C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 04/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ROBERTA D’ AMICO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 32 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO TERRACINA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ROBERTA D’ AMICO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 32 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO TERRACINA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
Il Comitato Regionale Lazio, con nota inviata in data 18/03/2019 alla Procura Federale, comunicava che da un controllo effettuato dall’Ufficio tesseramenti, era emerso che alcuni giocatori della società A.S.D. Pro Calcio Terracina, nelle gare del 14/12/2018 contro l’Itri Calcio, e del 23/01/2019 contro il Don Bosco Gaeta, Categoria Pulcini, non risultavano tesserati per la predetta società. I calciatori in questione risultavano essere i seguenti: Carinci Manuel, Ciufo Sergio, Molino Antonio ed Orfei Matteo. La Procura Federale, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, e preso atto della memoria difensiva inviata dal legale della società, in cui si lamentava delle parziali indagini effettuate dalla Procura Federale, in quanto benché indicati nelle due distinte di gara i calciatori in argomento non avrebbero preso parte a nessuna delle due gare. La Procura non può che prendere atto che la società ha iscritto giocatori non tesserati nelle proprie distinte di gara senza peraltro, considerato il lungo intervallo di tempo trascorso tra le due gare, premunirsi di apportare eventuali correzioni, che avrebbero reso evidente l’eventuale non partecipazione alle gare dei suindicati calciatori, che in questa maniera sono rimasti disponibili ad entrare sul terreno di gioco. Ritenuto che, dall’attività di indagine svolta è risultato che la presidente della società sig.ra Roberta D’Amico ha violato le norme riportate in oggetto, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori in questione, e quindi a farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché di averli utilizzati impropriamente. Pone in evidenza la Procura che trattandosi di calciatori della categoria pulcini, ritiene di non promuovere alcuna azione disciplinare nei loro confronti, in applicazione della normativa vigente che prevede per i calciatori minori sino al compimento del 12esimo anno di età, ovvero sino alla categoria Esordienti, gli estremi della non punibilità. Tutto ciò premesso la Procura ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la sig.ra Roberta D’Amico, Presidente della Società A.S.D. Pro Calcio Terracina, per le violazioni regolamentari di cui all’oggetto, nonché la Società A.S.D. Pro Calcio Terracina, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione di questo Tribunale Federale Territoriale del giorno 3 settembre 2019, è presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre per i deferiti è presente l’Avv. Falcone, per delega dell’Avv. Sperduti. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento ed insiste nell’accoglimento della stessa, chiedendo le seguenti sanzioni: per il Presidente della Società A.S.D. Pro Calcio Terracina, sig.ra Roberta D’Amico, l’inibizione di 60 (sessanta) giorni, e per la Società A.S.D. Pro Calcio Terracina l’ammenda di Euro 400,00, per responsabilità diretta ed oggettiva. Il Legale deposita ulteriore documentazione, a supporto della memoria precedentemente trasmessa, pervenutagli in data odierna da parte dei genitori dei quattro calciatori, dichiarati dalla Procura in posizione irregolare, in quanto mai presenti in occasione delle partite incriminate. Il rappresentate della Procura Federale si oppone alla documentazione depositata, dichiarandola tardiva.
Il Legale ribadisce che i calciatori non hanno mai preso parte alle gare in riferimento, ma erano solamente stati inseriti nelle liste di gara, prova ne è che al contrario dei reali partecipanti alle partite, questi non sono stati segnati con la “x” accanto al loro nominativo, nell’apposita area prevista per le presenze in campo. Questo Tribunale Federale Territoriale, concorda preliminarmente con la Procura, nel dichiarare tardive e quindi non valutabili le dichiarazioni dei genitori dei calciatori. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver esaminato con particolare attenzione la situazione riportata nei prospetti allegati, ritiene che in effetti, come sostenuto dal rappresentante dei deferiti, non essendo indicati con la “x”, i calciatori oggetto del deferimento risulterebbero non aver preso parte alle due gare in argomento e, pertanto, i deferiti devono essere prosciolti dagli addebiti loro segnalati, per le violazioni a loro contestate. In ogni caso, si pone in evidenza che tale situazione che ha portato al deferimento è stata generata dal comportamento della società che ha utilizzato come liste dei calciatori delle fotocopie di moduli prestampati, senza però depennare i nominativi dei giocatori che non erano stati tesserati e che quindi non avevano, in effetti, preso parte alle gare. Tutto ciò premesso e ritenuto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di prosciogliere i deferiti in argomento dagli addebiti loro segnalati, per le violazioni a loro contestate. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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