T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 01/07/2022 N. 8962

Pubblicato il 01/07/2022

N. 08962/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13846/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Marini, Alberto Porzio, Sara Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Walter Marini in Roma, viale Bruno Buozzi 49;

contro

C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum: Associazione Iafa - Italian Association Of Football Agents, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Floris, Giuseppe -OMISSIS-, Gianluca D'Angelo, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza n. 42;

per l'annullamento

della comunicazione di diniego della richiesta di iscrizione del ricorrente al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del 30 luglio 2019 emessa dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi, notificata il 30 luglio 2019;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 29 ottobre 2019 e depositato il successivo 12 novembre, il sig. -OMISSIS-  ha impugnato il diniego della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del 30 luglio 2019 emessa dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi.

Avverso il predetto provvedimento ha articolato vari motivi di doglianza deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili ed, in subordine, sollevando questione di legittimità costituzionale, dell’articolo 1, comma 373, della Legge di Bilancio.

Il 29 novembre 2019 si è costituito il CONI.

Il 6 dicembre 2019 l’Associazione IAFA (Italian Association of Football Agents) ed il sig. -OMISSIS-, anche nella sua qualità di agente, hanno depositato atto di intervento ad opponendum.

Il 14 dicembre 2019 il CONI ha depositato memoria con cui controbatte alle doglianze della ricorrente.

In pari data la IAFA con memoria, con la quale si è costituito anche il sig. -OMISSIS-, ha resistito nel merito dei motivi di ricorso.

Con ordinanza n. 8371 del 19 dicembre 2019 il Tribunale respinge la richiesta misura cautelare.

Il 18 maggio 2022 il ricorrente deposita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a fronte delle pronunce e delle implementazioni normative e regolamentari intervenute in questa materia, con richiesta di compensazione delle spese.

Con nota, depositata il 16 giugno 2022, il CONI chiede il passaggio in decisione del ricorso per la declaratoria di improcedibilità dello stesso con compensazione delle spese.

Con nota di pari data gli interventori insistono nel chiedere il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese con aggravio per lite temeraria, ex art. 26 c.p.a., ed ex art. 96 c.p.c..

Il 20 giugno 2022 parte ricorrente deposita note d’udienza con le quali eccepisce la tardività del deposito di un secondo atto di intervento e controdeduce alle eccezioni e richieste degli interventori.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile.

Quanto alla opposizione espressa dagli interventori alla declaratoria di improcedibilità, si rileva che la giurisprudenza nettamente prevalente, condivisa dal Collegio, ha ripetutamente affermato (cfr. Cons. St., IV, 2. 11. 2004 n. 7092; id., 23. 9. 2004 n. 6225; id., 27. 4. 2004 n. 2551; id., 13. 10. 2003 n. 6191; C.G.A.R.S 13. 10. 2003 n. 6191) che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, fatta dal ricorrente a mezzo dei propri difensori, comporta l'improcedibilità del ricorso, non potendo, in tal caso, il giudice, in omaggio al principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo, valutare detta circostanza e decidere nel merito della controversia.

E’, infatti, ormai recepito in giurisprudenza il principio secondo cui, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia di improcedibilità del ricorso, in conformità alla dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 08/04/2021, n.2866

Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario
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