Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 79 del 13/11/2025

Decisione impugnata: Dispositivo n. 0004/CSA-2025-2026, procedimento n. 0002/CSA/2025-2026, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, Sezioni Unite, il 25 luglio 2025, e le relative motivazioni, pubblicate in data 6 agosto 2025, con decisione numero 0008/CSA, con cui, nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, con la decisione n. 54/2025 depositata in data 24 giugno 2025, concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC, Sezione III, n. 0155/CSA-2024-2025, depositata in data 18 marzo 2025, è stato accolto parzialmente il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, sono state ridotte le sanzioni della inibizione fino al 28 febbraio 2026 e del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, fino al 31 maggio 2025.

Impugnazione Istanza: omissis / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata la decisione della CFA che a seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, ha sanzionato l’amministratore di fatto della società non attenendosi al principio di diritto formulato secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi….Su tali basi deve scrutinarsi il ricorso proposto dal [omissis], verificando se effettivamente la CSA abbia rinnovato la sua valutazione, tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando i principi ivi espressi, nonché verificando se effettivamente il ricorso proposto sia nel segno testé tracciato, vale a dire se nello stesso si censuri effettivamente la violazione del principio di diritto espresso dal Collegio secondo i canoni di cui all’art. 54 CGS CONI ed all’art. 12 bis dello Statuto del CONI. Ebbene, le “linee guida” tracciate dalla decisione di Questa Sezione, descritte supra sub. § 4, possono essere, per facilità di trattazione, riassunte nel senso di ritenere: - che il motivo di ricorso in cui il sig. [omissis] sosteneva l’inapplicabilità ai dirigenti del paragrafo 4 “Terminal of activity” del F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Player, nonché l’insussistenza dei presupposti perché il sig. [omissis] potesse considerarsi amministratore di fatto e, quindi, soggetto alla giurisdizione sportiva, era fondato e andava accolto; - che il paragrafo 4 del Regulations è riferito esclusivamente agli atleti ed è stato introdotto dalla F.I.F.A. a tutela degli atleti stessi ovvero per favorire la ripresa dell’attività agonistica sia in ambito professionistico che amatoriale; - che estendere i suoi effetti anche ai dirigenti contrasta con il dato letterale della disposizione e, in ogni caso, significherebbe, paradossalmente, penalizzare piuttosto che favorire la categoria dei dirigenti, i quali rimarrebbero assoggettati alla giustizia sportiva pur in assenza di tesseramento; - che, pertanto, considerata la specialità della norma in commento, la stessa, anche in ragione della sua natura sostanzialmente afflittiva perché, appunto, estenderebbe il regime sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica e tanto in ossequio al principio di tassatività nelle norme incriminatrici codificato nell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale; -      che, per quanto concerne il dedotto ruolo di amministratore di fatto ascritto al sig. [omissis], ribadito che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati, affinché possa invocarsi il vincolo, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ex art. 2639 c.c., è necessario che il giudice del merito accerti in maniera incontrovertibile e non concettuale e deduttiva la sussistenza dei presupposti oggettivi; - che, la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), richiamando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi e in tale ultimo caso spetta ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società: - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda; - che, in pratica, il ruolo di amministratore di fatto si configura quando un soggetto partecipa attivamente alla gestione aziendale, ovvero assume decisioni rilevanti in materia di strategia o operazioni, ovvero controlla la contabilità e le finanze dell’impresa (Cass. Civ., n. 34381/2022, n. 1546/2022, n. 27163/2018, Trib. Venezia, 21 settembre 2024, Trib. Milano, 28 maggio 2017, n. 8336); - che la Corte Sportiva d’Appello ha utilizzato argomentazioni, mai valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che non possono ritenersi idonee per la qualificazione giuridica del sig. [omissis] come amministratore di fatto; - che, inoltre, la Suprema Corte, con un recente arresto (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), ha ribadito in modo inequivoco l’ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità […] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica […] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito ”; - che, di conseguenza, il motivo di ricorso andava accolto in parte qua, ma riqualificato, secondo il principio iura novit curia, nel senso che la Corte Sportiva d’Appello non ha correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non può essere ritenuto il presupposto delle sanzioni inflitte al ricorrente; - che tali considerazioni prescindono dal dato fattuale, che sfugge allo scrutinio del Collegio, attesane la funzione di legittimità e non di merito, sicché, quale Giudice dell’atto e non del fatto, il Collegio rilevava che la responsabilità ascritta al ricorrente per il suo comportamento non appariva configurabile in quanto non correttamente profilato come amministratore di fatto. Ebbene, a fronte dell’indicazione fornita dal Collegio circa la necessità di individuare gli elementi di cui all’art. 2639 c.c. in capo al [omissis], la CSA ha tuttavia eluso tale vincolo introducendo una, alternativa e diversa, qualificazione del ricorrente secondo il crisma del “rapporto qualificato ex art. 2, co. 2, CGS FIGC”. A ben osservare, invero, la Corte ha ritenuto “innegabile come il Sig. OMISSIS, in base alle emergenze documentali in atti, non possa essere inquadrato nella figura dell’amministratore di fatto della società [omissis]” (p. 10 della decisione impugnata), e, pertanto, si è determinata nel senso di ritenere che il [omissis] fosse imputabile e sanzionabile sulla base del predetto art. 2, comma 2, “disancorandosi dalla qualificazione dell’incolpato quale amministratore di fatto della società, non ricorrendone i requisiti delineati dal Collegio in sede di rinvio” (p. 11 della decisone impugnata). Siffatta impostazione della CSA - che ha sostituito il principio di diritto con un diverso criterio interpretativo -, considerati i principi generali ribaditi nel precedente par. II, si traduce inevitabilmente in un eccesso del potere decisorio affidatole da questo Collegio con la conseguente violazione del citato art. 62, comma 2, CGS CONI. Logico precipitato è l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente revoca delle sanzioni irrogate.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : DECISIONE N. 0008/CSA del 6 Agosto  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Prima Sezione - con la decisione n.54/2025 depositata in data 24 giugno 2025 (ricorso proposto da OMISSIS in data 01.04.2025), concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale della FIGC, Sezione III, n. 0155/CSA-2024-2025 depositata in data 18.03.2025

