T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 01/07/2022 N. 8976

Pubblicato il 01/07/2022

N. 08976/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13832/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13832 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dal Molin, Vittorio Rigo, Giulio Campora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Dal Molin in Roma, viale Bruno Buozzi, 49;

contro

C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum: Associazione Iafa - Italian Association of Football Agents, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Floris, Gianluca D'Angelo, Giuseppe -OMISSIS-, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza n. 42;

per l'annullamento

della comunicazione di diniego della richiesta di iscrizione della ricorrente al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del 5 agosto 2019 emessa dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto l’atto d’intervento della IAFA e dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 30 ottobre 2019 e depositato il successivo 12 novembre, la sig.ra -OMISSIS-  ha impugnato il diniego della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del 5 agosto 2019 emessa dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi.

Avverso il predetto provvedimento ha articolato vari motivi di doglianza, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili ed, in subordine, sollevando questione di legittimità costituzionale, dell’articolo 1, comma 373, della Legge di Bilancio.

Il 29 novembre 2019 si è costituito il CONI.

Il 6 dicembre 2019 l’Associazione IAFA (Italian Association of Football Agents) ha depositato atto di intervento ad opponendum.

Il 14 dicembre 2019 il CONI ha depositato memoria con cui controbatte alle doglianze della ricorrente.

In pari data la IAFA ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente, per la situazione di incompatibilità nella quale verserebbe, e ha resistito nel merito dei motivi di ricorso.

Con ordinanza n. 8276 del 18 dicembre 2019 il Tribunale respinge la richiesta misura cautelare.

Il 9 marzo 2021 il difensore, avv. -OMISSIS-, deposita la rinuncia al mandato indirizzata alla sig.ra -OMISSIS-.

Il 19 maggio 2022 la ricorrente deposita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a fronte delle pronunce e delle implementazioni normative e regolamentari intervenute in questa materia, con richiesta di compensazione delle spese.

Con nota, depositata il 16 giugno 2022, il CONI chiede il passaggio in decisione del ricorso per la declaratoria di improcedibilità dello stesso con compensazione delle spese.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la mancata opposizione della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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