Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0095/CFA del 22 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0145/tfnsd-2021-2022 del 13 maggio 2022

Impugnazione – istanza: Cav. A.D.L. - Dott. L.D.L.

Massima: Rigettato il reclamo proposto dal presidente della società tendente ad ottenere la riforma della decisione del TFN che ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, per l’annullamento della delibera adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella riunione del Consiglio Federale del 30 settembre 2021), avente per oggetto la modifica dell’art. 16-bis delle NOIF. Secondo la nuova formulazione della disposizione: “1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado. 2. Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. 3. L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle N.O.I.F.” Il ricorso di primo grado contesta, in particolare, la legittimità della “ Norma Transitoria”, introdotta con detta delibera, in forza della quale: “a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente formulazione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle N.O.I.F.”….Si deve convenire con i reclamanti che la partecipazione del presidente L. sia stata effettivamente preclusa, sulla base delle decisioni assunte nel corso della riunione del Consiglio Federale. La “spontaneità” dell’allontanamento dalla seduta del Dott. L. attiene, infatti, solo all’esecuzione della determinazione procedimentale assunta dall’organo, senza che tale condotta evidenzi, di per sé, una completa acquiescenza dell’interessato alla decisione della sua estromissione dalla riunione. Tuttavia, restano pienamente intatte le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale, in ordine alla carenza di interesse dei reclamanti a far valere la censura proposta, anche in rapporto al mancato superamento della prova di resistenza. È pacifico, infatti, che la deliberazione contestata sia stata assunta all’unanimità dei presenti e che, pertanto, l’eventuale voto del Dott. L., anche se fosse risultato contrario all’approvazione della delibera, non avrebbe potuto alterare, in alcun modo, l’esito finale della votazione. Del tutto indimostrato è poi l’assunto, puramente ipotetico, secondo cui la partecipazione del Dott. L. alla discussione avrebbe potuto orientare il Consiglio ad addivenire ad un diverso esito. Né può trascurarsi la circostanza che la titolarità di una posizione sostanziale analoga a quella degli attuali reclamanti, derivante dall’essersi trovato, anch’egli, nella situazione di proprietario di due diverse società professionistiche, avrebbe potuto far emergere, semmai, una causa di incompatibilità comportante l’obbligo di astensione. Non giova ai reclamanti il generico riferimento alla normativa societaria in materia di deliberazioni degli organi di amministrazione, dal momento che (a parte la dubbia estensibilità di tali regole all’attività del Consiglio Federale) nessuna disposizione contiene una norma o un principio di contenuto corrispondente a quello invocato dai reclamanti, sancendo la legittimazione a far valere l’illegittima esclusione dalla partecipazione alla discussione e deliberazione di un organo collegiale. È invece corretto e pienamente convincente il passaggio motivazionale compiuto dalla pronuncia appellata, secondo cui proprio la disciplina richiamata pone in rilievo la necessità di dimostrare il superamento della prova di resistenza.…In linea generale, il nucleo centrale delle argomentazioni esposte dai reclamanti riguarda l’asserita violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità, poiché, a loro dire, la normativa transitoria comporterebbe un sacrificio ingiustificato e comunque sproporzionato, lesivo di diritti soggettivi fondamentali, ormai entrati stabilmente nel patrimonio giuridico ed economico dei titolari. A giudizio di questa Corte, il complessivo impianto motivazionale della decisione impugnata indica con chiarezza e precisione le ragioni per cui il provvedimento contestato rispetta pienamente i canoni invocati dai reclamati, di derivazione europea e costituzionale, diretti ad indicare i presupposti di interventi normativi destinati ad incidere su rapporti giuridici in atto. Il Collegio, peraltro, ritiene utile dare conto delle specifiche tesi prospettate dagli appellanti, seguendo l’impostazione analitica dell’atto di reclamo. I reclamanti sviluppano, anzitutto, un’ampia critica al secondo capo della decisione impugnata. Essi sostengono che non ha positiva cittadinanza un divieto di mutare le regole che disciplinino rapporti di durata. Come hanno sostenuto, a più riprese, la Corte europea dei diritti dell’uomo - sin dalla nota sentenza National & Provincial Building Society,Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito del 23 ottobre 1997 - e la Corte costituzionale, non è impedito a chi legifera di emanare disposizioni che mutino in peius la morfologia dei rapporti di durata, anche a fronte di diritti acquisiti in forza delle regole previgenti. Il punto di sintesi tra presidio dell'affidamento dei consociati e garanzia della flessibilità dell'assetto di regole si rinviene nella protezione di interessi generali che ragionevolmente giustifichino l'incidenza su acquisite posizioni di vantaggio. Ed è ragionevole che, nell'ecosistema