C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 31/10/2019 – Delibera – MONTE SAN GIOVANNI – S.SUSANNA
MONTE SAN GIOVANNI - S.SUSANNA
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 109 del 17.10.2019 - Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società MONTE SAN GIOVANNI con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore COLARIETI Gabriele (S.SUSANNA) in quanto squalificato per una gara effettiva recidività in IV ammonizione come risulta dal C.U. n. 431 del 23.05.2019 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS; - il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 431 del 23.05.2019 per una gara effettiva IV ammonizione - considerato che la squalifica, ai sensi dell'art.21 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale - Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del Calciatore COLARIETI Gabriele alla gara in oggetto Visto l'art. 21 comma 2 lett. A del CGS PQM DELIBERA - di accogliere il ricorso proposto dalla società MONTE SAN GIOVANNI - di irrogare alla Società POL.S.SUSANNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore DI MUZIO Luca (S.SUSANNA) fino al 08.011.2019 - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore COLARIETI Gabriele (S.SUSANNA) Nulla per il contributo.