C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO BIZZAGLIA, DIRIGENTE DELLA ASD POMEZIA CALCIO 1957 (già SSD POMEZIA CALCIO), PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÁ, CORRETTEZZA E PROBITÁ, NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., E PER RESPONSABILITÁ OGGETTIVA LA SOCIETÁ ASD POMEZIA CALCIO 1957 (già SSD POMEZIA CALCIO), AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. LIMITATAMENTE ALLA CONTESTATA INCOLPAZIONE DI DICHIARAZIONE MENDACE DEL SIG. BIZZAGLIA.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO BIZZAGLIA, DIRIGENTE DELLA ASD POMEZIA CALCIO 1957 (già SSD POMEZIA CALCIO), PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÁ, CORRETTEZZA E PROBITÁ, NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., E PER RESPONSABILITÁ OGGETTIVA LA SOCIETÁ ASD POMEZIA CALCIO 1957 (già SSD POMEZIA CALCIO), AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. LIMITATAMENTE ALLA CONTESTATA INCOLPAZIONE DI DICHIARAZIONE MENDACE DEL SIG. BIZZAGLIA.

 

La Procura Federale, a seguito della nota trasmessagli dal Comitato Regionale Lazio in data 15 ottobre 2018, ha provveduto a verificare le circostanze relative all’episodio accaduto al termine della gara Pomezia Calcio – Campus Eur del 10 ottobre 2018, valevole per la Coppa Italia Eccellenza. In tale circostanza, il Giudice Sportivo, con il C.U. n. 94 del 12/10/2018, infliggeva alla Società SSD Pomezia Calcio l’ammenda di Euro 800,00, perché persona riconducibile alla società, a fine gara, colpiva un assistente arbitrale con uno schiaffo al volto e tentava, successivamente, di aggredirlo, venendo allontanato dal dirigente locale. L’Assistente si recava poi presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma, dove gli veniva diagnosticato un trauma con 2 giorni di prognosi s.c.. Dopo l’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, ed aver espletato vari atti di indagine, fra i quali assumono particolare rilevanza gli atti di gara, la cartella clinica dell’assistente arbitrale sig. Davide Tartaglia, sono state prese in considerazione anche le audizioni dello stesso assistente arbitrale, del sig. Bizzaglia e del dirigente Mancini, entrambi tesserati per la società SSD Pomezia Calcio. L’Assistente arbitrale riconosceva attraverso le foto il sig. Bizzaglia come l’autore del gesto di violenza nei suoi confronti, che si qualificava falsamente come presidente della società. Il Bizzaglia, si giustificava sostenendo che al termine della partita si trovava nella zona degli spogliatoi ed accorgendosi che i giocatori delle due squadre erano particolarmente agitati, entrava in campo per dirimere la situazione e si poneva tra i calciatori e la terna arbitrale, e vedendo avvicinarsi l’assistente in questione lo respingeva appoggiandogli inaspettatamente una mano sul corpo, non ricordandosi se lo colpiva al volto o meno. La Procura Federale, vista anche la comunicazione di conclusione delle indagini del 5 giugno 2019, e tenuto altresì conto di tutto quanto sopra descritto, riteneva, senza ombra di dubbio, il Bizzaglia colpevole dell’aggressione nei confronti dell’Assistente arbitrale, e pertanto riteneva di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale lo stesso, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., e la Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio), per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S., limitatamente alla contestata incolpazione di aver riferito alla terna arbitrale della sua qualifica di presidente della società, circostanza rivelatasi successivamente mendace. Alla riunione fissata per il giorno 12/09/2019, preliminarmente, le parti esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., con la sanzione finale di mesi 10 di inibizione a carico del dirigente Bizzaglia Alessio e di Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio), così determinata: Sanzione base di mesi 15 di inibizione a carico del dirigente, sig. Bizzaglia Alessio, ed Euro 600,00 di ammenda a carico della Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio), ridotta per il rito a mesi 10 di inibizione a carico del dirigente Bizzaglia Alessio e di Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio).

Il Tribunale Federale Territoriale applica le sanzioni finali come sopra determinate, non emergendo dagli atti elementi ostativi all’omologazione dell’accordo raggiunto. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di inibire il dirigente, sig. Bizzaglia Alessio per mesi 10, e di comminare alla società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio) l’ammenda di Euro 400,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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