Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0129/CFA del 6 Giugno  2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0209 del 29.04.2024

Impugnazione – istanza: Procura federale/Sig. V.P. - ASD Academy Torino Rondissone

Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in favore del TFT Piemonte-Valle d’Aosta ritenendo erroneamente che avendo il tecnico deferito definito la sua posizione con l’accordo ex art. 126 cpc gli altri deferiti appartenenti al CR Piemonte-Valle d’Aosta dovevano essere giudicati in primo grado dal Tribunale federale territoriale e ciò in quanto sussiste una connessione oggettiva  tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, con l’effetto che sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico.. La causa viene decisa nel merito dalla Corte  … nel primo grado di giudizio il Tribunale federale nazionale ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta ritenendo non sussistere i presupposti di applicazione dell’art. 84, comma 1, lett. a), CGS, nel testo attualmente vigente. A seguito della modifica introdotta con il comunicato ufficiale n. 24/A del 20 luglio 2021, la norma dispone che il Tribunale federale a livello nazionale - Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine “ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché́ ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali”. Ad avviso del primo giudice, avendo il tecnico coinvolto nella vicenda richiesto e ottenuto l’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS, e dunque dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma prima di quella dell’atto di deferimento, non si sarebbe determinata la competenza funzionale del Tribunale nazionale, chiamato a decidere sulla scorta appunto del deferimento, al momento del quale andrebbe individuata la competenza - solo nei confronti del presidente signor Para e della società ASD Academy Torino Rondissone. La Procura federale contesta questa lettura della norma e riafferma la competenza del Tribunale nazionale sul rilievo che “l’organo giudicante [sarebbe] chiamato a valutare, sia pure incidentalmente, anche e soprattutto la posizione del tecnico che ha concordato con la Procura Federale la sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; tanto al fine di accertare la responsabilità disciplinare del presidente della società che ha sottoscritto unitamente al tecnico un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia”. Sull’interpretazione del più volte ricordato art. 84, comma 1, lett. a), CGS, si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello, le quali - con la decisione n. 34/2022-2023 - hanno enunciato il principio di diritto che segue. “Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”. In definitiva, l’imputazione di un fatto disciplinarmente rilevante a un tecnico e il successivo deferimento che ne deriva, all’esito dell’indagine, finiscono per attrarre nella competenza funzionale del Tribunale nazionale la cognizione delle condotte di altri soggetti legati a quel fatto da un rapporto di connessione oggettiva. La presente vicenda si distingue però da quella a suo tempo decisa dalle Sezioni unite proprio per la mancanza dell’atto di deferimento nei confronti del tecnico. In seguito, con recentissima decisione (n. 125/2023-2024), le stesse Sezioni unite sono tornate a occuparsi della questione con riguardo a un caso del tutto sovrapponibile, sotto il profilo in questione, a quello qui in esame. All’esito del giudizio, le Sezioni unite hanno specificato il principio di diritto già dettato con la decisione n. 34/2023-2024: “Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale”. Si tratta di un precedente in termini, al quale si rinvia per un esame dettagliato dei diversi profili della questione, pure con riguardo al rapporto fra spostamento della competenza per connessione e rispetto del principio del giudice naturale, che non ne risulta in alcun modo violato. Precedente che merita piena condivisione, anche sulla scorta delle considerazioni che seguono. Analogamente a quanto disposto per le questioni relative ai tesseramenti (Corte fed. app., Sez. un., n. 12/2022-2023) o per quelle concernenti gli appartenenti all’AIA (Corte fed. app., Sez. un., n. 9/2023/2024, e successiva giurisprudenza conforme), il legislatore federale ha avvertito l’esigenza di concentrare a livello nazionale la competenza giustiziale di primo grado circa le questioni relative ai tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del relativo settore, per assicurare uniformità di giurisprudenza ed evitare decisioni contrastanti in una materia ritenuta particolarmente delicata e bisognosa di una attenzione particolare. Per certi versi, il legislatore ha fatto applicazione specifica della regola sancita dall’art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS, secondo il quale - nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale – “[l]a competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale”. Ora, se è il fatto ascritto al tecnico a dettare il “tono” della controversia e a determinare la competenza a conoscerne, non può essere decisiva la circostanza che, all’esito della fase pre-processuale, il tecnico medesimo si sia sottratto al procedimento disciplinare (in senso stretto) raggiungendo con la Procura federale un accordo ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS. D’altronde, sempre in tema di determinazione della competenza per connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati, nella ricordata decisione n. 34/2022-2023 questa Corte