Impugnazione – istanza: - Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. - Omissis

Massima: A seguito dell’annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia la CSA pronunciatasi nel giudizio di rinvio e ritenuta la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto già sanzionato accoglie il reclamo in ordine al regime sanzionatorio e per l’effetto riduce l’inibizione inflitta fino al 28 febbraio 2026 in quella del  divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C., fino al 31 maggio 2025….Il principio di diritto stabilito dal Collegio di Garanzia. Di conseguenza, il Collegio di Garanzia ha stabilito che i vizi motivazionali rilevati avrebbero dovuto essere colmati dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio, <<affinché la medesima accerti la sussistenza dei presupposti per la qualificazione del sig. OMISSIS quale amministratore di fatto alla stregua del seguente principio di diritto a cui la Corte dovrà uniformarsi>>: “La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda”. Per l’effetto, il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, ha così disposto: “Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Sportiva di Appello FIGC perché, in diversa composizione, rinnovi la valutazione applicando il principio di diritto descritto in parte motiva ai fini del proprio scrutinio sull’assetto sanzionatorio applicabile. Le spese saranno liquidate dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio come indicato in motivazione”. I principi di diritto cui deve uniformarsi la CSA. In punto di merito deve osservarsi come sia noto che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cass. civ., sez. II, 02/02/2024, n. 3150; conforme Cass. civ. sez. III, 15/06/2023, n.17240). Alla luce delle pronunce qui richiamate, risulta indubitabile che questa Corte è chiamata a decidere un giudizio di rinvio per vizio motivazionale, come emerge espressamente dalla decisione remittente e, pertanto, in ossequio alla regula iuris enucleata dal Collegio di Garanzia dello Sport, si renderà necessario accertare e valutare se la figura del Sig. OMISSIS risulti qualificabile alla stregua della carica di amministratore di fatto della società Caratese in base ai criteri indicati nel principio di diritto offerto in sede di rinvio, ovvero risulti comunque sanzionabile, sotto diverso profilo, mediante nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria, in relazione alla condotta da lui posta in essere in occasione della gara Folgore Caratese - Club Milano, disputata in data 1 dicembre 2024 allo stadio comunale di Verano Brianza. La condotta posta in essere dal sig. OMISSIS. Al fine di condurre un’idonea e adeguata valutazione di tutti i fatti, elementi e circostanze, in fatto e in diritto, giova ricordare come risulti dimostrato che il Sig. OMISSIS abbia posto in essere, in occasione della gara de qua, una serie di condotte estremamente gravi nel loro contenuto e nella loro qualificazione. La decisione resa dalla CSA in diversa composizione, infatti, ha statuito che “b) è provato che il OMISSIS ha ripetutamente pronunciato frasi ed espressioni razziste e discriminatorie nei confronti dell’arbitro … e di alcuni calciatori del Club Milano, è provato che il OMISSIS ha pronunciato frasi minacciose ed ingiuriose e compiuto atti violenti (colpi violenti sulla porta dello spogliatoio) nei confronti dell’arbitro … e degli assistenti di gara … e …, è provato che un centinaio di tifosi della Folgore Caratese hanno urlato cori e versi razzisti nei confronti di alcuni atleti del Club Milano.”, motivazione che, peraltro, non è stata oggetto di censura da parte del Collegio di Garanzia. A conferma si osserva che tutti gli Ufficiali di gara hanno refertato e riferito, anche dinanzi alla Procura Federale, gravissimi episodi di stampo razziale e discriminatorio, nonché di minacce e ingiurie, poste in essere da parte del Sig. OMISSIS. Le testimonianze dell’Arbitro e dell’Assistente hanno trovato coerente riscontro anche nella registrazione video-audio acquisita dalla Procura federale, nella quale si percepiscono frasi (provenienti dal gabbiotto ove si trovava il OMISSIS) del tutto coincidenti con quelle riferite dai testimoni, che perciò possono essere verosimilmente a lui attribuite. Le suddette dichiarazioni hanno trovato, inoltre, riscontro nelle audizioni dei dirigenti e dei tesserati del Club Milano, ciascuno per i momenti e per gli episodi sui quali sono stati in grado di testimoniare. Qualificazione della posizione del signor OMISSIS alla stregua del principio di diritto dettato dal Collegio di Garanzia. Posto che il Collegio di Garanzia ha affermato l’applicabilità del paragrafo 4 del Regulations ai soli atleti e non anche ai dirigenti delle società sportive, questa Corte è chiamata, quindi, ad accertare se il Sig. OMISSIS possa essere qualificato quale amministratore di