T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 12/07/2022 N. 9516

Pubblicato il 12/07/2022

N. 09516/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07866/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7866 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pisanelli, 2;

nei confronti

-OMISSIS-., non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento:

- del -OMISSIS-e delle motivazioni pubblicate con-OMISSIS-del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal -OMISSIS-;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:

- del -OMISSIS-/Presidenza (richiamato nell'avviso pubblico del Sindaco di -OMISSIS-del 13 agosto 2021 doc. A) con il quale il Presidente della FIGC – accogliendo la richiesta formulata dal -OMISSIS-(che non si conosce) - ha concesso l'opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale di una società in rappresentanza del Comune di -OMISSIS-, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 52 comma 10 -OMISSIS- entro il 24 agosto 2021, in -OMISSIS-., nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, -OMISSIS-, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società -OMISSIS- nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa nel caso di mancato accoglimento delle istanze cautelari;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:

per l'accertamento del titolo/diritto, della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie C 2021/2022, in accoglimento del Ricorso principale, o in subordine, come richiesto con Ricorso per motivi aggiunti, a partecipare al Campionato Serie D, ed anche in ottemperanza -OMISSIS-che ha rilevato in parte qua l'illegittimità dell'art. 52, co. 10, -OMISSIS- nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società -OMISSIS- nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente al Campionato Lega Pro stagione sportiva 2021/2022 nonché per l'inosservanza/inottemperanza/ violazione dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR e comunque per l'ammissione al campionato Serie D della società senza fare ricorso alla procedura ex art. 52, co. 10, -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e di C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, -OMISSIS-, premette di essersi aggiudicata -OMISSIS-(di cui alla -OMISSIS-), -OMISSIS-.

Aggiudicatasi l’asta fallimentare, la società odierna ricorrente ha inoltrato istanza di affiliazione alla FIGC ed ha successivamente comunicato alla Federazione il pagamento di tutti i debiti sportivi, per un ammontare pari a circa € 1.400.000,00, e delle cartelle esattoriali emesse -OMISSIS-.

La FIGC, riscontrato l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 52 -OMISSIS- per l’attribuzione del titolo sportivo, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale 260/A, con il quale ha trasferito all’odierna ricorrente “-OMISSIS- così come risultante dagli atti mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione dalla società fallita.”

La ricorrente ha pertanto inoltrato richiesta di iscrizione al Campionato di Serie C 2021/2022, che tuttavia è stata -OMISSIS- la quale ha contestato la liceità dei pagamenti effettuati dalla -OMISSIS- a mezzo di compensazione.

Quest’ultima ha dunque presentato ricorso avverso la decisione dinanzi alla FIGC, che ha disposto di non concedere alla -OMISSIS-; decisione quest’ultima confermata a seguito del ricorso effettuato dalla -OMISSIS- dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. -OMISSIS-), oggetto del presente gravame.

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduce, con il presente ricorso, le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione di legge – difetto di motivazione;

2. Violazione del principio del legittimo affidamento – travisamento dei fatti- falsa applicazione di legge;

3. Violazione del principio del contraddittorio – falsa applicazione di legge;

4. Eccesso/abuso di potere;

5. Omessa pronuncia.

In sostanza, la ricorrente lamenta che la FIGC - la quale aveva già valutato la regolarità dei pagamenti effettuati in sede di concessione del titolo sportivo - solo successivamente, in sede di valutazione della domanda di iscrizione al campionato, ne aveva messo in discussione la validità, violando il legittimo affidamento della ricorrente - che nel frattempo aveva affrontato ingenti spese per completare l’iscrizione - e senza concederle la possibilità di non pagare i debiti, garantendo in alternativa il pagamento con una fideiussione, come previsto dalle -OMISSIS-.

Peraltro, secondo la prospettazione della ricorrente, i pagamenti contestati erano soggetti alla sospensione prevista dalle norme statali (decreto Sostegni), oltre ad essere stati effettivamente eseguiti e valutati positivamente dall’Agenzia delle Entrate (che aveva rilasciato quietanza liberatoria).

