T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 23/06/2022 N. 8583

Pubblicato il 23/06/2022

N. 08583/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03686/2020 REG.RIC.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3686 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pennisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Federazione Italiana Bocce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il risarcimento dei danni

derivanti dalla -OMISSIS-del Collegio di Garanzia dello Sport costituito avanti il CONI comunicata alle parti in data 08/01/2020 via posta elettronica certificata e ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, in particolare la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Bocce (nel prosieguo “FIB”), n. 13/2019, resa nel procedimento disciplinare n. 02/2019, depositata il 31 ottobre 2019 e la sentenza (rectius, decisione) n. 2/18 del Tribunale Federale FIB del 6 agosto 2018, comunicata via pec in pari data;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Bocce e del CONI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il -OMISSIS-della Federazione Italiana Bocce (d’ora in poi FIB) e -OMISSIS-(d’ora in poi C.B.I.), ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle decisioni meglio descritte in epigrafe.

Premette il ricorrente di essere stato altresì -OMISSIS-”, federazione mondiale delle bocce riconosciuta dal CIO Comitato Olimpico Internazionale, dal 2016 al 2018.

Afferma che da quando è stato eletto il nuovo Presidente della FIB, il sig.-OMISSIS-, il ricorrente sarebbe stato perseguitato attraverso vari procedimenti disciplinari attivati dal sig.-OMISSIS-per asseriti motivi di rivalsa personale.

Rappresenta che quest’ultimo, nel -OMISSIS-e che avrebbe registrato la conversazione sul proprio telefono cellulare. La suddetta registrazione sarebbe poi stata trafugata da ignoti che l’avrebbero diffusa ad organi di stampa e siti web.

Denunciato il furto della registrazione, la Procura Generale del CONI deferiva il ricorrente e-OMISSIS-al Tribunale federale della FIB, il primo per avere registrato la conversazione ed il secondo per avere offerto un compenso a-OMISSIS-per farlo ritirare dalla competizione elettorale.

Il-OMISSIS-patteggiava una sanzione di 45 giorni di sospensione, mentre-OMISSIS-veniva condannato a 3 mesi di sospensione dal ricoprire cariche federali, condanna confermata dalla CFA.

Con un secondo procedimento il ricorrente veniva deferito per l’affidamento avvenuto nel 2011 di un’area all’interno del Centro tecnico federale su denuncia del -OMISSIS-.

Il Tribunale federale riconosceva il ricorrente ed il figlio, -OMISSIS-, responsabili delle condotte loro ascritte applicando ad entrambi “la sanzione pari a 6 (sei) mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta come meglio indicato in dispositivo, letto all’udienza del 20.02.2018.

Proposto appello la CFA squalificava il-OMISSIS-per 19 mesi e al figlio per 12 mesi.

Per tale vicenda pende procedimento avanti al Tar avverso la decisione del Collegio di Garanzia iscritto con RG n. 13164/2018.

In data 11.05.2018, la Procura deferiva-OMISSIS-avanti il Tribunale FIB per avere inviato agli organi internazionali due lettere che avrebbero -OMISSIS-

Il-OMISSIS-veniva quindi condannato a 6 mesi di squalifica con conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 15 dal tribunale.

La CFA riduceva la sanzione a 4 mesi e 15 giorni di squalifica con conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 13.

Ad avviso del ricorrente queste vicende sarebbero caratterizzate dall’utilizzo di un doppio standard per le condotte di-OMISSIS-rispetto a quelle che si imputano al-OMISSIS-e dall’immobilismo della Procura rispetto alle denunce di diffamazione presentate dal-OMISSIS-nei confronti di-OMISSIS-in tutte le sedi.

Definito il procedimento davanti al Collegio di Garanzia con la decisione che qui si impugna il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

1) omessa considerazione nelle decisioni impugnate della natura inveritiera e diffamatoria delle comunicazioni dei dirigenti FIB, difetto di motivazione, falsa applicazione e violazione di legge (art. 21 Cost. e art. 115 c.p.c.) e delle norme pattizie applicabili (art. 5 dello Statuto Federale e art. 19 del Reg. Organico).

Il ricorrente contesta le affermazioni dei dirigenti FIB che avrebbero sostenuto che lo stesso non fosse tesserato, circostanza contraddetta dal fatto stesso di essere sottoposto a procedimento disciplinare e che costituisce lesione della reputazione del ricorrente.

Le gravate decisioni non avendo valutato il carattere illecito delle condotte dei dirigenti, non avrebbero correttamente inquadrato la reazione del-OMISSIS-con le lettere per le quali è stato deferito e poi sanzionato.

