T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 04/07/2022 N. 9055

Pubblicato il 04/07/2022

N. 09055/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13847/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 13847 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Marini, Guido Del Re, Alberto Porzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Walter Marini in Roma, viale Bruno Buozzi 49;

contro

C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento della comunicazione del CONI di diniego della richiesta di iscrizione del ricorrente al-OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento di-OMISSIS-, deducendo la sussistenza dei vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto più profili.

In vista dell’udienza di merito del 21 giugno 2022, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Analogamente, il CONI ha depositato una memoria con la quale si è associato alla richiesta, formulata dalla parte ricorrente, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio prende atto delle anzidette dichiarazioni e dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a.

Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda in esame e della mancata formale opposizione della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Raffaello Scarpato, Referendario

Luigi Furno, Referendario, Estensore

 

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