C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 248 del 23/01/2020 – Delibera – ATLETICO LARIANO 1963 – REAL ROCCA DI PAPA

ATLETICO LARIANO 1963 - REAL ROCCA DI PAPA

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 193 del 12.12.2019 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società REAL ROCCA DI PAPA con il quale si deduce che l'arbitro designato al 23' del secondo tempo avrebbe sospeso la gara sul risultato di 3 - 2 a favore dell'ATLETICO LARIANO 1963. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara anche perchè, asserisce la reclamante, nessuno dei calciatori creava situazione di pericolo o minacciosa all'arbitro per la sua incolumità. Il ricorso è infondato. Esaminati gli atti Ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova risulta che al 22' del secondo tempo tesserati della società REAL ROCCA DI PAPA accerchiavano e minacciavano l'arbitro. Questi individuava i calciatori FARROTTI Luca - DE ANGELIS Alessandro - CALCAGNI Nicola che considerava espulsi. Considerato che al 13' del secondo tempo l'arbitro aveva espulso al n. 2 del REAL ROCCA DI PAPA al 16' del secondo tempo il calciatore MOLINARI Riccardo REAL ROCCA DI PAPA, pertanto la squadra rimaneva in campo con soli 6 calciatori partecipanti al gioco. L'arbitro in osservanza alla norma vigente sospendeva definitivamente la gara al 23' del secondo tempo sul seguente punteggio: ATLETICO LARIANO 1963 - REAL ROCCA DI PAPA 3 - 2. Dagli atti ufficiali risulta che sostenitori della società REAL ROCCA DI PAPA tenevano nei confronti dell'arbitro comportamento gravemente offensivo. Inoltre, persona riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi minacciava l'arbitro e teneva nei suoi confronti atteggiamento intimidatorio. In virtù a quanto sopra, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla società REAL ROCCA DI PAPA. Ai sensi dell'art. 10 del CGS DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società REAL ROCCA DI PAPA b) di infliggere alla società REAL ROCCA DI PAPA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 300,00 I provvedimenti disciplinari per quanto in atti sono stati pubblicati sul C.U. n. 193 del 12.12.2019. Il contributo va addebitato.

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