federale d’appello ha osservato che, in tema di illeciti disciplinari di appartenenti al settore tecnico, la competenza si definisce in ragione della “medesima vicenda sostanziale”. E, come correttamente rileva la Procura federale, appare incongruo che per il dirigente di una società militante in un campionato a livello territoriale, coinvolto nell’illecito, sia in linea di principio competente il Tribunale federale nazionale, e che nel solo caso in cui il tecnico abbia concordato la sanzione, la competenza medesima trapassi al Tribunale federale territoriale, sebbene il giudice debba comunque valutare, sia pure incidentalmente, la condotta del tecnico stesso. In senso contrario, non appare decisiva l’obiezione di natura letterale mossa dal Tribunale federale nazionale, e cioè che - per espresso dettato dell’art. 84, comma 1, lett. a), CGS - la competenza si radicherebbe al momento del deferimento e con riguardo a questo. Questo argomento, infatti, non considera adeguatamente la struttura del procedimento disciplinare sportivo, nel quale - sebbene il nuovo Codice del 2019 ne abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione - non è possibile contrapporre una fase propriamente “procedimentale”, con finalità prevalentemente istruttoria (peraltro nella fattispecie esauritasi prima della richiesta e dell’applicazione della sanzione concordata), e una fase “processuale” in senso stretto, che inizia con il deferimento. Questa caratteristica emerge già nella formulazione dell’art. 45 CGS, che individua in modo unitario gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Con la conseguenza, ad esempio, che il concetto di “pendenza” del procedimento va riferito all’intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell’apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell’incolpato (Corte fed. app., Sez. un., n. 30/2019-2020, con riguardo alla norma transitoria dell’art. 142 CGS, ma sulla base di rilievi di carattere sistematico generale, suscettibili di essere applicati anche ai fini della determinazione o dello spostamento della competenza nelle ipotesi di connessione oggettiva delle condotte rimproverate; e, sulla scia, Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024). La competenza funzionale del Tribunale federale nazionale va dunque affermata in relazione all’emersione - sia al momento dell’iscrizione nel registro ex art. 119, comma 2, CGS, sia eventualmente anche in un momento successivo, alla luce degli sviluppi dell’istruttoria - di una condotta astrattamente imputabile al tecnico a titolo di illecito disciplinare. E su questa competenza non incidono gli eventuali passaggi procedimentali che possano interessare il tecnico medesimo: non il patteggiamento ex art. 126 CGS, perché la mancata esecuzione dell’accordo consente alla Procura federale - ai sensi del comma 6 - di esercitare nuovamente i suoi poteri d’azione; e nemmeno l’archiviazione, in quanto, dopo l’adozione del relativo provvedimento, la Procura federale - ex art. 122, comma 4, CGS - può disporre la riapertura delle indagini. Con la conseguenza che, in contrasto con il criterio del simultaneus processus, nell’uno come nell’altro caso, si verifichi il rischio di contrasti di giudicati quante volte, seguendo la prospettazione del primo giudice, a pronunziarsi sulla posizione del dirigente o della società fosse stato il Tribunale federale territoriale (Corte fed. app., Sez. un., 125/2023-2024). Pertanto, ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’atto che chiude la fase delle indagini in relazione al tecnico, cioè - a seconda dei casi - all’avviso di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione (Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024). Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo in questione deve essere accolto e riaffermata la competenza del Tribunale federale nazionale, riformando in tal senso la decisione impugnata. Non ne consegue, tuttavia, la retrocessione della causa al primo grado in ritenuta applicazione dell’art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS. Il Collegio non ignora che, nella citata decisione n. 125/2023-2024, le Sezioni unite hanno affrontato il punto della competenza per poi restituire gli atti al primo giudice. Ritiene però essersi trattato di una eccezione, giustificata dalla novità e dalla particolarissima rilevanza della questione di diritto affrontata, risolta la quale nulla impedisce di rientrare nel solco della giurisprudenza più recente. A tenore di questa, infatti, la disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado legittimano l’annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (per tutte: Corte fed. app., Sez. un., n. 2, n. 8, n. 9/2023-2024, e successive decisioni conformi). Né può essere citata in senso contrario Corte fed. app., Sez. un., n. 106/2023-2024, che, decidendo sulla competenza a conoscere di una controversia riguardante anche un allenatore, ha annullato con rinvio la decisione di primo grado in ragione della particolarità della vicenda, segnata dalla scissione della posizione processuale dei soggetti deferiti, ritenendo indispensabile far prevalere l’esigenza di evitare conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento. La causa può essere dunque vagliata nel merito, in relazione al quale il deferimento disposto dalla Procura federale appare fondato rispetto ai fatti contestati in entrambi i capi di incolpazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 30 Gennaio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0084/TFNSD del 02.11.2023

