C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 248 del 23/01/2020 – Delibera – CASTEL GIUBILEO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI

CASTEL GIUBILEO - CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI

Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CASTEL SANT'ELIA L. GRAZIOSI con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto nel corso della gara la Società CASTEL GIUBILEO avrebbe sostituito il calciatore nº 2 CUZZIOL Stefano nato il 20.2.1996 con il nº 17 MISINO Edoardo nato il 22.11.1992. Per effetto di tale sostituzione, che la Società CASTEL GIUBILEO risultava in campo solo con due calciatori fuori quota. Pertanto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, e come affermato dalla Società CASTEL GIUBILEO nel formulare le proprie controdeduzioni, questa conferma l'errore effettuato nelle sostituzioni. Risulta che al 35º del II tempo la Società CASTEL GIUBILEO ha sostituito il calciatore CUZZOL Stefano (nato il 20.2.1996) con il nº 17 MISINO Edoardo (nato il 22.11.1992). Così trasgredendo quanto previsto dal C.U. nº 1 del 4.7.2019. In virtù all'art. 10 del CGS. DISPONE - di accogliere il ricorso proposto dalla Società CASTEL SAN'ELIA L. GRAZIOSI - di infliggere alla Società CASTEL GIUBILEO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. Il contributo va accreditato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it