Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 13 Marzo 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023 e notificata in data 27.1.2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale Interregionale/sig. A.M.- A.S.D. Atletico Faiano
Massima: Nella decisione di primo grado non si rinviene, né nel dispositivo né nella parte relativa alle considerazioni di fatto e di diritto, alcuna pronuncia in ordine alla pretesa violazione, indicata nell’atto di deferimento, dell’art. 38, 1° co., C.G.S. da parte del sig. …. E ciò nonostante che i relativi motivi di incolpazione siano, dallo stesso Tribunale Federale Territoriale, ricordati nella parte in fatto della decisione (nella ricostruzione del fatto si richiama espressamente l’atto di deferimento e la ritenuta violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S., così come è descritta la pretesa condotta violenta attribuita al sig. …). Allo stesso modo non si rinviene alcun riferimento, nel dispositivo e nella motivazione della decisione di primo grado, alla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano, qualificata, sia nella decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale sia nel reclamo sollevato dalla Procura Federale Interregionale, come fattispecie di responsabilità oggettiva per la quale la Procura richiede, nel reclamo qui in esame, che sia irrogata alla A.S.D., previo accertamento della responsabilità disciplinare del sig. …, la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00). Si riscontrano, dunque, alla luce dei motivi di reclamo e del contenuto della pronuncia di riforma auspicata dalla Procura con l’atto di reclamo, due omissioni di pronuncia, relative: 1) al deferimento del sig. … per la pretesa violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S.; 2) e alla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano. Le omissioni di pronuncia riscontrate nella decisione del Tribunale Federale Territoriale rappresentano una palese violazione, da parte della decisione di primo grado, del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 Codice di procedura civile. Un principio che trova piena applicazione nella giustizia sportiva, in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, 6° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI (e la cui violazione è chiaramente distinta dalla violazione del principio della corrispondenza tra contestazione e decisione, che presuppone invece l’esistenza di una pronuncia, sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa, cfr. CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021). Pertanto il Collegio, rilevato che l’organo di giustizia di primo grado non ha provveduto su tutte le domande ( rectius: su tutti i capi di deferimento), in applicazione dell’art. 106, 2° co., C.G.S., accogliendo il motivo di reclamo della Procura, deve riformare la decisione di primo grado e decidere nel merito le domande il cui esame è stato omesso dal primo giudice.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0096/CFA del 22 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 144/TFN SD del 12.5.2022
Impugnazione – istanza: sig. C.A.D.S.D.S.-sig. M.S.P./Divisione Calcio a 5
Massima:….Il Collegio non ritiene tuttavia di disporre la regressione processuale prevista dall’art. 106, comma 2, CGS FIGC, sia perché il primo giudice, pur formulando espressamente una declaratoria di inammissibilità, ha comunque deciso i ricorsi anche nel merito, sia perché la difesa dei reclamanti, nella discussione orale, ha espressamente chiesto la decisione nel merito facendo così preventiva acquiescenza. A tali considerazioni - comunque dirimenti - va aggiunta qualche perplessità di carattere generale sulla portata della disposizione contenuta nell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “La Corte federale di appello […] se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.”. La disposizione è identica a quella contenuta sub art. 37, comma 4, del Codice previgente. E’ noto che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Il Legislatore federale - in via generale - ha privilegiato quest’ultima prospettiva, limitando le ipotesi di rinvio al primo giudice, visto che nel processo sportivo le esigenze di celerità devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va però espressa qualche riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). E ciò perché, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale eventuale modifica normativa va quindi segnalata al Legislatore federale.