C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 20/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO LISI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MANZIANA, E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA, SIG. BALDASSARRE BERNI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S.), CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., E ALL’ART. 40, LETTERA D DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MANZIANA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO LISI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MANZIANA, E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA, SIG. BALDASSARRE BERNI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S.), CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., E ALL’ART. 40, LETTERA D DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MANZIANA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Presidente dell’Associazione Allenatori di Calcio, sezione regionale del Lazio, in data 22 ottobre, trasmetteva alla Procura federale una nota in cui segnalava la condotta della società Manziana, che non tesserava per la stagione sportiva 2017/2018 un tecnico abilitato, per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria, avvalendosi dell’operato del sig. Baldassarre Berni, privo del titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico. La Procura iniziava le opportune indagini al riguardo; ascoltava calciatori e tesserati della predetta società, nonché i due soggetti indicati in premessa, i quali tutti confermavano che nella stagione sportiva 2017/2018 la conduzione tecnica della squadra era stata affidata al dirigente Baldassarre Berni.

La Procura verificava quanto sopra attraverso le distinte di gara, da cui risultava che, in effetti, il dirigente in questione veniva indicato come massaggiatore, svolgendo la funzione di tecnico della squadra, privo del titolo specifico rilasciato dal Settore Tecnico. A questo punto, riteneva la Procura di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della Società A.S.D. Manziana, sig. Marcello Lisi, per aver disatteso il contenuto delle norme indicate in oggetto, in quanto non utilizzava un tecnico abilitato per la conduzione della prima squadra, ed il dirigente Baldassarre Berni, per aver svolto la funzione di tecnico senza averne il titolo prescritto, nonché la società A.S.D. Manziana, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 19/09/2019 era presente la Procura Federale in persona dell’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti, benché ritualmente convocati. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva il procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva fosse accertata la responsabilità dei deferiti e, per gli effetti, che fossero sanzionati nel seguente modo: - A.S.D. Manziana, euro 600,00 di ammenda; - Berni Baldassarre, mesi 6 di inibizione; - Lisi Marcello, mesi 6 di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dall’istruttoria espletata e che, pertanto, i deferiti debbano essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che quelle richieste dalla Procura Federale debbano essere lievemente ridotte, attese la qualità e l’entità dei comportamenti tenuti. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionarli nelle seguenti modalità: - A.S.D. Manziana, euro 400,00 di ammenda; - Berni Baldassarre, mesi 4 di inibizione; - Lisi Marcello, mesi 4 di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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