fatto della Caratese, in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c., qualora siano presenti i seguenti elementi, puntualmente enucleati dal Collegio di Garanzia nella sua decisione: 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda. Dall’attenta disamina del suddetto principio di diritto, emerge che il Collegio di Garanzia ha offerto dei criteri rigorosamente uniformati alla disciplina codicistica propria dell’ordinamento statale afferente la figura dell’amministratore di fatto, che, indubbiamente, risponde alle caratteristiche specifiche delineate dalla normativa di riferimento, in particolare l’art. 2639 c.c. Ad avviso di questa Corte, tuttavia, il corretto criterio di interpretazione e applicazione della normativa sportiva, con specifico riferimento alla presente controversia, deve trovare un irrinunciabile e non ignorabile punto di partenza nella Legge n. 280/2003, in forza della quale, ai sensi dell’art.1, comma 2, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. In particolare, tale ultima disposizione implica l’intervento dell’ordinamento giuridico statale solo nelle ipotesi in cui si concretizzino situazioni di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, evidenziandosi che la presente controversia è indubbiamente assoggettata alla disciplina in materia di irrogazione e applicazione delle sanzioni sportive, specificatamente prevista dalla medesima L. n. 280/2003, il cui ambito di operatività, interpretazione, applicazione e sanzionatorio, è espressamente riservato all’ordinamento sportivo. Fatta questa doverosa premessa, risulta innegabile come il Sig. OMISSIS, in base alle emergenze documentali in atti, non possa essere inquadrato nella figura dell’amministratore di fatto della società Caratese in base ai rigidi principi indicati dal Collegio di Garanzia nella propria decisione. Occorre, tuttavia, evidenziare anche che, se la giustizia sportiva si dovesse attenere a questa specifica formalizzazione di requisiti in ogni occasione in cui un soggetto comunque chiaramente “collegato” o “riconducibile” ad una società ponga in essere atti o fatti che si concretizzino in condotte particolarmente gravi, come nel caso di specie, diverrebbe oggettivamente quasi impossibile attuare le prescrizioni disciplinari contenute nei regolamenti sportivi nei confronti di tali soggetti, i quali potrebbero quindi proseguire e reiterare le proprie condotte, nella consapevolezza di rimanere immuni da una giustizia, appunto quella sportiva, che, al contrario, intende contrastare ogni forma di minaccia, violenza, razzismo e discriminazione. L’iter argomentativo che questa Corte è chiamata a condurre deve, pertanto, operare, pur nel rispetto del principio fissato dal Collegio, secondo i canoni e i criteri delineati e stabiliti per il giudizio di rinvio per vizio motivazionale, come richiamati al par. 13 che precede. Invero, giova ricordare come la decisione della CSA annullata dal Collegio aveva puntualmente statuito che la sussistenza della giurisdizione sportiva nella presente controversia è confermata e discende dall’interpretazione del vigente Codice, il quale definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo. In particolare, in forza dell’art. 1 C.G.S.: “1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione”. Inoltre, in base all’art. 2 C.G.S., riferito all’ambito di applicazione soggettivo: “1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. Per altro verso, anche il successivo art. 4 C.G.S. rafforza e specifica il preciso collegamento tra l’ambito di applicazione del Codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali, dei principi dello Statuto, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Proprio il richiamo al comma 2, dell’art.2, del CGS FIGC, già contenuto nella precedente decisione della CSA, risulta determinante al fine di inquadrare e definire correttamente i margini di interpretazione e di operatività delle vigenti disposizioni dettate dai regolamenti sportivi in relazione alle condotte realizzate dal Sig. OMISSIS, posto che i soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento sono sottoposti all’applicazione delle sanzioni ed alla giurisdizione sportiva. In tale ottica appare corretto richiamare nuovamente la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “(…) la previsione normativa generale, nella parte in cui menziona ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, intende delineare i confini applicativi del Codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito tesseramento. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti estranei attirati nell’orbita di applicazione del Codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo” (così Corte Fed. App., Sez. Un., 18 ottobre 2019 n. 13/2019). Ne consegue che, sotto l'aspetto sistematico, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art.2, comma 2, prende espressamente in considerazione anche la posizione dei soggetti che, pur non essendo tesserati, abbiano un nesso di collegamento oggettivo e/o soggettivo "qualificato" con la società sportiva, senza essere, per questo, inquadrati obbligatoriamente nella qualifica di amministratori di fatto della società stessa.  