di un ordinamento sportivo, l'interesse generale si indentifichi nel corretto svolgimento delle gare che, a propria volta, presuppone la massima garanzia del principio di pari trattamento dei contendenti; principio che il divieto di simultaneo controllo di più società inevitabilmente preserva. Pertanto, a parere dei reclamanti, “il Tribunale Federale Nazionale prende le mosse da un principio corretto (tanto da essere stato addirittura richiamato nel ricorso di prime cure) per addivenire a conclusioni del tutto inaccettabili. Gli scriventi sono ben consapevoli dell’orientamento di CEDU e Corte Costituzionale in materia di interventi normativi peggiorativi di diritti soggettivi acquisiti di cui, tuttavia, il Consiglio Federale non ha fatto buon governo Giova precisare, però, in osservanza dell’orientamento giurisprudenziale citato, che l'approvazione di disposizioni retroattive che vadano a ledere diritti soggettivi acquisiti deve costituire una eccezione, e non la regola. Lo stesso intervento della CEDU citato, infatti, chiarisce che ‘non è impedito’ tale intervento, ma deve, al contempo, integrare specifici requisiti, quali la prevedibilità da parte del destinatario della disposizione, la tempestività, l'importanza degli interessi in gioco, la sussistenza di motivi imperiosi di carattere generale. In sostanza, la CEDU non ha affermato che interventi simili siano sempre ed incondizionatamente consentiti, bensì che, in via eccezionale, siano ammessi, solo all'esito di un giusto bilanciamento tra l'interesse generale e la tutela dei diritti degli individui, che implica la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati (la disposizione retroattiva) e il fine perseguito (l’interesse generale) così da garantire il minor sacrificio possibile dei diritti coinvolti (sul punto cfr. Luciana De Grazia - La retroattività possibile in Nuovi Studi di Diritto Pubblico e Comparato).” Risulta palese, tuttavia, che proprio la corretta impostazione dei temi giuridici rilevanti nel presente contenzioso induce a ritenere che non sia stato affatto violato il principio giuridico dell’affidamento, poiché emergono, con evidenza, tutte le condizioni per l’adozione di una disciplina regolamentare suscettibile di disciplinare situazioni giuridiche in atto, senza violare il legittimo affidamento dei titolari. I reclamanti aggiungono che “In quest’ottica, con la sentenza n. 349/1985, la Corte Costituzionale stabiliva che ‘nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971)’.Con le sentenze n. 263/2002, n. 136/2001, n. 374/2000, poi, è stato ribadito il principio in forza del quale le modifiche peggiortive di diritti soggettivi già acquisiti non incontrano il limite della incostituzionalità ‘a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti’. Condizione che, nel caso di specie, non appare minimamente integrata. Sul punto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che ‘l'esercizio della discrezionalità tecnica, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, non è di per sé solo idoneo a determinare l'affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo sono eventualmente pregiudicati. Non può perciò sostenersi che chi lamenta la lesione del proprio diritto, a causa del cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, non possa chiederne l’accertamento al giudice, il quale non potrà quindi esimersi dal verificare se le regole della buona tecnica sono state o meno violate dall’amministrazione...compete comunque al giudice di vagliare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l'adeguatezza della motivazione con cui l'amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche’ (Cass. Civ., Sez. Un., 20/01/2014, n. 1013). Pertanto, il sindacato del giudice non si deve limitare alla valutazione della manifesta irragionevolezza ed illogicità del provvedimento impugnato, ma si deve estendere anche alla valutazione della sua correttezza giuridica, alla coerenza del ragionamento seguito dall'Amministrazione per la sua adozione, ed all'adeguatezza della motivazione con la quale l'Amministrazione giustifica le proprie scelte e valutazioni. Presupposti che, nel caso di specie, anche alla luce delle circostanze già descritte, oltre che carenti si rivelano del tutto ingiustificati ed ingiustificabili. Ingiustificati perché, a differenza, ad esempio, di quanto statuito con C.U. n. 7/A del 9 luglio 2013, sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 non viene in alcun modo motivata, né argomentata, una decisione del tutto contraddittoria rispetto a quella assunta cinque mesi prima, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento non è in grado di comprendere la ratio dello stesso. Si osserva, infatti, come nulla fosse cambiato dal 2013, allorquando la Giunta Nazionale del CONI approvò la riforma normativa, auspicata dalla FIGC in quanto finalizzata ad agevolare l’ingresso nel settore calcistico di imprenditori già proprietari di altri club, precisando che l’unica esigenza meritevole di intervento normativo era quella di escludere situazioni di controllo di più club partecipanti allo stesso campionato, in quanto ‘tale divieto risponde alla imprescindibile finalità di garantire la regolarità del campionato preoccupazione questa che invece non è riscontrabile quando le