In particolare, la ricorrente evidenzia che il -OMISSIS-, è stato conosciuto solo pochi giorni prima dell’iscrizione ed in ogni caso lo stesso doveva ritenersi assoggettato alle proroghe concesse dalla legislazione emergenziale, non potendosi pertanto considerare scaduto. Peraltro, la ricorrente sostiene che la FIGC aveva già riconosciuto le posizioni come saldate in sede di attribuzione del titolo sportivo, creando nel club un legittimo affidamento, successivamente frustrato dal comportamento della Federazione, che aveva indebitamente sindacato le modalità di adempimento del debito da parte della società.

Infine, la ricorrente lamenta il difetto di pronuncia della sentenza del Collegio di Garanzia CONI, in relazione alla possibilità - più volte prospettata dalla società - di avvalersi della previsione dell’art. 52 -OMISSIS-, norma che consente ai club interessati ad acquisire il titolo sportivo di presentare fideiussione a garanzia del pagamento dei debiti.

Si è costituita la FIGC, prendendo specificamente posizione sui motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.

In particolare, la Federazione ha controdedotto che la società ricorrente, pur avendo conseguito il titolo sportivo, non ha assolto agli adempimenti previsti dal punto 11) della lettera C) del Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, poiché ha tentato di estinguere l’obbligo contributivo mediante una modalità (accollo da parte di soggetto terzo) non ammessa dall’ordinamento, come peraltro fatto presente a più riprese dall’INPS.

Quanto alla soggezione del debito alle proroghe concesse dalla legislazione emergenziale per aiutare i contribuenti in difficoltà, la FIGC ha evidenziato che, per poterne usufruire, la società avrebbe dovuto depositare la relativa documentazione entro il termine perentorio del 28 giugno, come chiaramente indicato nel dal punto 11) della lett. c) del sistema delle Licenze Nazionali, adempimento quest’ultimo che non era stato effettuato.

Quanto alla possibilità, per la-OMISSIS-, di svolgere ulteriori “controlli” relativamente ai requisiti richiesti dal sistema delle licenze nazionali, una volta soddisfatti i requisiti prescritti dalle norme federali per il rilascio del titolo sportivo, la Federazione evidenzia la differenza e la non sovrapponibilità tra “-OMISSIS-”. In particolare, nel caso di specie, la Federazione aveva prima affiliato la-OMISSIS-- anche alla luce del parere positivo espresso dalla -OMISSIS-. - e poi, riscontrando il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, non l’aveva ammessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Si è costituito il C.O.N.I., chiedendo la reiezione del gravame e confermando la legittimità del diniego di iscrizione, in quanto la società ricorrente aveva estinto i debiti contributivi riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo settembre 2020-febbraio 2021 a mezzo di compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi, modalità quest’ultima da ritenersi non ammessa.

Inoltre, il Comitato olimpico ha evidenziato come i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio siano sempre perentori, non potendo in nessun caso essere superati, pena la violazione della par condicio tra gli aspiranti all’ammissione ed al fine di assicurare la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio dei campionati.

Per tale ragione, a parere del C.O.N.I., la circostanza che la ricorrente potesse avvalersi, nei confronti dell’Istituto previdenziale creditore, di eventuali proroghe legislative, non implicava l’automatico slittamento del termine perentorio stabilito dalla normativa federale.

In relazione agli ulteriori motivi di censura, il CONI ha dedotto che l’attribuzione del titolo sportivo ai fini dell’affiliazione e la concessione della -OMISSIS-ai fini dell’iscrizione ai Campionati di categoria costituiscono fattispecie del tutto distinte, assoggettate a diversi procedimenti di verifica scanditi da diversi termini temporali e disciplinate da differenti normative, con la conseguenza che l’acquisizione del titolo sportivo non può aver comportato alcun affidamento nella società ricorrente circa il diritto di ottenere, in seguito, la -OMISSIS-per la partecipazione al campionato di categoria.