Impugnazione – istanza: –  Procura Federale Nazionale dello Sport/sig. M.F.

Massima: Con la riforma della decisione di primo grado che aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità del deferimento la causa viene decisa nel merito in appello… Secondo questa Corte, la motivazione del provvedimento di avocazione non è nel caso di specie rappresentata soltanto dalla ravvisata esigenza di compiere ulteriori indagini. L’esame del contenuto del provvedimento di avocazione lascia chiaramente emergere che esso è motivato, da un lato, con la generica ravvisata «necessità di procedere a ulteriori attività di indagine relativa al procedimento disciplinare», affermazione il cui significativo deve essere chiarito alla luce delle norme di riferimento in materia di avocazione poco sopra ricordate; dall’altro, con una serie di «considerato che» in cui il provvedimento di avocazione descrive tutta l’attività presupposta che ha condotto, e anch’essa motivato, l’avocazione quale esito finale. Tra i «considerato che» del provvedimento di avocazione sono espressamente indicati i seguenti: a) «CONSIDERATO che in data 10.05.2023, il Procuratore Federale, Cons. Giuseppe Chinè, all’esito delle attività di indagine, formulava intendimento di archiviazione alla Procura Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva»; b) «CONSIDERATO che, all’esito della valutazione dell’intendimento di archiviazione, la Procura Generale dello Sport, nell’ambito delle attribuzioni conferitele dalle normative in vigore, in data 18.05.2023 (ns. prot. n. 2932) non condivideva l’intendimento di archiviazione, ritenendo che le valutazioni circa la procedibilità dovessero svolgersi dinanzi al Tribunale Federale». Pertanto, il provvedimento di avocazione espressamente indica anche l’invito rivolto al Procuratore federale ad esercitare l’azione disciplinare, in contrasto con l’intento di quest’ultimo di procedere all’archiviazione, evidentemente ritenuto irragionevole per la necessità, reputata dalla Procura Generale, che «le valutazioni circa la procedibilità dovessero svolgersi dinanzi al Tribunale Federale». Un’ipotesi in cui l’art. 12 quater, 4° co., Statuto CONI consente di esercitare il potere di avocazione («casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole»). La necessità di leggere unitariamente il provvedimento di avocazione, comprendendo gli atti preparatori che conducono alla sua adozione, emerge direttamente dal ricordato art. 51, 6° e 7° co., CGS CONI, nella parte in cui disciplina il modo secondo cui la Procura Generale dello Sport deve esercitare il potere di evocazione nei casi previsti dall’art. 12 quater Statuto CONI. Più precisamente, il comma 7 dell’art. 51 chiarisce che la avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale «ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti di difetto dei quali l'affare può essere avocato». Soltanto nell’ipotesi di «superamento della durata stabilita per indagini preliminari» la Procura generale dello sport con tale invito può anche rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a 20 giorni dove ritenga utilmente praticabili nuovi atti (così ancora l’art. 51, 7° co., cit.). Nel caso di specie l’invito da parte della PGS al Procuratore federale, prima di disporre la avocazione, è avvenuto con la nota del 18 maggio 2023, con la quale di fatto la PGS invitava il Procuratore federale ad adottare un atto o, se si preferisce, una concreta misura, vale a dire la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e l’esercizio dell’azione disciplinare. Nel caso di specie la nota della PGS perveniva, come è emerso già nella descrizione del fatto e nell’esaminare la precedente questione della procedibilità dell’azione disciplinare, alla Procura federale quando ormai era già spirato il termine per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (16 maggio 2023). La Procura federale con nota del 23 maggio 2023 ne dava notizia alla Procura generale invitandola ad «adottare le opportune determinazioni di propria competenza». Quanto appena descritto consente di affermare che l’esercizio del potere di avocazione rispetta, nel caso di specie, il comma 7 dell’art. 51 CGS CONI, circa l’attività preliminare da compiere prima di poter eventualmente disporre la avocazione. Inoltre, nel caso in esame la Procura generale dello sport non avrebbe potuto rimettere in termini il Procuratore federale, dal momento che il potere di rimessione in termini le è attribuito dal co. 7 dell’art. 51 in caso di superamento della «durata stabilita per le indagini preliminari», mentre nel caso in esame era stato superato il termine per la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini. Peraltro, la rimessione in termini non è, secondo il dettato dell’art. 51, 7° co., un’attività dovuta ma un potere il cui esercizio è rimesso alla valutazione della Procura generale, come denota l’utilizzo del verbo potere («… può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole che comunque non superiore a 20 giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti»). Di tutta l’attività anteriore al provvedimento di avocazione è data pienamente traccia nel provvedimento stesso, indicando precisamente il contenuto degli atti. In particolare l’invito, rivolto alla Procura federale, a far compiere l’accertamento circa la procedibilità dell’azione disciplinare dal Tribunale federale, quindi un invito all’esercizio dell’azione disciplinare non condividendo l’intenzione di archiviare. Si può, pertanto, ritenere che nel caso di specie il provvedimento di avocazione sia