squadre militano in categorie diverse.” Questa Corte, tuttavia, ritiene che anche la giurisprudenza menzionata nell’atto di reclamo non fornisce argomenti idonei a dimostrare, in concreto, la sussistenza delle lamentate violazioni. A sostegno del loro assunto, i reclamanti invocano anche quanto già espresso dalla Court of Arbitration of Sport e dalla European Commission nell’unico caso contenzioso in argomento mai verificatosi in ambito internazionale (ENIC / UEFA). In particolare, nel confermare la legittimità, rispetto agli allora articoli 81 e 82 del Trattato UE, della norma UEFA che impediva a due club controllati dallo stesso soggetto (all’epoca Slavia Praga e AEK Atene, entrambi controllati da ENIC Plc), di partecipare alla medesima competizione, gli organi anzidetti ritennero prioritario il diritto all’integrità delle manifestazioni sportive rispetto a quello della libera concorrenza proprio perché il divieto era limitato alla partecipazione allo stesso torneo. Nello specifico, la European Commission, decidendo il Case COMP/37 806: ENIC/ UEFA, precisava, al paragrafo 34 del provvedimento (estensore Prof. Mario Monti – doc. 14 proc. primo grado) che ‘moreover, the rule does not prevent capital investment in football clubs. It is limited to prohibiting more than one club with the same ownership, management or control from participating in the same UEFA competition. Accordingly, investors or managers remain free to take control of or manage whatever number of clubs they want if they accept the risk that should more than one of these clubs qualify for the same UEFA competition, only one would play’. A parere dei reclamanti, la posizione della Commissione Europea appare chiarissima: affinché possano essere sacrificati i principi di concorrenza e di libertà d’impresa, capisaldi del diritto comunitario, occorre che sussista una esigenza concreta, e non meramente potenziale, della salvaguardia della credibilità di un settore commerciale. Secondo l’organo comunitario, dunque, se non vi è partecipazione alla medesima competizione, l’interesse generale della salvaguardia della regolarità delle competizioni deve cedere il passo alla tutela di diritti fondamentali quali la libertà di impresa. Anche le importanti indicazioni derivanti dagli organi comunitari, tuttavia, non si riferiscono concretamente a vicende corrispondenti a quella oggetto del presente contenzioso, né forniscono elementi tali da imporre un esito conforme alle richieste degli attuali reclamanti. Ancora, secondo i reclamanti, “le scelte della FIGC sono altresì ingiustificabili mancando indicazioni da parte delle autorità sovraordinate così come una contingente esigenza derivante da un rischio imminente per l’integrità delle competizioni, a maggior ragione laddove gli interventi si configurano come vere e proprie norme ad personam, risultando fatto notorio che le situazioni di simultaneo controllo di più club in ambito professionistico, all’attualità, sono soltanto  due. Si specifica, infatti, che non esiste, in ambito FIFA e UEFA, una normativa che imponga alle Federazioni Sportive Nazionali di introdurre nel proprio ordinamento il divieto di multiproprietà. In buona sostanza, FIFA, UEFA, CONI, FIGC e Commissione UE hanno più volte chiarito come il punto di compromesso tra le due esigenze contrapposte (da un lato tutelare principi costituzionali e comunitari di impresa, come quello di libertà di iniziativa economica privata, dall’altro salvaguardare la specificità dello sport e la regolarità delle competizioni) sia quello di evitare che due club aventi il medesimo soggetto controllante partecipino alla stessa competizione Alla luce di quanto sopra, posto che in questa sede - ripetesi - è impugnata la normativa transitoria, la domanda che si pone alla Corte Federale d'Appello è: l'esigenza del legislatore, volta a risolvere n. 2 situazioni preesistenti di simultaneo controllo di due club non militanti nella medesima categoria, pienamente consentito fino al 1° ottobre 2021 purché non nella stessa categoria, può ritenersi diritto poziore rispetto a principi quali affidamento incolpevole, diritti acquisiti, libertà di iniziativa economica privata e libertà di impresa??? La soluzione ci è stata fornita dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Commissione UE, secondo i quali principi costituzionali e comunitari sopra citati sono compromettibili e deteriori rispetto a quello di salvaguardia delle competizioni sportive soltanto quando i club militino nello stesso campionato. A maggior ragione laddove si tratti di situazioni esistenti e formatesi nel rispetto delle norme vigenti!” La censura non coglie nel segno. Esattamente, infatti, il Tribunale Federale Nazionale ha affermato che ‘è ragionevole che, nell'ecosistema di un ordinamento sportivo, l'interesse generale si identifichi nel corretto svolgimento delle gare, che, a propria volta, presuppone la massima garanzia del principio di pari trattamento dei contendenti; principio che il divieto di simultaneo controllo di più società inevitabilmente preserva’. Tale affermazione riguarda proprio il contestato regime transitorio e non dimentica affatto che, nel presente giudizio, deve comunque avere un peso la posizione di chi legittimamente ha operato nel rispetto delle disposizioni vigenti