Infine, il Comitato resistente ha ribadito che, in ambito contributivo, non vi è alcuna disposizione normativa che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta un’estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto, atteso che l’art. 17 D.Lgs 241/1997 esclude la legittimità dell’operato di quanti abbiano pagato un’obbligazione contributiva mediante l’intervento di un terzo che, a seguito della sottoscrizione di un contratto di accollo, abbia estinto il medesimo debito portando in compensazione un credito di imposta.

Con -OMISSIS-e con successiva -OMISSIS-il Collegio ha respinto la richiesta di misure cautelari formulata dalla ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il sopraggiunto -OMISSIS-/Presidenza, con il quale il Presidente della FIGC – accogliendo la richiesta formulata dal -OMISSIS-- ha concesso l’opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale di una società in rappresentanza del Comune di -OMISSIS-, avvalendosi della procedura prevista dall’art. 52 comma 10 delle -OMISSIS-, in conseguenza del mancato riconoscimento della licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C della società -OMISSIS-.

La -OMISSIS-ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell’art. 52, comma 10, delle -OMISSIS-, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato, con conseguente richiesta risarcitoria.

In particolare, la ricorrente ha precisato che nelle more del presente giudizio (in data 10.08.2021) la FIGC, in accoglimento della richiesta del Sindaco del Comune di -OMISSIS-, aveva concesso l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle -OMISSIS-, di iscrivere al Campionato una società in rappresentanza del Comune.

Pertanto, in data 13 agosto 2021, il Comune di -OMISSIS-aveva pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società sportiva in rappresentanza della città di -OMISSIS-al campionato di serie D 2021/2022, nel quale veniva dato termine fino al 18 agosto ai soggetti interessati per inviare la propria manifestazione di interesse.

Tali provvedimenti sono stati pertanto ritenuti lesivi del diritto della ricorrente di poter partecipare al Campionato di Serie C e di Serie D quale società in rappresentanza della città di -OMISSIS-, unica titolare del diritto di utilizzare marchio, colori e denominazione-OMISSIS-, nonché assegnataria del titolo sportivo, mai revocato.

A fondamento del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha quindi posto le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 10 delle -OMISSIS- - Eccesso di potere per manifesta illogicità - Contraddittorietà della normativa, in quanto la stessa non consente -OMISSIS-, facendo applicazione di un automatico divieto che non tiene conto di tutti gli investimenti fatti per acquistare il titolo sportivo e per partecipare al campionato (nel caso di specie superiori ai 3 milioni di euro).

La F.I.G.C. si è opposta anche al ricorso per motivi aggiunti, deducendo che l’impugnazione dell’art. 52, comma 10 delle N.O.I.F., direttamente innanzi al TAR con il ricorso per motivi aggiunti, deve ritenersi inammissibile per violazione della pregiudiziale sportiva.

In aggiunta, la Federazione ha dedotto l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, evidenziando che l’art. 52, comma 10 delle N.O.I.F.., diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, non preclude alla stessa la possibilità di manifestare il proprio interesse ad essere ammessa al Campionato Nazionale Dilettanti.

Con l’ordinanza n.-OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla A.S. -OMISSIS-, mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla FIGC, sul rilievo che la sopravvenuta ammissione, per autonoma ragione, della ricorrente al Campionato di Serie D elide ogni ragione di danno prospettata dalla Federazione.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha agito per l’accertamento del proprio diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie C 2021/2022, in accoglimento del ricorso principale, ovvero, in subordine, come richiesto con il ricorso per motivi aggiunti, a partecipare al Campionato Serie D, anche in ottemperanza all’ordinanza cautelare n.-OMISSIS- resa da questo TAR in data settembre 2021, instando per il risarcimento dei danni conseguenti.