Detta prescrizione, infatti, è stata formulata in modo volutamente ampio dal legislatore sportivo - comprendendo, da un lato, “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società”, e, dall'altro, anche le “persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale” - proprio al fine di estendere in maniera quanto più trasversalmente possibile l'applicazione dei precetti e delle sanzioni sportive a tutti coloro che comunque svolgano o esercitino attività di natura e contenuto tali da poter essere considerati titolari di un rapporto definibile “qualificato" in seno all'ordinamento sportivo. Deve rilevarsi, per completezza di trattazione, che, oltre a configurare il signor OMISSIS come amministratore di fatto della Caratese, la decisione della CSA annullata dal Collegio di Garanzia aveva comunque già affermato in linea generale che allo stesso "è riconducibile il controllo di fatto della società Folgore Caratese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 II° comma C.G.S." . È proprio sotto tale profilo che questa Corte intende valutare la figura del Sig. OMISSIS, disancorandosi dalla qualificazione dell’incolpato quale amministratore di fatto della società, non ricorrendone i requisiti delineati dal Collegio in sede di rinvio, e verificare se sussistano sufficienti indici sintomatici che consentano di configurare una posizione di controllo, sotto molteplici forme, della società calcistica da parte dello stesso Sig. OMISSIS. Anticipando l’esito della suddetta valutazione, può affermarsi che gli indizi valorizzati dalla CSA nella decisione annullata dal Collegio di Garanzia e quelli ulteriori, raccolti nella presente fase di giudizio, portano fondatamente a ritenere sussistente nella specie il rapporto “qualificato” richiesto dall’art. 2, comma 2, C.G.S. quale presupposto per l’applicazione delle norme del Codice di giustizia sportiva. Depongono in tal senso: I rapporti esistenti tra il Sig. OMISSIS e la società Caratese….La determinazione della sanzione….In ordine alle norme applicabili, come già dedotto nella precedente decisione della CSA, viene in rilievo l’art. 28, terzo comma, C.G.S., che prevede la sanzione minima della inibizione per quattro mesi e, nei casi più gravi, la sanzione del divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui all’art. 9, primo comma - lett. g), a carico dei responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Tale è da considerarsi quella addebitata al OMISSIS, connotata da oggettiva gravità e plurioffensività (siccome rivolta, nel contesto del medesimo evento sportivo, ad arbitro e calciatori del Club Milano), tenuto conto della descrizione dei fatti desumibile dagli atti ufficiali di gara e dalla relazione d’indagine trasmessa dalla Procura Federale. Viene, altresì, in rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma - lett. a), C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023), che prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al OMISSIS, che nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, pur non considerando provato e quindi sanzionabile il tentativo di sgambetto refertato in prossimità dell’accesso agli spogliatoi, si è comunque portato a brevissima distanza dall’arbitro, insultandolo, ed ha poi inseguito la terna arbitrale fino allo spogliatoio, colpendone violentemente la porta con intento intimidatorio, stando alla ricostruzione desumibile dalla relazione della Procura Federale ed alle dichiarazioni testimoniali dei presenti. Peraltro, la sanzione risulta ancor più giustificata in ragione della peculiare posizione ricoperta dal OMISSIS, il quale, come detto, agisce pubblicamente uti dominus nella qualità sopra descritta, e che quindi è chiamato a osservare canoni di correttezza, lealtà e probità e di rispetto delle norme in forma estremamente rigida e rigorosa, dovendo mantenere sempre un contegno decoroso ed osservare una condotta leale ed esemplare nei confronti degli ufficiali di gara. Al OMISSIS è, pertanto, applicabile, ai fini della commisurazione della sanzione, anche la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma - lett. a), C.G.S., per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua posizione nella società Folgore Caratese. Infine, il Collegio ravvisa i presupposti per l’applicazione della continuazione tra tutte le descritte condotte discriminatorie, ingiuriose e violente imputabili al OMISSIS, nell’unitario e prolungato contesto temporale entro il quale si sono verificate.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 54 del 24/06/2025