fino a quel momento e dei principi dettati dalla giurisprudenza CEDU e Costituzionale in punto di retroattività di norme che vadano a incidere su posizioni giuridiche acquisite. È infatti evidente che debba operarsi un distinguo tra i due aspetti (cioè tra norma valida pro futuro e norma transitoria). Come ricordano esattamente i reclamanti, tale criterio venne confermato anche dallo stesso Presidente Federale Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale del 26 aprile 2021: ‘non si può più avere più di una società nel mondo del calcio, professionistico o dilettantistico. Salvaguardando ovviamente i diritti già acquisiti'. La norma transitoria, nel fissare un adeguato termine per l’adeguamento alla nuova disciplina, risponde proprio a questa esigenza. Non emerge, quindi, alcun vizio di sviamento di potere, come lamentato dai reclamanti. Per le stesse ragioni, va respinto l’assunto della ipotizzata abnormità della misura assunta con la disposizione transitoria, la quale risulta perfettamente consona alle esigenze di sistema e rispettosa del principio di proporzionalità. Sotto altro aspetto i reclamanti contestano la norma transitoria nella parte in cui prevede, alle lettere b) e c), che ‘ b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F.’ Sostengono, al riguardo, che si sarebbe introdotta, “quale pena base”, la sanzione esiziale (la decadenza dell’affiliazione) nel caso in cui, semplicemente, non venga posto rimedio ad una situazione perfettamente e pienamente legittima fin dal momento in cui si è verificata e confermata, nella sua legittimità, cinque mesi prima. Ma è palese il difetto di prospettiva dei reclamanti. La disposizione impugnata non prevede affatto una sanzione in senso tecnico ( nemmeno nella prospettiva allargata della giurisprudenza della Corte EDU), ma definisce le condizioni per l’affiliazione, secondo una disciplina che non contrasta affatto con il canone di proporzionalità, considerando il termine riconosciuto agli interessati per adeguarsi alla nuova, più restrittiva, regolamentazione. È forse vero che, come sostengono i reclamanti, “allorquando Filmauro S.r.l. ha costituito la S.S.C. Bari S.p.a. conseguendo il titolo sportivo di Serie D, lo ha fatto sul presupposto che, senza alcun limite di tempo, le normative in vigore gli avrebbero consentito di mantenerne il controllo fintanto che detto club non avesse partecipato al medesimo campionato della S.S.C. Napoli S.p.a”. Altrettanto plausibile è la tesi secondo cui l’affidamento su tale status si sarebbe rafforzato, in quanto “confermato annualmente dalla FIGC e dalle Leghe che hanno rilasciato, senza rilievi, per tre anni la Licenza Nazionale ai due club e ulteriormente consolidato il 7 maggio 2021, allorquando venne introdotta una normativa transitoria ad hoc che estendeva l’applicazione della normativa previgente alle fattispecie di ‘multiproprietà’ esistente.” Tuttavia, tale affidamento non potrebbe certo configurarsi come la definitiva cristallizzazione di una situazione resa del tutto intangibile. La legittimità dell’intervento normativo sui rapporti in corso, poi, non potrebbe essere efficacemente contestata facendo presente che non vi è alcuna certezza in ordine all’effettiva realizzazione della futura cessione delle quote societarie. Il lungo termine assegnato dalla norma transitoria rende scarsamente probabile tale eventualità. In ogni caso, la norma è ragionevolmente incentrata sul principio secondo cui compete agli interessati agire tempestivamente per adeguarsi alla nuova disciplina. Poiché la norma transitoria contestata non ha natura di sanzione, risulta priva di consistenza anche l’inesatta prospettazione dei reclamanti, secondo i quali si punisce “un fatto che, all’epoca in cui si verificò (31 luglio 2018 - costituzione S.S.C. Bari S.p.a. – 1 luglio 2019 - ammissione al campionato di Serie C) era perfettamente legittimo e addirittura espressamente disciplinato dalla normativa illo tempore vigente.” Nel caso in esame, quindi, non entra in gioco il principio di cui all’art. 25 della Costituzione, secondo cui ‘nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso’. E la revoca dell’affiliazione per la S.S.C. Bari S.p.a. (società acquisita successivamente da Filmauro S.r.l.), infatti, non costituirebbe affatto “una sanzione, peraltro di inaudita e massima gravità”, come dedotto, invece, dai reclamanti. Al riguardo, il collegio condivide pienamente quanto affermato dalla decisione impugnata: “ Come si legge, a chiare lettere, nel verbale del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, un esteso divieto di multiproprietà valorizza la competizione sportiva, nell’ottica di un rigore etico che viene appieno promosso in forza della piena operatività della regola non solo rispetto a squadre che partecipano allo stesso campionato ma anche a società che appartengono a categorie diverse (così incidendo, ad esempio, sulla quaestio del trasferimento dei calciatori). La norma limitativa contenuta nella delibera impugnata appare, in tale ottica, ragionevole; ragionevolezza che, invero, sussiste sia in sé sia alla luce di un bilanciamento in concreto del richiamato interesse generale con i cosiddetti diritti quesiti”. Infatti, la ratio dell’intervento normativo, sia nella parte a regime che in quella