Con tale secondo gravame aggiuntivo la ricorrente ha rappresentato di aver chiesto di essere iscritta al campionato Serie D con comunicazione formale del 8 settembre 2021, a seguito della sopra indicata ordinanza collegiale nr. 2021/04615, con la quale il Tribunale aveva sospeso l’art. 52 delle N.O.I.F., nella parte in cui la disposizione non prevede che venga preventivamente richiesto “alla società titolare del Titolo Sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato Serie D”.

A seguito di tale richiesta la FIGC aveva attivato la procedura ex art. 52, comma 10 delle -OMISSIS-, comunicando al Comune di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati. L’ente locale aveva quindi invitato le società aspiranti a rappresentare la città a depositare i documenti richiesti dalla Federazione; in particolare tale richiesta era stata rivolta alla -OMISSIS- odierna ricorrente, ed all’Unione Sportiva -OMISSIS- 1923 SSD s.r.l..

Tanto premesso, la società ricorrente rappresenta di aver immediatamente contestato alla FIGC l’avvio della procedura ex art. 52, co. 10 delle -OMISSIS-, senza tenere conto dell’ordinanza del TAR, promuovendo una procedura concorsuale tra più partecipanti, invece di riconoscere alla -OMISSIS- un titolo preferenziale.

Tuttavia, la ricorrente precisa di essere stata comunque iscritta al Campionato di Serie D e di averlo disputato.

Ciò posto, la ricorrente lamenta di aver subito ingenti danni sia a causa della mancata ammissione al campionato Serie C, sia a causa della mancata corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva disposto l’ammissione in Serie D.

In particolare, il danno lamentato dalla ricorrente viene individuato nei mancati introiti derivanti dalla perdita della qualifica di società professionistica e dalla retrocessione in categoria inferiore, con pregiudizio da quantificare in corso di causa.

Quanto ai danni derivanti dalla mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare, gli stessi sarebbero derivati dalla non necessaria applicazione della procedura ex art. 52, comma 10 delle -OMISSIS-, che aveva comportato l’applicazione del versamento di un contributo economico necessario per l’iscrizione al campionato dilettantistico di € 350.000,00.

In particolare, secondo le prospettazioni della ricorrente, l’accesso al campionato dilettantistico avrebbe dovuto essere riconosciuto “di diritto” al Club escluso dal professionismo, senza attivazione della procedura di cui all’art. 52 -OMISSIS- e senza pagamento del un contributo economico a fondo perduto.

Il C.O.N.I. e la F.I.G.C. si sono opposti alle richieste risarcitorie formulate dalla ricorrente - successivamente quantificate nella somma di € 1.882.353,79 - in assenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile e, in ogni caso, in quanto sprovviste di prova.

Il ricorso introduttivo è infondato. Il primo ricorso per motivi aggiunti è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte infondato. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.

I motivi posti a fondamento del ricorso principale concernono, innanzitutto, la violazione del legittimo affidamento della ricorrente circa la regolarità dei pagamenti effettuati in sede di concessione del titolo sportivo e la mancata concessione della possibilità di garantire il pagamento dei debiti mediante fideiussione, come previsto dalle -OMISSIS-.

Secondo la prospettazione della ricorrente, i pagamenti contestati erano soggetti alla sospensione prevista dalle norme statali (decreto Sostegni), oltre ad essere stati effettivamente eseguiti e valutati positivamente dall’Agenzia delle Entrate (che aveva rilasciato quietanza liberatoria).

La Federazione resistente si è opposta alle argomentazioni avversarie, evidenziando che la ricorrente, pur avendo conseguito il titolo sportivo, non aveva assolto agli adempimenti previsti dal punto 11) della lettera C) del Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, poiché aveva tentato di estinguere l’obbligo contributivo mediante accollo da parte di soggetto terzo, da considerarsi modalità non ammessa (come confermato dall’INPS).

Peraltro, la FIGC ha eccepito l’inapplicabilità della disciplina prevista dalla legislazione emergenziale per aiutare i contribuenti in difficoltà, non avendo la ricorrente depositato la relativa documentazione entro il termine perentorio del 28 giugno (come previsto dal punto 11) della lett. c) del sistema delle Licenze Nazionali).

