C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 08/11/2019 – Delibera – FONTE MERAVIGLIOSA – FIUMICINO 1926
FONTE MERAVIGLIOSA - FIUMICINO 1926
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 123 del 30.10.2019 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società FIUMICINO 1926 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa è stato inserito in distinta con la maglia n. 10 i calciatore VENDER Valerio (FONTE MERAVIGLIOSA) nato a Roma il 25.7.2003. Il dirigente della società FIUMICINO 1926, a fine gara, faceva notare all'arbitro che in campo è stato - schierato con il n. 10 il calciatore VENDER Alessandro nato a Roma il 3.8.2001 per l'effetto ai sensi dell'art. 10 comma 6/a del CGS chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, sentito l'arbitro designato si rileva che la società FONTE MERAVIGLIOSA ha trascritto in distinta erroneamente il calciatore VENDER Valerio, però ha trascritto i documenti (patente di guida) del calciatore VENDER Alessandro attraverso il quale l'arbitro lo ha identificato. Pertanto la gara ha avuto regolare svolgimento e quindi trattasi di mero errore. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società FIUMICINO 1926 b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: FONTE MERAVIGLIOSA - FIUMICINO 1926 3 - 0 c) di comminare alla società FONTE MERAVIGLIOSA l'ammenda di euro 100.00 per errata compilazione della distinta d) di inibire il Sig. RAMUNDO Massimo (FONTE MERAVIGLIOSA) fino al 14.11.2019. Il contributo va incamerata.