Decisione impugnata: Dispositivo n. 0155/CSA-2024-2025, procedimento n. 128/CSA/2024-2025, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sezione, il 3 marzo 2025 e le relative motivazioni, notificate in data 18 marzo 2025, con le quali, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024 (che ha comminato, a carico del sig. [omissis], le sanzioni dell’inibizione fino al 30 giugno 2026 e del divieto di accedere ad impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche fino al 30 giugno 2025), sono state ridotte le sanzioni, a carico del predetto sig. [omissis], dell’inibizione fino al 28 febbraio 2026 e del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC fino al 31 maggio 2025.

Impugnazione Istanza: omissis / FIGC / LND

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSA che per la condotta tenuta dall’ex dirigente accompagnatore della società in occasione della gara  per la sua asserita posizione di controllo della società ex art. 2 comma 2 CGS, non essendo dimostrato il suo ruolo di amministratore all’interno del sodalizio. Accolto il ricorso con rinvio alla Corte Sportiva di Appello FIGC perché, rinnovi la valutazione applicando seguente principio di diritto descritto ai fini del proprio scrutinio sull’assetto sanzionatorio applicabile: “La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda”. Relativamente, invece, al dedotto ruolo di amministratore di fatto ascritto al sig. [omissis], ribadito che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati, affinché possa invocarsi il vincolo, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ex art. 2639 c.c., è necessario che il giudice del merito accerti in maniera incontrovertibile e non concettuale e deduttiva la sussistenza dei presupposti oggettivi. Orbene,  sia  la  giurisprudenza  di  legittimità  che  di  merito  ha  osservato  che  la  qualifica  di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), affermando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi. In tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda. In pratica, il ruolo di amministratore di fatto si configura quando un soggetto partecipa attivamente alla gestione aziendale, ovvero assume decisioni rilevanti in materia di strategia o operazioni, ovvero controlla la contabilità e le finanze dell’impresa (Cass. Civ., n. 34381/2022, n. 1546/2022, n. 27163/2018, Trib. Venezia, 21 settembre 2024, Trib. Milano, 28 maggio 2017, n. 8336). Ciò posto, dall’esame delle motivazioni sviluppate dalla Corte Sportiva d’Appello nella decisione impugnata, emerge evidente che quest’ultima ha utilizzato argomentazioni, mai valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che non possono ritenersi idonee per la qualificazione giuridica del sig. [omissis] come amministratore di fatto. Quanto ai profili processuali e di legittimità, la Suprema Corte, con un recente arresto (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), ha ribadito in modo inequivoco l’ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento  di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità[…] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica[…] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito”. Dalle superiori argomentazioni emerge che il motivo di ricorso va accolto in parte qua, ma riqualificato, secondo il principio iura novit curia, nel senso che la Corte Sportiva d’Appello non ha correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non può essere ritenuto il presupposto delle sanzioni inflitte al ricorrente. Naturalmente tali considerazioni prescindono dal dato fattuale, che, come è noto, sfugge allo scrutinio dell’odierno Collegio, attesane la funzione di legittimità e non di merito, sicché, quale Giudice dell’atto e non del fatto, deve rilevarsi che la responsabilità ascritta al ricorrente per il suo comportamento   non   appare   configurabile   in   quanto   non   correttamente   profilato   come amministratore di fatto.

