Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 301/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022, recante l’applicazione della sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro alla società Ternana Calcio s.p.a. in relazione alla gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022

Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio s.p.a.

Massima: L’art. 6 comma 1 del Codice di giustizia sportiva (di seguito anche Codice) nel perimetrare l’ambito operativo dell’istituto cd. della responsabilità diretta si limita, infatti, a prevedere che “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.  La piana lettura della disposizione in argomento riflette con immediatezza la chiara attitudine della norma ad intercettare, a fini punitivi, rispetto al ventaglio degli illeciti previsti, qualsivoglia condotta sanzionata dall’ordinamento sportivo siccome in rapporto di distonia con i suoi precetti. L’unico profilo selettivo che filtra il meccanismo di diretta imputazione in capo alle società degli addebiti accertati involge, infatti, esclusivamente il versante soggettivo della qualità dell’autore dell’infrazione, occorrendo che la contestazione inerisca ad un comportamento posto in essere da chi, ai sensi delle norme federali, può fruire di una qualificata legittimazione rappresentativa idonea ad accreditare un rapporto di immedesimazione organica tra autore della condotta e il singolo sodalizio sportivo. Solo in siffatte evenienze l’illecito, siccome direttamente riferibile alla società, comporta una reazione punitiva a carico dell’Ente per fatto proprio. Nel caso che ci occupa, le violazioni ascritte al Presidente …., rappresentante legale della Società Ternana Calcio s.p.a., circostanza qui non in contestazione, valgono, dunque, ad integrare, di per se stesse, la responsabilità diretta (ex art. 6 comma 1 del Codice) della società.

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