C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 04/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO CAVOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI FORMALMENTE DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.D. CISTERNA F.C., MA DI FATTO PRESIDENTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. CISTERNA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA E DELLA SOC. A.S.D. CORI MONTILEPINI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO CAVOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI FORMALMENTE DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.D. CISTERNA F.C., MA DI FATTO PRESIDENTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. CISTERNA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA E DELLA SOC. A.S.D. CORI MONTILEPINI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del sig. Gianfranco Criscuolo, Presidente della Macir Cisterna 2013 secondo cui il signor Olivera Da Rosa Ruben Ariel, calciatore tesserato per la F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. avrebbe svolto anche attività non consentite (allenatore, educatore e preparatore atletico) per altre e diverse società. La Procura Federale, quindi, svolgeva indagini da cui sarebbe emerso il coinvolgimento di più soggetti, alcuni dei quali definivano il procedimento con l’accordo senza incolpazione di cui all’art. 32 sexies del C.G.S.. In particolare, procedevano all’accordo il sig. Olivera Da Rosa Ruben Ariel, calciatore tesserato per la F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., per aver eluso il divieto del doppio tesseramento, assumendo di fatto il ruolo di responsabile dell’area tecnica della A.S.D. Calcio Giovani Latina; il sig. Omar Miguel Berti per avere di fatto svolto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, attività tecnica sia per la A.S.D. Calcio Giovani Latina, sia per la società A.S.D. Cisterna F.C.; la sig.ra Gianna Masi, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Latina Calcio Giovani per avere consentito o non impedito che la programmazione atletica dei giovani 2007/2008 della propria società venisse affidata, in assenza di regolare tesseramento, al socio sig. Omar Miguel Berti; le società A.S.D. Calcio Giovani Latina per responsabilità diretta e oggettiva e F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., per responsabilità oggettiva. Emergeva altresì, secondo l’Organo Inquirente, anche la responsabilità del sig. Alessandro Vita (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base e allenatore portieri), per avere assunto, nella stagione sportiva 2018/2019, peraltro in assenza di sospensione dall’Albo, la carica di Vice Presidente della A.S.D. Cori Montilepini svolgendo contemporaneamente, di fatto, attività tecnica in favore della A.S.D. Cisterna F.C.. Il sig. Alessandro Vita, peraltro, non si presentava due volte all’audizione dinanzi la Procura Federale. Parimenti, avrebbe rilevanza disciplinare anche il comportamento del sig. Sandro Cavola, formalmente Direttore Generale della A.S.D. Cisterna F.C., ma di fatto suo Presidente (come dallo stesso dichiarato), per avere consentito o comunque non impedito che, all’inizio della stagione 2018/2019, i signori Alessandro Vita e Omar Miguel Berti (che ha definito la propria posizione ex art. 32 sexies CGS) svolgessero attività tecnica in favore della A.S.D. Cisterna F.C. in assenza di regolare tesseramento. Stante la competenza della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. relativamente il procedimento a carico del sig. Alessandro Vita, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Sandro Cavola per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico (nella vigente formulazione di cui al C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), nonché le società A.S.D. Cisterna F.C. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e A.S.D. Cori Montilepini a titolo di responsabilità oggettiva. Alla riunione indetta il giorno 03 settembre 2019 presso il Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Sig. Fabio Grilli, nella qualità di Presidente della società Cori Montilepini, La Procura Federale preliminarmente rileva che le posizioni dei Sig.ri Vita e Berti sono state trasmesse al Settore Tecnico ed insiste nell’atto di deferimento, avanzando le seguenti proposte di sanzioni:

- Cavola Sandro, mesi 6 di inibizione. - Cisterna F.C., Euro 900,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. - A.S.D. Cori Montilepini, Euro 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Il Presidente Fabio Grilli prende la parola e precisa di aver presentato l’organigramma della società all’atto dell’iscrizione al Campionato con il nominativo del Sig. Vita, non avendo poi provveduto al tesseramento dello stesso. Dichiara, altresì, che il Sig. Vita avrebbe svolto attività per soli 5 giorni nel periodo estivo e che non era possibile da parte sua sapere che cosa potesse fare il predetto Vita nel mentre. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le singole posizioni per cui è procedimento e le argomentazione prospettate dalle parti, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere accolte e, per l’effetto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, come sopra indicate, nella misura di seguito riportata: - Cavola Sandro, mesi 6 di inibizione. - Cisterna F.C., Euro 900,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. - A.S.D. Cori Montilepini, Euro 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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