Massima: Non si applica ai dirigenti, ma solo agli atleti il principio generale di ultrattività temporale dei vincoli e delle regole del diritto sportivo  di cui al F.I.F.A. Regulationes on the Status and Transfers of Players che, al paragrafo 4 – “Termination of activity”, prevede: “1. Professionals who end their careers upon expiry of their contracts and amateurs who terminate their activity shall remain registered at the association of their last club for a period of 30 months”.…Quanto all’applicazione o meno ai dirigenti del paragrafo 4 del Regulations on the Status and Transfers of Players, tale disposizione, come sottolineato dal ricorrente, è riferita esclusivamente agli atleti ed è stata introdotta dalla F.I.F.A. a tutela degli atleti stessi ovvero per favorire la ripresa dell’attività agonistica sia in ambito professionistico che amatoriale. Estendere i suoi effetti anche ai dirigenti, per un verso, contrasta con il dato letterale della disposizione e, per altro verso, significherebbe, paradossalmente, penalizzare piuttosto che favorire la categoria dei dirigenti, i quali rimarrebbero assoggettati alla giustizia sportiva pur in assenza di tesseramento. Quindi, considerata la specialità della norma in commento, la stessa, anche in ragione della sua natura sostanzialmente afflittiva perché, appunto, estenderebbe il regime sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica e tanto in ossequio al principio di tassatività nelle norme incriminatrici codificato nell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

 

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 25 del 14/04/2025

Decisione impugnata: Dispositivo n. 0156/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 129/CSA/2024-2025, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sezione, il 3 marzo 2025, e le relative motivazioni, notificate in data 18 marzo 2025, con le quali, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024 (che aveva irrogato, a carico della odierna ricorrente, la squalifica del campo di gioco per due giornate, con obbligo di disputare le partite in campo neutro ed a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 4.000,00), è stata rideterminata la sanzione a carico della Folgore Caratese A.S.D. nell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e nell'ammenda di € 5.000,00.

Impugnazione Istanza: Folgore Caratese A.S.D. / FIGC / LND

Massima: Accolto il ricorso della società avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e dell'ammenda di € 5.000,00 per i fatti occorsi in occasione della gara: «Per tutta la durata della gara, nel gabbiotto sopra gli spogliatoi, dirigenti riconducibili alla società di casa Folgore Caratese proferivano offese razziste nei miei confronti come: sei un marocchino di merda, viscido, devi tornare al paese tuo a mangiare le banane. Insultavano anche l'assistente numero 1 proferendo offese di ogni tipo, su di lui e la sua famiglia. Un soggetto non identificato che si presentava come [omissis] entrava nel TDG a fine primo tempo dicendo: sei un negro di merda, sono in grado di farti scomparire dalla faccia della terra a te e tua madre, accorrevano in campo tutta una serie di dirigenti non identificati, lo stesso mi seguiva fin davanti gli spogliatoi, provando a farmi uno sgambetto. I dirigenti della società di casa assistevano alla scena senza intervenire in alcun modo. Lo stesso, dava tre cazzotti alla porta dicendo: se non vi comportate bene io vi sparo alle gambe. Durante il 2’ tempo proferiva offese razziste verso di me, e verso i calciatori ospiti n. 7 [omissis] e n. 9 [omissis]. A fine gara, rimaneva nel gabbiotto al di sopra degli spogliatoi ed insieme ad altri colleghi, sputando ai calciatori che sotto si accingevano negli spogliatoi, colpendo calciatori avversari. A fine gara, derideva i giocatori di colore, facendo così scoppiare una lite violenta di poco fuori dallo spogliatoio, ma comunque fuori dal recinto di gioco. Nella confusione, i Carabinieri accorrevano, lo stesso [omissis] portava il pollice al collo facendo a gesto intimidatorio di tagliarmi la gola. Noi ci chiudevamo nello spogliatoio dopo aver visto dirigenti di casa colpire ospiti, senza identificare chi. Lo stesso si avvicinava a noi a fine gara, minacciandoci e continuandomi a dare del negro e del figlio di puttana e proferire che: sono libero di fare quello che voglio perché con il patrimonio che ho sono riuscito a comprare anche la coscienza di chi giudicherà il tuo referto». Inoltre, l’arbitro e l’assistente n. 2 riferivano che, subito dopo l’espulsione, il calciatore n. 7 del Club Milano, [omissis], sarebbe stato offeso da circa un centinaio di tifosi della Folgore Caratese, con frasi razziste e con il verso della scimmia. Per l’effetto, annullata la decisione con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello affinché la medesima inquadri l’assetto sanzionatorio a carico della Folgore Caratese alla stregua dei seguenti principi di diritto a cui la Corte dovrà uniformarsi per arrivare alla corretta individuazione della sanzione e della sua misura:

1)         La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda.