transitoria, risulta chiaramente enunciata, ancorché non sia analiticamente illustrata la portata della modifica introdotta, in relazione alle situazioni esistenti. Non è dunque condivisibile la tesi dei reclamanti, i quali sostengono “la contraddittorietà del provvedimento e l’assenza di trasparenza nell’agire della FIGC”, a loro modo derivante dalla scelta di mutare l’assetto definito il 7 maggio 2021. Nella stessa direzione, appare corretto l’ulteriore argomento, espresso dalla decisione impugnata, con riferimento alla definizione della ratio dell’intervento normativo, riguardante l’incidenza del simultaneo controllo di più società sul trasferimento dei calciatori [‘rigore etico che viene appieno promosso in forza della piena operatività della regola non solo rispetto a squadre che partecipano allo stesso campionato ma anche a società che appartengono a categorie diverse (così incidendo, ad esempio, sulla quaestio del trasferimento dei calciatori’], risultando irrilevante che l’argomento sia stato espressamente trattato nella riunione federale. I reclamanti contestano analiticamente anche il terzo capo della decisione impugnata. Secondo il Tribunale, ‘Va, infatti, ricordato che l'art. 7, c. 7, dello Statuto FIGC non ammette partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, di più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto (“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”); che il disposto non contiene distinguo tra ‘multiproprietà' in campionati diversi o in uno stesso campionato; che il principio di gerarchia delle fonti impone che le norme regolamentari siano sempre subordinate a quelle statutarie. Null'altro ha fatto la FIGC se non adeguare l'assetto regolamentare a quello statutario (il nuovo art. 16- bis NOIF, come introdotto nell'ottobre 2021, reca un dettato del tutto sovrapponibile, quanto alla presente fattispecie, a quello che caratterizza l'art. 7, c. 7, dello Statuto FIGC); obiettivo che la Federazione ha, coerentemente, perseguito sia con la delibera del maggio 2021 sia con quella dell'ottobre 2021 (delibere che, siccome attuative della stessa norma dello Statuto ed espressive di uno stesso, omogeneo, principio, non appaiono antinomiche). Lungi dall'esservi contraddizioni tra i due provvedimenti, gli stessi riposano su una ratio del tutto uniforme: allineare le NOIF alla sovraordinata norma statutaria nel segno della serietà della competizione sportiva, in un'ampia accezione che ricomprenda anche categorie diverse (per la legittimità dell'adeguamento di regole sottordinate, nell'ottica dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, v., ad es., la citata sentenza Corte Edu, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, par. 90)”. Al riguardo, i reclamanti deducono che “Anche tale capo della decisione non è condivisibile, rivelandosi erroneo e infondato, perché si concentra sul tema generale (il ‘divieto di multiproprietà’), trascurando completamente il motivo del ricorso (la normativa transitoria). In altre parole, partendo dal presupposto, pacifico, che Filmauro S.r.l., S.S.C. Napoli S.p.a. e S.S.C. Bari S.p.a. non hanno operato, dal 2018 ad oggi, in forza di una deroga, bensì in vigenza di una norma positiva, segnatamente l’art. 16bis delle NOIF, occorre svolgere alcune precisazioni. L'art. 16bis NOIF, infatti, non si è mai posto in contraddizione con l'art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC, ma ne ha solo disciplinato un caso limite. Valga il vero. L’art. 16bis NOIF del 7 luglio 2013, sulla base del quale S.S.C. Bari S.p.a. è stata ammessa per tre campionati consecutivi al campionato di Serie C, disciplina un caso limite, ovvero quello in cui un club acquisito nel settore dilettantistico (e, dunque, nel pieno rispetto dell’art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC), ascenda a quello professionistico per meriti sportivi. Pertanto, non eravamo in presenza di una contraddizione tra NOIF e Statuto, necessitante di interventi di adeguamento da parte del legislatore sportivo, bensì della disciplina di un caso limite, ovviamente non previsto dalla norma generale (art. 7, comma 7, Statuto) che, per ragioni di specialità, ha trovato regolamentazione nelle NOIF. Pertanto, non si era verificato alcun disallineamento tra NOIF e Statuto, ponendosi, le due norme, in punto di casistica di promozione di un club dal settore dilettantistico a quello professionistico, in un rapporto di specialità, per il quale lex specialis (art. 16bis NOIF) derogat generali (art. 7 Statuto). Del resto, se l’intervento riformatore del luglio 2013 non avesse rispettato i principi dello Statuto FIGC, all’epoca già in vigore, la norma non sarebbe stata ratificata dalla Giunta Nazionale del CONI che, invece, approvò la nuova disposizione condividendone appieno le finalità. In buona sostanza, perché, se vi era un disallineamento tra l'art. 16bis NOIF e l'art. 7, comma 7, dello Statuto, nel luglio 2013 la Giunta Nazionale non sollevò rilievi rispetto all'approvazione? Semplicemente perché nessun disallineamento si era verificato, trattandosi, piuttosto, di scelta di politica federale di gestione del caso specifico di un club che, dal settore dilettantistico fosse ascesa ai professionisti. Se oggi l'approccio della politica federale è cambiato in senso