C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 27/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PECCI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. T.C. FOGLIANO 2000, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PECCI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. T.C. FOGLIANO 2000, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

L’A.I.A.C. del Lazio, in data 26 ottobre 2018, ha trasmesso alla Procura Federale una nota avente ad oggetto “una presunta doppia attività svolta dal sig. Antonio Onofri, allenatore dilettante di Terza Categoria, a favore della società Polisportiva Monti Cimini, Categoria Eccellenza, e della società T.C. Fogliano 2000 per la quale è tesserato dal 23/03/2018.“. Nel corso della attività istruttoria la Procura, dopo aver acquisito documenti utili, ha rilevato che in relazione alla posizione federale del sig. Antonio Onofri, è risultato che lo stesso è stato iscritto, sin dal 1999, nei ruoli tecnici e che, nella stagione 2017/2018, è stato tesserato dal 23 marzo 2018 come allenatore dilettante per la società T.C. Fogliano 2000. Evidenzia la Procura che, nella medesima stagione, lo stesso ha collaborato, fino alla fine del mese di settembre 2017, così come emerso dalle audizioni, pur in assenza di tesseramento ed anche se saltuariamente, con la Polisportiva Monti Cimini, in qualità di collaboratore del tecnico della prima squadra, affidata al sig. Sergio Oliva. Ritenuto che, nella memoria difensiva del presidente della Polisportiva Monti Cimini, sig. Francesco Pecci, non sono emersi elementi utili ai fini del proscioglimento degli stessi e che, il sig. Onofri non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere sentito, la Procura ha evidenziato i comportamenti dei predetti. Il tecnico in questione ha disatteso il contenuto delle norme di cui all’art. 37, comma 1 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 1 e 4 delle N.O.I.F., per cui ha proceduto con separato atto di deferimento a trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società Polisportiva Monti Cimini, sig. Francesco Pecci, per aver consentito o comunque non impedito al tecnico in argomento di svolgere doppia attività, violando in tal modo le norme in riferimento. Vengono altresì deferite anche la società A.S.D. T.C. Fogliano 2000, a titolo di responsabilità oggettiva, nonché la società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, comma 2 del CGS la prima, ed ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. la seconda. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento per il 26 settembre 2019, il deferito Pecci Francesco, sia in proprio che nella qualità di rappresentante dell’A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, faceva pervenire giustificazione per impedimento a comparire e chiedeva che il Tribunale tenesse conto a discarico, delle sue dichiarazioni rese in sede di indagine al rappresentate della Procura Federale. Nessuno invece compariva per l’A.S.D. T.C. Fogliano 2000. La Procura Federale, insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, e richiedeva per il sig. Francesco Pecci mesi 3 di inibizione, per la A.S.D. Polisportiva Monti Cimini Euro 600,00 di ammenda e per la A.S.D. T.C. Fogliano 2000 euro 300,00 di ammenda. Osserva il Tribunale che le violazioni ascritte all’allenatore Antonio Onofri risultano provate, infatti la prima, cioè quella di aver svolto attività di allenatore in seconda per circa un mese, nel settembre 2017, a favore della Polisportiva Monti Cimini è stata confermata dagli stessi dirigenti della predetta società, che hanno affermato che lo stesso aveva avuto un rapporto di collaborazione diretta con l’allenatore in prima, sig. Oliva, che si era interrotto nel momento dell’esonero dello stesso Oliva.

La seconda violazione, cioè quella di aver prestato la sua opera per due società diverse nella stessa stagione sportiva è documentalmente provata, in quanto è agli atti sia il tesseramento per la A.S.D. T.C. Fogliano 2000 del marzo 2018, sia le distinte di alcune gare della stessa società nella medesima stagione, in cui appunto l’Onofri risulta quale allenatore. Tutto ciò premesso, sia le sanzioni a carico della società Polisportiva Monti Cimini, che del suo Presidente, possono essere adeguate al caso concreto, e quindi ridotte rispetto alla richiesta, poiché si tratta di un periodo breve e di un allenatore in seconda, e quindi figura non obbligatoria; di contro, appare assai ridotta la responsabilità della società T.C. Fogliano 2000, che, si può presumere, all’atto del tesseramento non conoscesse la pregressa attività non regolare dell’Onofri, che appariva essere tecnico regolarmente abilitato e libero da altri vincoli. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: - A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, euro 300,00 di ammenda; - Pecci Francesco, mesi 3 di inibizione; - A.S.D. T.C. Fogliano 2000, euro 50,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it