2)         il giudizio di colpevolezza nell’ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso sopra descritto, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo, intendendosi per gravità la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa ossia la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile; per concordanza i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno e non porsi in contraddizione tra loro.

Massima: Orbene, l’accertamento circa l’assoggettabilità o meno di un soggetto alla giurisdizione disciplinare sportiva implica un’analisi del rapporto sussistente tra il medesimo e il sodalizio ricorrente. Orbene, fermo restando che non è argomento di scrutinio la responsabilità del [omissis] in quanto il medesimo non è parte processuale ed opinando diversamente si opererebbe la violazione del principio del contraddittorio che presidia il processo civile cui questo procedimento e, più in generale, l’ordinamento sportivo si conforma in forza dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, deve comunque affermarsi un principio generale dell’ordinamento sportivo medesimo e cioè che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati laddove, in relazione al [omissis], viene individuata solo la asserita qualifica di amministratore di fatto. Questa considerazione, giova precisarlo, prescinde dal dato fattuale, che, come è noto, sfugge allo scrutinio dell’odierno Collegio attesane la funzione di legittimità e non di merito, sicché, quale Giudice dell’atto e non del fatto, deve rilevarsi  che la responsabilità oggettiva ascritta alla ricorrente per il comportamento del sig. [omissis], nei termini di cui sopra e non del “tesserato” [omissis], non appare configurabile. Ad avviso dell’odierno decidente, la Corte Sportiva di Appello fa mal governo di un principio di diritto che il Collegio ha l’onere di (ri)affermare, secondo cui (cfr., decisione n. 19/2018, Prima Sezione) il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma non consente di poter allargare o restringere la portata e il novero delle sanzioni, che, peraltro, possono incidere sui campionati, i cui esiti, è bene ricordarlo, devono essere il frutto del merito sportivo. Di conseguenza, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non è possibile discostarsi dalle specifiche previsioni normative, in corretta applicazione del principio generale penalistico del nullum crimen, nulla poena sine lege. In assenza di previsione normativa, non è pertanto possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista, né tanto meno si può ricorrere all’analogia, che, come è noto, sconta un divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo ne è l’equivalente), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, né, vieppiù, ci si può sostituire al legislatore creando fattispecie ad hoc basate, peraltro, su ipotesi non assistite da certezza. E la certezza, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ai sensi dell’art. 2639 c.c., proprio per le caratteristiche estrinseche della fattispecie, non può essere obliata né creata sulla base di indizi di tipo congetturale. Sul punto è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), affermando il principio di diritto secondo cui ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi. In tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda. Orbene, esaminando le motivazioni che conducono il Giudice del gravame alla comminatoria della sanzione nei confronti della ricorrente per responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al [omissis] (individuato appunto come amministratore di fatto), non si rinvengono tali argomentazioni, ma altre che la giurisprudenza di legittimità mai ha menzionato e che, pertanto, non risultano idonee alla qualificazione giuridica del citato soggetto come amministratore di fatto. Sovviene al riguardo, anche, il recente intervento della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), che ha ribadito in modo netto l’ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento  di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità[…] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica[…] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito”. Dalle superiori argomentazioni emerge che il motivo di ricorso va accolto in parte qua, ma riqualificato, secondo il principio iura novit curia, nel senso che la Corte di Appello non ha correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non può essere ritenuto il presupposto della sanzione inflitta alla società ricorrente per responsabilità oggettiva. Quanto ai comportamenti del [omissis], per contro, il motivo è inammissibile perché il Collegio non ha alcun potere di riesame dei fatti che attengono a profili di merito sottratti ex lege al proprio scrutinio. Per quanto attiene alla prima parte del secondo motivo di gravame, la stessa è, del pari, meritevole di accoglimento. La responsabilità delle società per manifestazioni contrarie ai principi di non discriminazione è prevista dall’art. 28, c. 4, CGS FIGC, a mente del quale: “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Il conseguente regime sanzionatorio è così strutturato:

-           In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) [i.e. “obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”].

-           Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m) [i.e. “e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; … i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; … m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni”].

-           In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).

Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4”.

