C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 27/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA CIRIACI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., ART. 17 COMMA, 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA CIRIACI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., ART. 17 COMMA, 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D..

 

A seguito dell’esposto dell’A.I.A.C. Lazio, inviato in Procura per la condotta della soc. Eretum Monterotondo Calcio, che avrebbe affidato la conduzione della squadra del Campionato Giovanissimi Regionali al sig. Alessio Catana, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico, l’ufficio incaricato ha provveduto ad esperire le opportune indagini. La Procura, ha preliminarmente evidenziato che, successivamente alla notifica, i sig.ri Bernardino Alessandri, Francesco Alessandri e Alessio Catana, nonché la società Eretum Monterotondo Calcio hanno tutti avanzato richiesta di definizione delle proprie rispettive posizioni, ai sensi dell’art. 32 sexies del C.G.S., all’epoca vigente. Il sig. Luca Ciriaci non ha avanzato tale richiesta, né ha fatto pervenire memoria difensiva o istanza di essere sentito. Ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta, così come dalle risultanze probatorie acquisite e dalle audizioni dei sigg. Alessio Catana e Luca Ciriaci, è emerso che nel corso della stagione sportiva 2017/2018 quanto segnalato dalla A.I.A.C. risponde al vero, in quanto la squadra veniva affidata ad un tecnico sprovvisto del titolo abilitativo. Evidenzia, la Procura, i comportamenti posti in essere dal Presidente e dirigente della società Eretum, sopra riportati per completezza espositiva, pur sapendo che hanno deciso di definire le proprie posizioni, ai sensi dell’ex art.32 sexies del C.G.S., per aver violato le norme regolamentari indicate in oggetto. Il sig. Luca Ciriaci, dirigente della società Eretum Monterotondo Calcio, non rispettava le norme in riferimento in quanto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, dopo l’esonero dell’allenatore, nella propria qualità di Responsabile del Settore Giovanile, e di comune accordo con il Presidente della società, decideva di affidare la conduzione tecnica della squadra dei Giovanissimi Regionali al sig. Catana, sprovvisto del titolo necessario. Per tutto quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale solamente il sig. Luca Ciriaci, per le violazioni regolamentari a lui addebitate, a seguito del mancato rispetto delle norme indicate in premessa. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento, per il giorno 26 settembre 2019, non compariva nessuno per il deferito che, non faceva per altro pervenire giustificazioni o memorie. La Procura Federale concludeva insistendo per l’affermazione di responsabilità del deferito, e richiedeva l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 a carico dello stesso. Ritiene il Tribunale che il fatto anti regolamentare, costituito dall’utilizzo quale allenatore della squadra Giovanissimi regionali del sig. Catana Alessio, non provvisto del titolo abilitativo, sia provato sia documentalmente, sia per ammissione dello stesso dirigente Catana nonché degli altri dirigenti della società, auditi nel corso delle indagini. La responsabilità in concorso con gli altri deferiti, che hanno già definito la loro posizione prima del giudizio, concordando la sanzione, è quindi abbondantemente provata e la sanzione richiesta dalla Procura è congrua ed in linea con i precedenti. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, di irrogare al sig. Ciriaci Luca l’inibizione di mesi 3. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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