più restrittivo, nulla quaestio, ma ciò deve valere soltanto per il futuro, non essendo giustificabile una compromissione così evidente dei diritti soggettivi legittimamente acquisiti in nome di un presunto adeguamento statutario per il quale non vi era una specifica necessità, né alcun provvedimento in tal senso di autorità giurisdizionali o di enti sovraordinati! L’intervento normativo del 7 maggio 2021 si poneva in questo senso: la linea politica federale è quella di dare un ‘giro di vite’, pro futuro, alle multiproprietà, restringendo le maglie anche in caso di promozione dal settore dilettantistico a quello professionistico ma salvaguardando le situazioni preesistenti. Questo dichiarò il Presidente Gravina dopo la riunione del Consiglio Federale del 26 aprile 2021! Perché in quel caso l’asserito ‘adeguamento statutario’ aveva seguito logiche diverse? Forse nel maggio 2021, in vigenza delle sesse norme, furono operate, rispetto al successivo 30 settembre 2021, dallo stesso organo, diverse valutazioni sulla legittimità o meno di un intervento peggiorativo sulle situazioni preesistenti? Si consideri, ancora una volta, che: - nel 2013, la Giunta Nazionale del CONI approvò l’art. 16bis NOIF, non rilevando disallineamenti di sorta con lo Statuto FIGC; - nel maggio 2021 l’intervento di ‘adeguamento statutario’ aveva salvaguardato le situazioni preesistenti; - non sono intervenuti medio tempore provvedimenti che abbiano affermato l’illegittimità dell’art. 16bis NOIF in punto di contraddittorietà con norme di rango superiore. Da tali circostanze si evince che l’intervento sulla normativa transitoria dell’ottobre 2021 rispondeva esclusivamente ad esigenze di politica federale che, tuttavia, non possono arrivare ad obliterare diritti soggettivi legittimamente acquisiti, di rango costituzionale (art. 41 Cost) e comunitario (art. 16 della Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 101 e 102 TFUE, già art. 81 e 82) nell’ottica del rispetto di quei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sottolineati dalla CEDU, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, che dovrebbero animare ogni intervento peggiorativo della situazione giuridica dei privati.”…La protezione dei diritti soggettivi coinvolti nella nuova disciplina è assicurata mediante la previsione di un adeguato periodo transitorio…..Un’attenta – e necessaria - verifica della legittimità del precedente assetto normativo (oggettivamente più favorevole ai reclamanti) non può essere certamente preclusa dalla circostanza che, finora, nessuna autorità giurisdizionale abbia avuto occasione di affrontare funditus la questione. È vero semmai il contrario: in assenza di decisioni giurisdizionali sul punto, l’intervento regolatore degli organi federali, diretto a modificare la disciplina delle multiproprietà societarie non incontra alcun ostacolo. A maggiore ragione, l’argomento secondo cui la previgente normativa sia stata approvata dai massimi organi deliberanti dell’ordinamento sportivo non può impedire una rivalutazione dell’assetto normativo, finalizzata ad armonizzarlo con le superiori disposizioni statutarie….Per le stesse ragioni, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della tutela dell’affidamento non rileva la circostanza che nel C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 impugnato, così come nel C.U. n. 231/A del 7 maggio 2021, non si legge, nelle premesse introduttive del provvedimento di modifica normativa, che l’art. 16-bis NOIF (inclusa la normativa transitoria) veniva rivisto in quanto ‘illegittimo’, o ‘disallineato’ con l’art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC, bensì soltanto perché la FIGC lo ha ‘ritenuto opportuno’. Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'art. 16-bis, comma 4, NOIF vigente sino al 1° ottobre 2021, dovesse considerarsi illegittimo, in quanto contrario allo Statuto FIGC, a nulla rilevando il dato della sua ripetuta applicazione, per plurime stagioni sportive, in più casi, da tutte le Leghe professionistiche e dalla FIGC.… Il Collegio rileva, tuttavia, che l’intervento regolamentare non si configura come una revoca, o un annullamento di un precedente provvedimento, ma costituisce legittimo esercizio del potere normativo che ben può riguardare rapporti in corso di svolgimento, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità esposti in precedenza. Quanto al termine del periodo transitorio, quello indicato dalla norma federale non risulta ictu oculi eccessivamente breve o irragionevole. A tale proposito, questa Corte non può che ribadire come le scelte normative federali, nella parte in cui hanno stabilito un congruo periodo transitorio, siano in perfetta linea con i suddetti principi. In tale contesto, è convincente quanto affermato dalla pronuncia impugnata, secondo la quale ‘la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni, promosse dall’intervento normativo per cui oggi è controversia’. Nel caso di specie, ad ogni modo, la normativa federale in contestazione opera un corretto equilibrio tra le diverse esigenze in rilievo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 145/TFN - SD del 13 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Ricorso del Cav. A.D.L. + altri - Reg. Prot. 52/TFN-SD

