Decisione C.F.A. – Sezione II : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 0148/TFNSD/2021-2022 del 27/05/2022

Impugnazione – istanza: Sig.ri F.G. – C.A./Procura Federale

Massima: Sulla dedotta incompetenza degli organi giudicanti a pronunciarsi su quanto contestato ai due calciatori professionisti per violazioni di norme contrattuali e dell’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, occorre rilevare che l’art. 4 CGS stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ne consegue che la ingiustificata presenza agli allenamenti non è stata valutata al fine di accertare l’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 13 dell’accordo collettivo AIC – lega Pro, su cui effettivamente non sussiste la giurisdizione del TFN e di questa Corte d’Appello, mentre le altre violazioni ascritte sono state valutare “anche” in relazione alle disposizioni di cui al detto accordo collettivo. In altri termini, non è stata contestata l’autonoma violazione dell’art. 13 dell’accordo collettivo, mentre la violazione dell’art. 4 CGS è stata desunta anche in relazione alla mancata osservanza dell’accordo collettivo. Ciò è pienamente coerente con il richiamato disposto dell’art. 4 CGS che, come detto, impone la lealtà, la correttezza e la probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, quindi, anche con riferimento alla partecipazione agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società per cui l’atleta è tesserato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN - SD del 27 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. . 6455/304 pf21-22/GC/gb del 1 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri C.A. e F.G. - Reg. Prot. 107/TFN-SD

Massima:…. con riguardo all’invocata incompetenza di questo Organo giudicante a pronunciarsi su quanto contestato ai due calciatori professionisti per violazioni di norme contrattuali e dell’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, sia sufficiente osservare come questo Tribunale sia competente a giudicare su qualsiasi tipo di violazione purché la stessa, come nella fattispecie, abbia rilevanza disciplinare senza, per questo, invadere il campo giuslavoristico o quello del Collegio Arbitrale della Lega Pro ai quali vengono demandati altri profili di violazioni contrattuali.

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