motivato anche dalla ritenuta irragionevolezza, da parte della Procura generale, dell’intenzione del Procuratore federale di procedere all’archiviazione, posizione chiaramente manifestata con la nota del 18 maggio 2023, indicata tra i “Considerato che” (e quindi tra i presupposti) del provvedimento di avocazione del 5 giugno 2023. Si può affermare, dunque, che il provvedimento di evocazione nel caso di specie è stato motivato sia sulla base della ritenuta irragionevolezza dell’intenzione di procedere all’archiviazione, sia sulla ravvisata «necessità», secondo quanto si legge nel provvedimento di avocazione, «di procedere ad ulteriori attività di indagine»… Il riferimento, tuttavia, alla ravvisata necessità di compiere ulteriori indagini è utilizzato nel provvedimento di avocazione in modo certamente carente dal punto di vista motivazionale, dal momento che l’art. 51, 6° co., CGS CONI richiede che nel provvedimento di avocazione siano indicate le ragioni specifiche, la concreta omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare; mentre più motivata appare l’indicazione del motivo di ritenuta irragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione, dal momento che la Procura generale indica la necessità che l’accertamento in ordine alla procedibilità dell’azione disciplinare sia svolto dinanzi al Tribunale. Fermo, dunque, che il provvedimento di avocazione trova fondamento, per quanto già chiarito, sia nella ritenuta irragionevolezza dell’intento di procedere all’archiviazione, sia nella ravvisata necessità di procedere ad ulteriori attività di indagine, la circostanza che quest’ultima attività non sia stata dettagliata nel suo contenuto non consente di ritenere illegittimo, alla stregua dell’art. 51, 6° co., CGS CONI, il provvedimento di avocazione. Inoltre, alla luce dei casi di avocazione indicati dall’art. 12 quater, 4° co., Statuto Coni, la necessità di compiere ulteriori indagini non rappresenta di per sé un caso di avocazione se non è riferita all’ipotesi dell’art. 12 quater, 4° co. (primo periodo) Statuto CONI, vale a dire l’avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini oppure la richiesta di proroga degli stessi (ipotesi che nel caso di specie non ricorrevano dal momento che la Procura federale aveva concluso le indagini e ottenuto anche una prima proroga del termine senza richiederne una ulteriore perché aveva maturato l'intenzione di procedere all'archiviazione); o se non è riferita all’ipotesi che «emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare», prevista dal secondo periodo dell’art. 12 quater, 4° co., Statuto Coni. Sembra, in realtà, che nel provvedimento di avocazione il riferimento alla necessità di compiere ulteriori attività di indagine in relazione al procedimento disciplinare sia stato compiuto nel modo generico in cui è compiuto anche dal ricordato art. 52, 1° co., CGS CONI. Quest’ultimo prevede che in tutti i casi in cui è disposta la avocazione, dunque anche quando la avocazione sia stata disposta perché non si concorda con l’intendimento della Procura federale di disporre l’archiviazione, l’applicazione di un Procuratore nazionale dello sport determina il decorso di un nuovo termine (dimidiato) «per il compimento delle indagini preliminari». Nel caso di specie si può affermare che la mancata indicazione nel provvedimento di avocazione della concreta omissione di attività di indagine che espone a pregiudizio la concludenza dell’azione disciplinare, come avrebbe richiesto l’art. 51, 6° co., CGS CONI non determini un vizio motivazionale del provvedimento di avocazione, perché il provvedimento di avocazione è fondato anche sulla ritenuta non ragionevolezza dell’intenzione della Procura federale di disporre l’archiviazione, quale motivo concorrente di avocazione espressamente indicato tra i “considerato che” del provvedimento di avocazione. Inoltre, la circostanza che in concreto dopo l’avocazione non siano state compiute ulteriori indagini da parte del Procuratore Nazionale applicato, oltre che giustificata dall’individuazione, quale fondamento del provvedimento di avocazione, anche della intenzione, non reputata ragionevole dalla Procura generale, di procedere all’archiviazione, non determina l’illegittimità del provvedimento di avocazione anche in forza dell’art. 52, 1° co., CGS CONI. Quest’ultima norma prevede che in tutti i casi di avocazione, quindi anche quando quest’ultima non sia motivata dalla necessità di compiere effettivamente ulteriori indagini, sia comunque attribuito al Procuratore nazionale applicato un nuovo termine (dimidiato) «per il compimento delle indagini preliminari». Ciò consente di ritenere che la ritenuta necessità di compiere «ulteriori attività di indagine», espressamente indicata nel provvedimento di avocazione, possa consistere anche soltanto nella necessità di riesaminare il materiale di indagine già raccolto dalla Procura Federale, senza dover procedere necessariamente a nuove indagini. Ciò concorre a dimostrare che il provvedimento di avocazione non può, in ragione dell’assenza di nuove indagini, essere ritenuto nel caso di specie uno strumento volto ad ottenere un’artificiosa proroga del termine per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, fermo l’auspicio, già manifestato nell’esame della prima questione pregiudiziale, che sia individuato un dies ad quem per l’esercizio del potere di avocazione da parte della Procura Generale dello Sport.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0070/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria n. 68 del 22 novembre 2023