Anche il CONI si è attestato su di una linea difensiva similare a quella della Federazione, censurando la modalità di estinzione del debito contributivo utilizzata dalla ricorrente (compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi) e richiamando la perentorietà dei termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prodromici all'iscrizione ai campionati di calcio, con conseguente impossibilità di invocare eventuali proroghe legislative nell’adempimento delle obbligazioni.

Sotto altro profilo, anche il CONI ha evidenziato la differenza tra l’attribuzione del titolo sportivo ai fini dell’affiliazione e la concessione della -OMISSIS-ai fini dell’iscrizione ai Campionati di categoria, che risultano assoggettate a diversi procedimenti di verifica, scanditi da diversi termini temporali e disciplinate da differenti normative, con la conseguenza che l’acquisizione del titolo sportivo non può comportare alcun affidamento nella società ricorrente circa il diritto di ottenere, in seguito, la -OMISSIS-per la partecipazione al campionato di categoria.

Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso siano infondati e vadano respinti per le seguenti ragioni.

Emerge dagli atti che la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Comunicato Ufficiale n. 253/21 del 21.5.21, ha diramato il Sistema delle Licenze per l’ammissione al Campionato di calcio di Serie C della stagione sportiva 2021/22, prevedendo, tra i vari requisiti ed adempimenti, l’onere, a carico delle società, di assolvere il pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti sino alla mensilità di maggio 2021 compresa, “entro il termine perentorio del 28 giugno 2021”.

Nel successivo -OMISSIS-, la FIGC ha effettivamente deliberato l’affiliazione della società -OMISSIS-, ma ha chiaramente affermato l’obbligo, per la stessa, di garantire il rispetto dei criteri previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della concessione della -OMISSIS-per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022.

La società ricorrente non ha assolto agli oneri sopra indicati per l’ammissione al Campionato di calcio di Serie C della stagione sportiva 2021/22.

Infatti, la modalità di estinzione dei debiti contributivi riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, per mezzo di compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi, non risulta idonea a soddisfare il requisito imposto dal Sistema delle Licenze.

Sul punto deve infatti osservarsi che la modalità di estinzione utilizzata dalla ricorrente (compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi) non è prevista dall’ordinamento come valida forma di estinzione del debito contributivo, perché non prevista da alcuna norma, a differenza dell’accollo del debito di imposta espressamente autorizzato dall’art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000, come riconosciuto anche dall’INPS, espressamente interpellato dalla C.O.V.I.Soc. sul punto.

Ne consegue che la società ricorrente non ha soddisfatto il requisito previsto dal sistema delle licenze, avendo utilizzato una modalità di estinzione dell’obbligazione contributiva non prevista e, dunque, inidonea ad integrare il requisito sostanziale di affidabilità, previsto dal suddetto sistema, per l’ammissione al Campionato di calcio di Serie C.

Alla luce di tali fatti, risulta pertanto legittima l’esclusione dal Campionato, non avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza di una situazione economico finanziaria idonea a sostenere gli impegni economici conseguenti all’iscrizione, risultando la stessa non libera da situazioni debitorie ancora aperte e, comunque, idonee a creare incertezza sui futuri adempimenti.

Né la ricorrente avrebbe avuto titolo a pretendere una dilazione rispetto al termine perentorio del 28.06.2021, previsto dal Sistema delle Licenze.

Quanto alla perentorietà del termine, la stessa si ricava agilmente:

- dal tenore letterale del sopra citato Manuale per le Licenze;

- dalla ratio giustificatrice del termine, rappresentata dalle esigenze organizzative della Federazione, connesse con il regolare svolgimento del campionato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2006, n. 6083 Lazio Sez. 1 ter, sent. n. 7529/19) e dal necessario rispetto del principio della par condicio delle società partecipanti al campionato.