Massima: Rigettato il ricorso contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico promosso dalla società con il quale ha impugnato la delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF ed in particolare, nella parte oggetto di gravame (“Norma Transitoria” sub lett. a), il Consiglio ha disposto che “fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente formulazione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza”…Con il primo motivo, i ricorrenti nella sessione del Consiglio Federale che ha approvato la norma impugnata, non avrebbe potuto partecipare il consigliere …., che sarebbe stato “illegittimamente escluso perché ritenuto portatore di un provvedimento di inibizione in realtà nnullato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONIcon decisione n.85/2021, pubbicata nel dis osiivo il 7 settembre 2021 e in forma integrale il 29 settembre 2021”. Il motivo è infondato. Premessa la dubbia sussistenza dello stesso interesse a ricorrere della parte (che non ha subito dirette e immediate lesioni per effetto della mancata partecipazione del dott. L. alla delibera, né ha assolto alla prova di resistenza cui sarebbe stata onerata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2388, c. 4, c.c., con riferimento al suo rinvio all’art. 2377, c. 5, c.c. sul carattere “determinante” della partecipazione), il verbale del 30 settembre 2021 è stato ritualmente acquisito agli atti, all’esito dell’apposito ordine di esibizione formulato in seno alla riunione del 25 novembre 2021; e, dal tenore motivo dell’acquisito verbale, chiaramente emerge che il dott. L. abbia deliberatamente scelto di allontanarsi dalla seduta, a fronte della testuale dichiarazione del Presidente Gravina per cui lo stesso L. avrebbe potuto assistere. Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze veicolate con l’atto introduttivo. Infatti, con queste ultime, che si prestano a una trattazione congiunta (per lo stretto nesso logico-giuridico che le avvince), le parti fanno valere l’illegittimità dell’impugnata delibera, che, a loro giudizio, si sarebbe posta in contraddizione con il precedente provvedimento del maggio 2021, vulnerando i principi di ragionevolezza e affidamento incolpevole. Occorre premettere che non ha positiva cittadinanza un divieto di mutare le regole che disciplinino rapporti di durata. Come hanno sostenuto, a più riprese, la Corte europea dei diritti dell’uomo - sin dalla nota sentenza sentenza National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito del 23 ottobre 1997 - e la Corte costituzionale, non è impedito a chi legifera di emanare disposizioni che mutino in peius la morfologia dei rapporti di durata, anche a fronte di diritti acquisiti in forza delle regole previgenti. Il punto di sintesi tra presidio dell’affidamento dei consociati e garanzia della flessibilità dell’assetto di regole si rinviene nella protezione di interessi generali che ragionevolmente giustifichino l’incidenza su acquisite posizioni di vantaggio. Ed è ragionevole che, nell’ecosistema di un ordinamento sportivo, l’interesse generale si indentifichi nel corretto svolgimento delle gare, che, a propria volta, presuppone la massima garanzia del principio di pari trattamento dei contendenti; principio che il divieto di simultaneo controllo di più società inevitabilmente preserva. Come si legge, a chiare lettere, nel verbale del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, un esteso divieto di multiproprietà valorizza la competizione sportiva, nell’ottica di un rigore etico che viene appieno promosso in forza della piena operatività della regola non solo rispetto a squadre che partecipano allo stesso campionato ma anche a società che appartengono a categorie diverse (così incidendo, ad esempio, sulla quaestio del trasferimento dei calciatori). La norma limitativa contenuta nella delibera impugnata appare, in tale ottica, ragionevole; ragionevolezza che, invero, sussiste sia in sé sia alla luce di un bilanciamento in concreto del richiamato interesse generale con i cosiddetti diritti quesiti. Va, infatti, ricordato che l’art. 7, c. 7, dello Statuto FIGC non ammette partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, di più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto (“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”); che il disposto non contiene distinguo tra ‘multiproprietà’ in campionati diversi o in uno stesso campionato; che il principio di gerarchia delle fonti impone che le norme regolamentari siano sempre subordinate a quelle statutarie. Null’altro ha fatto la FIGC se non adeguare l’assetto regolamentare a quello statutario (il nuovo art. 16- bis NOIF, come introdotto nell’ottobre 2021, reca un dettato del tutto sovrapponibile, quanto alla presente fattispecie, a quello che caratterizza l’art. 7, c. 7, dello Statuto FIGC); obiettivo che la Federazione ha, coerentemente, perseguito sia con la delibera del maggio 2021 sia con quella dell’ottobre 2021 (delibere che, siccome attuative della stessa norma dello Statuto ed espressive di uno stesso, omogeneo, principio, non appaiono antinomiche). Lungi dall’esservi contraddizioni tra i due provvedimenti, gli stessi riposano su una ratio del tutto uniforme: allineare le NOIF alla sovraordinata norma statutaria nel segno della serietà della competizione