, il Tribunale Federale Territoriale dispone procedersi alla discussione. La Procura Federale, insistendo nel deferimento, chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Manuel Rocchi, 3 giornate di squalifica; - ASD Vjs Velletri, Euro 300,00 di ammenda. Il Sig. Rocchi, deduceva di aver ricevuto le comunicazioni, ma di non essersi potuto presentare dinanzi la Procura Federale, la prima volta per mancanza di un passaggio, in quanto senza patente, e la seconda volta per concomitanza con l’esame per la patente e di aver, in ogni modo, comunicato tale impossibilità, la prima volta telefonicamente e la seconda via mail. Il Presidente della Società deduceva di essere entrato in carica dopo i fatti e di non sapere nulla degli avvenimenti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati sia dalla documentazione depositata dalla Procura Federale che dalle dichiarazioni del deferito in udienza. E’ infatti stabilito l’obbligo di presentarsi dinnanzi gli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati, e il deferito non ha provato che la propria mancata presentazione fosse giustificata. Consegue la responsabilità oggettiva della società. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, visto l’entità delle condotte e la qualità dei soggetti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le stesse debbano essere minori rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per gli effetti, condanna il sig. Manuel Rocchi alla squalifica per 2 giornate e la società ASD Vjs Velletri all’ammenda di Euro 200,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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