Quanto all’inidoneità delle disposizioni previste dal Decreto Sostegni a determinare uno slittamento del termine, si osserva che, laddove la ricorrente avesse effettivamente inteso utilizzare le agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale citata, ovvero di altra, avrebbe dovuto rappresentarlo entro il termine di scadenza previsto, a pena di decadenza, dal più volte citato art. 11) della lett. c) del sistema delle Licenze Nazionali, come di fatto non avvenuto nel caso di specie.

A margine, va pure rilevato che, laddove la ricorrente avesse ritenuto illegittimo il sistema di adempimenti o di termini imposto dal Sistema delle Licenze, avrebbe dovuto impugnarlo, anziché limitarsi a contestare la perentorietà dei termini ivi stabiliti dopo la scadenza,e senza aver nemmeno attivato le possibilità che la disposizione federale ha offerto alle Società, in caso di transazioni o rateizzazioni.

Le medesime considerazioni devono essere riferite anche alle censure relative al difetto di pronuncia in relazione alla possibilità di presentare fideiussione a garanzia del pagamento dei debiti sportivi.

Innanzitutto, la modalità alternativa indicata dalla ricorrente si riferisce al procedimento relativo all’attribuzione del titolo sportivo e non a quello relativo alla concessione della Licenza Nazionale.

In disparte tale preliminare - e tuttavia assorbente - considerazione, deve pure rilevarsi che tale possibilità, in vero, appare radicalmente preclusa dal più volte citato Sistema delle Licenze, né la Federazione avrebbe potuto derogarvi in favore della sola ricorrente, pena la frustrazione del superiore principio di par condicio che deve governare tutte le procedure di iscrizione ai campionati sportivi.

Anche i motivi di gravame relativi all’asserita violazione del legittimo affidamento sono infondati.

Sul punto, oltre a rilevare che il -OMISSIS- richiama chiaramente l’obbligo di garantire il rispetto dei criteri previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della concessione della -OMISSIS-per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, deve pure censurarsi la tesi dell’assimilazione del procedimento di attribuzione del titolo sportivo ai fini dell’affiliazione a quello relativo alla concessione della -OMISSIS-ai fini dell’iscrizione ai campionati di categoria.

Si tratta, all’evidenza, di fattispecie del tutto distinte: la prima consente alla società di acquisire il complesso di diritti ed obblighi previsti dall’ordinamento sportivo, mentre con la seconda la società è ammessa a partecipare al campionato di categoria.

Ne consegue che l’attribuzione del titolo sportivo non comporta anche un giudizio positivo di affidabilità in merito alla successiva procedura di verifica finalizzata alla concessione della Licenza, disciplinata da norme diverse, dirette a far emergere requisiti - anche di affidabilità economico/finanziaria - necessari per l’ammissione ai campionati: requisiti che nel caso di specie la ricorrente ha documentalmente dimostrato di non possedere.

In definitiva, il ricorso principale va respinto, in quanto infondato, dovendosi per l’effetto respingere anche le richieste risarcitorie inerenti alla mancata iscrizione della ricorrente al Campionato di Serie C.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25.08.2021, la -OMISSIS- ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell’art. 52, comma 10, delle -OMISSIS-, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedono la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo campionato, con conseguente richiesta risarcitoria.

In particolare, la ricorrente ha precisato che nelle more del presente giudizio (in data 10.08.2021) la FIGC, in accoglimento della richiesta del Sindaco del Comune di -OMISSIS-, aveva concesso l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle -OMISSIS-, di iscrivere al Campionato Interregionale una società in rappresentanza del Comune.

Pertanto, in data 13 agosto 2021, il Comune di -OMISSIS-aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società sportiva in rappresentanza della città di -OMISSIS-al campionato di serie D 2021/2022.

Tali provvedimenti sono stati ritenuti lesivi del diritto della ricorrente di poter partecipare al Campionato di Serie C e di Serie D quale società in rappresentanza della città di -OMISSIS-, unica titolare del diritto di utilizzare marchio, colori e denominazione-OMISSIS-, nonché assegnataria del titolo sportivo mai revocato.