sportiva, in un’ampia accezione che ricomprenda anche categorie diverse (per la legittimità dell’adeguamento di regole sottordinate, nell’ottica dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, v., ad es., la citata sentenza Corte Edu, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, par. 90). E se è vero che il dettato che i ricorrenti contestano era già esistente prima della delibera di cui chiedono la caducazione, e che dunque dovevano conoscerlo (non essendo scusabile l’ignorantia legis), non può dirsi che, prima del provvedimento dell’ottobre 2021, sussistessero diritti quesiti né affidamenti meritevoli di tutela. Perché l’affidamento, pur centrale nell’ordinamento giuridico (anche nell’ottica del diritto unionale e internazionale), meriti di essere considerato, deve essere legittimo; e non è tale la (solo presunta) sicurezza giuridica che discenda da disposizioni contrarie a norme sovraordinate. In ogni caso, ferme la rilevanza dell’interesse generale e l’insussistenza di posizioni di oggettivo vantaggio meritevoli di protezione, non può stimarsi arbitrario l’agere della Federazione, che non ha comunque mancato di pesare l’impatto della sua delibera, delineando misure sufficientemente adeguate a garanzia dei soggetti incisi. Va, anzitutto, posto l’accento sull’inequivoco preambolo della delibera del maggio 2021, che, testualmente recitando “ritenuto, allo stato, di dover regolare le situazioni preesistenti con la disciplina transitoria riportata nel testo allegato sub A), riservando ulteriori approfondimenti, con eventuali interventi modificativi all’esito degli stessi” (p. 1 del Comunicato Ufficiale n. 231/A), evidentemente apre  possibili revisioni; ben poteva, dunque, la Federazione, al cospetto delle chiare precisazioni contenute della delibera del maggio 2021, mutare orientamento in relazione alla stagione successiva (cosa che ha, legittimamente, fatto rispetto alla disciplina transitoria delineata nel primo provvedimento). Le espressioni “allo stato”, “riservando ulteriori approfondimenti” ed “eventuali interventi modificativi all’esito degli stessi” non possono certo generare l’affidamento che i ricorrenti invocano nell’atto introduttivo. Radicano, piuttosto, un affidamento di segno contrario a quello fatto valere dall’attore: contengono un chiaro monito sulla concreta possibilità che la disciplina transitoria venga modificata. Rileva, poi, massimamente il non irrilevante orizzonte temporale (individuato nei cinque giorni antecedenti il termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della stagione sportiva 2024/2025) che il provvedimento impugnato concede alle società per adeguarsi alle nuove previsioni. Si tratta di un termine, certamente non breve, che permette alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti. Infine, posto che i ricorrenti - come hanno ribadito nella memoria autorizzata e in sede di dibattimento - lamentano il mutamento di assetto dalla delibera del maggio 2021 a quella dell’ottobre successivo, l’eventuale affidamento (lo si ripete, insussistente per come si è detto) si sarebbe radicato su un lasso temporale di soli cinque mesi; e, per come dimostrano il diritto sovranazionale e quello nazionale (per tutti, l’art. 21- nonies l. n. 241/1990 all’esito della l. n. 124/2015 e del d.l. n. 77/2021) l’elemento cronologico, rafforzando la convinzione della stabilità della posizione di oggettivo vantaggio, condiziona quella fede laica in cui l’affidamento si sostanzia. In definitiva, non può dirsi che il provvedimento, per cui oggi è controversia, abbia violato il legittimo affidamento (il principio e il precetto di dettaglio fatti propri della delibera erano già iscritti nell’ordinamento federale - tanto da far lecitamente dubitare dello stesso interesse alla base dell’incoata azione, il cui positivo esito comunque osterebbe alla ‘multiproprietà’ del ricorrente); né che sia stato irragionevole (è, piuttosto, ragionevole il bilanciamento, contenuto nella delibera, tra l’interesse generale e le posizioni acquisite, invero prive di copertura positiva); né che sia immotivato (basti leggere il verbale del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, agli atti, p. 3: “la proposta di modifica del nuovo art. 16 bis delle NOIF […] ribadisce il principio già previsto dall’art. 7, comma 7, dello Statuto Federale, per effetto del quale è vietata ogni forma di partecipazione, di qualunque entità (anche lo 0,1%) in più società professionistiche”; “[…] ritiene che la bozza in esame rappresenti un atto di grande rigore e chiarezza; inoltre si concede il tempo per risolvere positivamente la partecipazione. La modifica si muove nel senso di valorizzare il merito del Campionato e della competizione sportiva”); né che abbia vulnerato gli ulteriori principi, evocati da parte ricorrente nei motivi sub nn. 4 e 5 del ricorso (ferme le misure - di cui si è detto - a tutela delle scelte imprenditoriali, appieno consentite dall’orizzonte temporale delineato nella delibera, la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni, promosse dall’intervento normativo per cui oggi è controversia). Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria; contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere.

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