Nel caso di specie, la società ricorrente è stata sanzionata con «la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una gara effettiva a porte chiuse e dell’ammenda di € 5.000,00». La differenza tra la prima fattispecie, quella più lieve, della disputa di una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, e quella più grave, della perdita della gara e l’applicazione congiunta o disgiunta delle sanzioni di cui all’art, 8 comma 1, lettere e), f), g), i), m), risiede nella classificazione dei fatti come “particolarmente gravi e rilevanti”, ovvero che si concretizzino in una condotta particolarmente deplorevole e vergognosa e che allo stesso tempo siano “rilevanti”. Nel caso che ci occupa i fatti imputabili ai sostenitori della ricorrente sono stati refertati dall’assistente n. 2, che ha parlato di cori che si sarebbero protratti per circa un minuto provenienti dalla tribuna alle sue spalle; tali espressioni non sono state refertate né dall’arbitro né dall’assistente n. 1, che stazionava sul lato opposto del campo in prossimità delle panchine, il quale, evidentemente, non ha udito le predette urla (Rapporto assistente arbitrale n. 2: “tifosi, quantificabili in un centinaio, della Folgore Caratese, riconducibili per via di sciarpe e bandiere della squadra di casa faceva cori razzisti verso il sostituto/espulso per un minuto circa riproducendo il verso scimmiesco U-U-U-U”). Condivisibile si appalesa la censura della Folgore Caratese laddove denuncia il vizio motivazionale della CFA, che si limita ad assumere i fatti occorsi come “particolarmente gravi e rilevanti”, senza tuttavia dare contezza di alcun percorso logico argomentativo che possa portare a suddetta conclusione.

In altri termini, la decisione impugnata è lacunosa nella motivazione circa la “dimensione e percezione reale del fenomeno” e nella conseguente sanzione in concreto irrogata, giacché non è dato scorgere quale iter argomentativo abbia compiuto la CSA per giungere alla conclusione circa la particolare gravità e rilevanza dei fatti occorsi e, dunque, di ritenere “recessiva” l’ipotesi contemplata dal terzo capoverso dell’art. 28, c. 4 (“In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d)”). Chiarisce bene tale concetto la giurisprudenza di legittimità (già fatta propria da Questa Sezione, con decisione n. 23/2021) allorquando afferma: «secondo la previsione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza (Cass., sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008). L'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Cass., sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008); esso tuttavia conduce ad evitare che la prova critica (indiretta) possa fondarsi su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (Cass., sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015). La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877). Nella vicenda all’esame del Collegio, a fronte di un referto arbitrale in cui nulla si dice in merito ad eventi che, giova ricordarlo, sarebbero accaduti all’interno del rettangolo di gioco, con margini di assoluta incertezza, rectius non conoscenza, sugli autori delle condotte, la Corte perviene ad ipotesi di gravità  e  rilevanza  in  relazione  al  margine  di  certezza  della  commissione  del  fatto  senza considerare il principio di diritto affermato da Questa Sezione (decisione 23/2021), secondo cui il giudizio di colpevolezza nell’ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso descritto innanzi, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 301/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022, recante l’applicazione della sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro alla società Ternana Calcio s.p.a. in relazione alla gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022

Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio s.p.a.

Massima: L’art. 6 comma 1 del Codice di giustizia sportiva (di seguito anche Codice) nel perimetrare l’ambito operativo dell’istituto cd. della responsabilità diretta si limita, infatti, a prevedere che “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.  La piana lettura della disposizione in argomento riflette con immediatezza la chiara attitudine della norma ad intercettare, a fini punitivi, rispetto al ventaglio degli illeciti previsti, qualsivoglia condotta sanzionata dall’ordinamento sportivo siccome in rapporto di distonia con i suoi precetti. L’unico profilo selettivo che filtra il meccanismo di diretta imputazione in capo alle società degli addebiti accertati involge, infatti, esclusivamente il versante soggettivo della qualità dell’autore dell’infrazione, occorrendo che la contestazione inerisca ad un comportamento posto in essere da chi, ai sensi delle norme federali, può fruire di una qualificata legittimazione rappresentativa idonea ad accreditare un rapporto di immedesimazione organica tra autore della condotta e il singolo sodalizio sportivo. Solo in siffatte evenienze l’illecito, siccome direttamente riferibile alla società, comporta una reazione punitiva a carico dell’Ente per fatto proprio. Nel caso che ci occupa, le violazioni ascritte al Presidente …., rappresentante legale della Società Ternana Calcio s.p.a., circostanza qui non in contestazione, valgono, dunque, ad integrare, di per se stesse, la responsabilità diretta (ex art. 6 comma 1 del Codice) della società.

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