Come già osservato, il Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari recata dal ricorso per motivi aggiunti con ordinanza n.-OMISSIS-, rilevando che, come già statuito dal Tribunale in analoga fattispecie (cfr. ordinanza cautelare n. 4427/2021) l’art. 52, comma 10 delle -OMISSIS- presentasse profili di illegittimità, “quantomeno nella parte in cui esso non consente alla società non ammessa al campionato professionistico di serie C di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore (laddove, comunque, la stessa sia comunque in possesso dei requisiti per ottenere la relativa iscrizione) oppure di rinunciare in favore del Comune di riferimento, attesa l’evidente sproporzione di tale misura che sembra, invero, rivestire una natura sanzionatoria senza la copertura di una normativa di rango primario che ne legittimi l’adozione; f) che la predetta irragionevolezza sembra ricavarsi anche rapportando tale disciplina alle previsioni contenute nei precedenti commi 3 e 4 dello stesso art. 52 laddove, in caso di revoca dell’affiliazione per insolvenza o liquidazione della società, si consente agli organi federali di poter attribuire, in via diretta, il titolo sportivo ad altra società in possesso dei requisiti ivi previsti (mentre, nel caso di specie, la società non “perde” l’affiliazione alla FIGC); g) che pertanto la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti va accolta con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle -OMISSIS-, nella parte in cui prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D;”.

La Federazione ha impugnato la sopra indicata ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto il gravame, sul rilievo che la sopravvenuta ammissione, per autonoma ragione, della ricorrente al Campionato di Serie D in corso di svolgimento avesse eliso ogni ragione di danno prospettata dalla Federazione.

Conseguentemente la Federazione ha attivato la procedura ex art. 52. Co. 10 delle -OMISSIS-, comunicando al Comune di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati, risultati essere due: -OMISSIS- e Unione Sportiva -OMISSIS- 1923 SSD s.r.l..

All’esito della procedura, la Società -OMISSIS- è stata regolarmente ammessa a disputare il campionato di Serie D, ad oggi concluso.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 16.11.2021), la ricorrente ha poi evidenziato che l’ammissione al campionato non è stata disposta dalla Federazione in adempimento dell’ordinanza cautelare n.-OMISSIS- (che aveva disposto la necessità di chiedere in via preventiva alla società titolare del titolo sportivo la propria manifestazione di interesse), ma per mera casualità.

Ciò posto, la ricorrente ha dedotto che in ogni caso, dalla inesatta esecuzione del provvedimento cautelare emesso da questo TAR, nonostante l’ammissione al Campionato, le era derivato un danno, in quanto l’applicazione della procedura ex art. 52. co. 10 delle -OMISSIS- aveva comportato l’applicazione del versamento di un contributo economico necessario per l’iscrizione al campionato dilettantistico di € 350.000,00, che invece la ricorrente non avrebbe dovuto sostenere, in quanto la Federazione l’avrebbe dovuta ammettere automaticamente al campionato, senza pagare alcun contributo.

Sul punto, la ricorrente ha precisato che: “D’altra parte, una tale previsione trova giustificazione solo all’interno della procedura concorsuale di cui all’articolo 52 comma 10 -OMISSIS-, per una neo-società intenzionata a competere. Infatti, il contributo costituisce una “contropartita” per la concessione del titolo sportivo dato che il rilascio del titolo presuppone garanzia di solidità finanziaria e solvibilità economica del neo-club. Tali requisiti vengono meno per quelle società che possiedono già il titolo sportivo e che chiedono di partecipare ad una competizione inferiore solo in via alternativa e subordinata. In sostanza il provvedimento cautelare emesso da questo Tar escludeva sia l’apertura della procedura concorsuale prevista dall’articolo 52 comma 10 -OMISSIS- sia l’imposizione del pagamento di un contributo economico.”