Impugnazione – istanza: –  ASD M.M. Club Sport-Sig. M.M./Procura federale

Massima:… le conseguenze del riscontro di tali profili vizianti nella decisione di primo grado non possono però condurre all’accoglimento della richiesta di annullamento con rinvio al primo giudice……. l’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva valorizza espressamente il profilo rinnovatorio del secondo grado di giudizio, affermando a chiare lettere che, se la decisione di primo grado risulta immotivata, la Corte d’appello decide nel merito. … la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che le ipotesi di rinvio al primo giudice sono del tutto eccezionali e derogatorie nel processo sportivo, improntato come è noto a particolari esigenze di celerità nella definizione dei giudizi. In tal senso le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiarito che “Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 CGS. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non vi stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio” (cfr. n. 9/CFA/2023-2024). Ne consegue che, pur dandosi atto del vizio motivazionale che inficia la decisione di primo grado, la vicenda contenziosa va integralmente rivalutata e decisa in questa sede di appello, senza alcun rinvio al primo giudice.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 00009/CFA del 17 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n.190/TFNSD – 2022-2023 dell’1.06.2023 Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale/sig. L.Z. Massima: La Corte nel riformare la decisione di primo grado che aveva declinato la propria competenza decide nel merito senza rinvio…. al di là dei dubbi che questa Corte federale ha espresso, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023)”.  

