DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIS FONDI, SIG. DOMENICO CAPOTOSTO E DEL CALCIATORE MICHAEL LOMBARDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 32, COMMA 2 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Il Comitato Regionale Lazio, Ufficio Tesseramenti, segnalava in data 19/03/2019, alla Procura Federale, che la società A.S.D. Vis Fondi avrebbe impiegato nelle gare con la società Latina Calcio a 5 del 9/12/2018, valevole per la Categoria Esordienti e con la Virtus Cisterna del 17/01/209, sempre valevole per la categoria Esordienti, calciatori non tesserati tra le proprie file. Dalle indagini effettuate dalla Procura, emergeva quanto segue: i calciatori Gionta Emanuele, Laco Daniele, Parisella Gabriel, Lombardi Michael, Mastromatteo Alessandro, pur inseriti nelle distinte delle due gare, non risultavano tesserati per la A.S.D. Vis Fondi, così come i calciatori Kovalo Claudio, Salpello Vincenzo, Capotosto Alessandro e Carnovalo Simone, per la sola seconda delle due gare. La Procura Federale riteneva che il Presidente della Società Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, aveva violato le norme regolamentari di cui all’oggetto in quanto: aveva omesso di tesserare gli otto calciatori in questione; non li aveva fatti sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; non li aveva dotati di specifica copertura assicurativa; li aveva fatti giocare in posizione irregolare nelle gare succitate. Riteneva, inoltre, la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori che all’epoca dei fatti non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non conteneva alcuna sanzione nei confronti dei minori sino al compimento dei dodici anni, ad eccezione del Michael Lombardi, che all’epoca dei fatti contestati aveva compiuto il dodicesimo anno; per quest’ultimo la Procura promuoveva azione disciplinare per aver disputato entrambe le gare sopra citate, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva né specifica copertura assicurativa. Alla luce di quanto sopra, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Domenico Capotosto, Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, nonché il calciatore Michael Lombardi per aver violato le norme indicate in epigrafe e la società testé citata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 ottobre 2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, l’inibizione per 60 giorni, per il calciatore Michael Lombardi la squalifica per 2 giornate a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato, mentre per la società A.S.D. Vis Fondi, l’ammenda di euro 300,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, conferma le sanzioni richieste dalla Procura e, pertanto DELIBERA Di comminare le seguenti sanzioni: Domenico Capotosto, inibizione per giorni 60; Michael Lombardi, squalifica per 2 gare, a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato; A.S.D. Vis Fondi, l’ammenda di Euro 300,00, per responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 32, COMMA 2 C.G.S., E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Comitato Regionale Lazio, con nota del 19/03/2019, segnalava alla Procura Federale che da un controllo effettuato dall'ufficio tesseramenti, emergeva che alcuni calciatori della società US Palestrina 1919 SSARLD, alla data della gara Lupa Frascati - US Palestrina 1919 del 10/02/2019, valevole per la categoria "Primi Calci", non risultavano in regola con il tesseramento. Come estrapolato dalla distinta di gara, i calciatori erano i seguenti: Botti Cristiano, Caporello Gianmarco, Ceraglia Samuele, Filacchione Sergio, Irmio Costin Leonardo, Marcelli Carlo e Fiorentini Carlo. La Procura Federale, rilevato che i suddeti calciatori appartenendo alla categoria "Primi Calci" non possono essere passibili di alcuna azione disciplinare, in quanto all'epoca dei fatti non avevano ancora compiuto i 12 anni di età e, pertanto, ravvisa nella condotta degli stessi gli estremi della non punibilità. La Procura Federale, altresì, vista la comunicazione di conclusione indagini inviata ai predetti soggetti in data 29/07/2019, e dagli stessi regolarmente ricevuta, preso atto che non vi è stato alcun riscontro alla predetta Comunicazione di Conclusione delle indagini, tutto ciò premesso ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristofari Augusto, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società US Palestrina 1919 SSARLD, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 32, comma 2 C.G.S. ed anche in relazione agli art. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., e la società U.S. Palestrina 1919 SSARLD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 ottobre 2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno per i deferiti benché ritualmente convocati. La Procura Federale, riportandosi integralmente a quanto riportato nell’atto di deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, proponendo le seguenti sanzioni: - U.S. Palestrina 1919 SSARLD, Euro 400,00 di ammenda; - Cristofari Augusto, Presidente della società, l’inibizione di 60 giorni. Il Tribunale Federale Territoriale, letti e valutati gli atti in fascicolo, accertata la responsabilità dei deferiti per i fatti loro addebitati, riteneva altresì poter rivisitare l’entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, per equipararle a quelle adottate per casi analoghi. Pertanto, tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di sanzionare, pertanto, la società U.S. Palestrina 19191 SSARLD con l’ammenda di Euro 200,00, ed il Presidente della società Cristofari Augusto con l’inibizione di 45 giorni. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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