In aggiunta, la A.S. -OMISSIS- ha anche chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ammissione al Campionato di serie “C”, determinata dall’ asserita erronea valutazione dei fatti così come valutata prima dalla -OMISSIS-. e poi dal Collegio di Garanzia, secondo le deduzioni formulate con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti.

Procedendo con ordine, deve innanzitutto essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di ammissione al campionato di Serie D, formulata dalla ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti, avendo la A.S. -OMISSIS- disputato tale campionato, essendovi stata ammessa.

Quanto alle modalità connesse con tale ammissione, contestate della ricorrente in base ai profili evidenziati in precedenza ed ai connessi profili risarcitori, i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati nel merito, il che esonera il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni preliminari formulate dalle resistenti.

Emerge infatti dagli atti del giudizio che, a seguito della più volte citata ordinanza-OMISSIS- di questa Sezione, la FIGC ha chiesto alla Società di manifestare il proprio interesse all’iscrizione al Campionato, mediante comunicazione datata 08.09.2021, ai sensi dell’art. 52 comma 10 delle -OMISSIS-, come peraltro indicato proprio nella sopra citata ordinanza cautelare, che ha riconosciuto il diritto della società non ammessa al campionato professionistico di serie C, di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore. Ciò, non senza precisare che la predetta ammissione avrebbe potuto avere luogo solo “laddove, comunque, la stessa sia comunque in possesso dei requisiti per ottenere la relativa iscrizione”.

Detti requisiti sono chiaramente indicati dall’art 52 comma 10 delle -OMISSIS-, che dispone: “In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo”.

Si tratta della ordinaria modalità di partecipazione al campionato della LND, da parte di società non ammessa al campionato di serie “A”, “B” o “C”, previo adempimento delle prescrizioni previste per l’iscrizione al campionato, come avvenuto nel caso di specie.

Questo Tribunale, in sede cautelare, ha sospeso la disposizione dell’art. 52, comma 10, delle -OMISSIS-, nella parte in cui era stata indebitamente preclusa la possibilità - alla società titolare del titolo sportivo - di manifestare il proprio interesse ad essere preventivamente ammessa al campionato di Serie D, ma ciò nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla Federazione, e, soprattutto, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata (ivi compresi quelli di carattere economico, come il contributo di iscrizione al campionato).

E’ del resto evidente che il Tribunale, soprattutto in sede cautelare, non avrebbe potuto creare ed imporre alla Federazione alcuna regola di ammissione alternativa al campionato, né tantomeno attribuire alla ricorrente un esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, e ciò sia per la nota autonomia dell’ordinamento sportivo, sia per la salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati, sia, infine, per la regola fondamentale in tema di esercizio della giurisdizione sull’attività amministrativa di cui all’art. 34 comma 2 del c.p.a., che preclude al Giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

E’ del resto evidente che il portato dispositivo del provvedimento cautelare, emanato nella cognizione sommaria di quella fase, era finalizzato a prevenire la frustrazione dell’interesse della -OMISSIS-alla partecipazione al campionato di serie D, ma non certo a “by-passare” le procedure previste dalle disposizioni federali.

Per tali ragioni, la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente non può essere accolta, dovendosi ritenere priva di fondamento logico-giuridico la pretesa di essere iscritta al campionato di Serie D in via diretta ed immediata per effetto del più volte richiamato provvedimento cautelare di questo TAR e senza l’osservanza delle disposizioni interne all’ordinamento sportivo (art. 52 comma 10 delle -OMISSIS-), da ritenersi invece applicabili a tutte le società interessate alla partecipazione al campionato, ove in possesso dei requisiti prescritti, tra i quali rientra sicuramento anche il pagamento del contributo previsto dalla Federazione.

Per tale ragione il primo ricorso per motivi aggiunti è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte infondato, mentre il secondo è infondato nel merito, con assorbimento di tutte le eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte li respinge, come indicato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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