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 13 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 1 giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/sig.ra F.M.D.F. e altri

Massima: L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito. Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che la Corte federale “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata una qualsiasi parvenza di contraddittorio. Sennonché nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità del deferimento da parte del giudice di primo grado non corrisponde affatto ad una decisione di mero rito, la decisione avendo in realtà accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l’avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza: si è perciò di fronte ad una vera e propria sentenza di merito che ha escluso la rilevanza dei fatti addebitati ai soggetti e alle società deferite per la pretesa ed erronea inutilizzabilità come prova della sussistenza di indizi di reità della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022. A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento. E ciò al di là dei dubbi espressi, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018).  In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 3 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 43/TFT del 18.05.2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/Sig. D.P. + altri

Massima: L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito. Invero, sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio nel fondamentale interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio. Sennonché nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità del deferimento da parte del giudice di primo grado non corrisponde affatto ad una decisione di mero rito, la decisione avendo in realtà accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l’avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza: si è perciò di fronte ad una vera e propria sentenza di merito che ha escluso la rilevanza dei fatti addebitati ai soggetti e alle società deferite per la pretesa ed erronea inutilizzabilità come prova della sussistenza di indizi di reità della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022. A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento. E ciò al di là dei dubbi che questa Corte federale ha espresso, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto.  Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018).  In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 13 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023 e notificata in data 27.1.2023

Impugnazione – istanza:  – Procura Federale Interregionale/sig. A.M.- A.S.D. Atletico Faiano

Massima: Nella decisione di primo grado non si rinviene, né nel dispositivo né nella parte relativa alle considerazioni di fatto e di diritto, alcuna pronuncia in ordine alla pretesa violazione, indicata nell’atto di deferimento, dell’art. 38, 1° co., C.G.S. da parte del sig. …. E ciò nonostante che i relativi motivi di incolpazione siano, dallo stesso Tribunale Federale Territoriale, ricordati nella parte in fatto della decisione (nella ricostruzione del fatto si richiama espressamente l’atto di deferimento e la ritenuta violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S., così come è descritta la pretesa condotta violenta attribuita al sig. …). Allo stesso modo non si rinviene alcun riferimento, nel dispositivo e nella motivazione della decisione di primo grado, alla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano, qualificata, sia nella decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale sia nel reclamo sollevato dalla Procura Federale Interregionale, come fattispecie di responsabilità oggettiva per la quale la Procura richiede, nel reclamo qui in esame, che sia irrogata alla A.S.D., previo accertamento della responsabilità disciplinare del sig. …, la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00). Si riscontrano, dunque, alla luce dei motivi di reclamo e del contenuto della pronuncia di riforma auspicata dalla Procura con l’atto di reclamo, due omissioni di pronuncia, relative: 1) al deferimento del sig. … per la pretesa violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S.; 2) e alla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano. Le omissioni di pronuncia riscontrate nella decisione del Tribunale Federale Territoriale rappresentano una palese violazione, da parte della decisione di primo grado, del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 Codice di procedura civile. Un principio che trova piena applicazione nella giustizia sportiva, in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, 6° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI (e la cui violazione è chiaramente distinta dalla violazione del principio della corrispondenza tra contestazione e decisione, che presuppone invece l’esistenza di una pronuncia, sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa, cfr. CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021). Pertanto il Collegio, rilevato che l’organo di giustizia di primo grado non ha provveduto su tutte le domande ( rectius: su tutti i capi di deferimento), in applicazione dell’art. 106, 2° co., C.G.S., accogliendo il motivo di reclamo della Procura, deve riformare la decisione di primo grado e decidere nel merito le domande il cui esame è stato omesso dal primo giudice.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0096/CFA del 22 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 144/TFN SD del 12.5.2022

Impugnazione – istanza: sig. C.A.D.S.D.S.-sig. M.S.P./Divisione Calcio a 5

Massima:….Il Collegio non ritiene tuttavia di disporre la regressione processuale prevista dall’art. 106, comma 2, CGS FIGC, sia perché il primo giudice, pur formulando espressamente una declaratoria di inammissibilità, ha comunque deciso i ricorsi anche nel merito, sia perché la difesa dei reclamanti, nella discussione orale, ha espressamente chiesto la decisione nel merito facendo così preventiva acquiescenza. A tali considerazioni - comunque dirimenti - va aggiunta qualche perplessità di carattere generale sulla portata della disposizione contenuta nell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “La Corte federale di appello […] se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.”. La disposizione è identica a quella contenuta sub art. 37, comma 4, del Codice previgente. E’ noto che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Il Legislatore federale - in via generale - ha privilegiato quest’ultima prospettiva, limitando le ipotesi di rinvio al primo giudice, visto che nel processo sportivo le esigenze di celerità devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va però espressa qualche riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). E ciò perché, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale eventuale modifica normativa va quindi segnalata al Legislatore federale.

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