Le gravate decisioni sarebbero inoltre in contrasto con le conclusioni a cui è giunto il GIP nel procedimento penale per gli stessi fatti, archiviando il procedimento avviato sulla base della querela presentata dal-OMISSIS-in quanto il-OMISSIS-avrebbe esercitato il diritto di critica costituzionalmente garantito;

2) erroneità delle decisioni impugnate sulla incompatibilità del Presidente della Corte d’Appello, violazione dell’art. 62.2 del CGS Coni e dell’art. 26.5 RDG FIB.

Secondo il ricorrente la nomina del Presidente della Corte Federale d’Appello, nella stessa persona che aveva già giudicato il ricorrente, costituirebbe violazione dell’art. 62.2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI in relazione all’art. 26.5 Reg. Giust. FIB;

3) illiceità della decisione del Collegio di Garanzia per omesso rispetto da parte del giudice del rinvio delle indicazioni del medesimo Collegio di Garanzia.

Ad avviso del ricorrente sia il giudice del rinvio che il Collegio di Garanzia non avrebbero rilevato la riproposizione di un deficit nella valutazione del contenuto del colloquio registrato tra-OMISSIS-e-OMISSIS-nella sua interezza, benché fosse stato proprio il Collegio di Garanzia ad evidenziarlo nella seconda decisione del Collegio;

4) violazione del diritto di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. sull’esercizio del diritto di critica e sull’assenza di lesività delle affermazioni di-OMISSIS-riguardanti-OMISSIS-e la FIB nel suo complesso. Le decisioni gravate contrasterebbero con l’inquadramento delle esternazioni del-OMISSIS-fatto dal giudice penale che le colloca “nel contesto di un’aspra disputa politica e legale insorta tra l’opponente e l’indagato”, nel perimetro del diritto di critica.

Chiede il risarcimento del danno derivante dai provvedimenti endofederali e del CONI che si quantifica in misura pari almeno a 100.000,00 euro.

Il 27 maggio 2020 si è costituita la FIB.

Il 6 luglio 2020 si è costituito il CONI.

Il 29 aprile 2022 il Coni ha presentato una memoria con cui resiste nel merito, ripercorrendo la decisione della Corte Federale d’Appello pronunciata a seguito del terzo rinvio da parte del Collegio di Garanzia.

Il 30 aprile 2022 ha depositato memoria anche la FIB che, oltre a resistere nel merito, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che il ricorso contenga una domanda di annullamento, e l’inammissibilità della domanda di risarcimento in quanto priva degli elementi essenziali delle voci di danno, dell’elemento soggettivo e del nesso causale.

Seguono le memorie di replica del Coni e della FIB con cui le resistenti reiterano le loro richieste.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione atteso che il ricorso non risulta contenere una domanda di annullamento, ma esclusivamente una domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla asserita illegittimità degli atti impugnati.

Nel presente giudizio il sig.-OMISSIS-chiede condannarsi le resistenti al risarcimento del danno conseguente alla asserita illegittimità degli atti impugnati.

Si deve pertanto procedere allo scrutinio delle censure formulate avverso le decisioni impugnate al fine di accertarne incidentalmente l’illegittimità.

Occorre innanzitutto partire dalle contestazioni per le quali il ricorrente è stato deferito al Tribunale FIB.

Al sig.-OMISSIS-è stata contestata la violazione degli artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, “per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in una lettera del 16/2/18, tradotta in più lingue, ed in una memoria del 23/1/18, inviate entrambe il 23/2/18 tramite email al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti della Federazioni Nazionali aderenti alla medesima nonché ai Consiglieri -OMISSIS-, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell’immagine della Federazione e del suo -OMISSIS-;

- che tali scritti, aventi ad oggetto le vicende della campagna elettorale per l’elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017 ed i successivi procedimenti sportivi che ne sono seguiti e che hanno coinvolto anche il figlio sig. -OMISSIS--in relazione all’illegittimo affidamento di alcuni spazi del C.T.F. alla -OMISSIS-, presieduta dal medesimo, procedimento quest’ultimo all’epoca ancora pendente in primo grado, evidenziano un contenuto ed un tenore di natura palesemente diffamatoria, riportando circostanze non corrispondenti al vero tramite una complessiva e strumentale ricostruzione dei fatti volta ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nonché la Federazione nel suo complesso arrecando loro un grave danno d’immagine nonché alla reputazione, divulgando altresì informazioni riservate relative al procedimento de quo prima che la sentenza fosse stata emessa e pubblicata;

- che tale condotta risulta aggravata ai sensi dell’art. 57 RGD FIB comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente della CBI e lett. f) per aver commesso il fatto a mezzo email inviate ad una pluralità di soggetti comportanti dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi e delle Istituzioni federali, contestandosi altresì la recidiva ai sensi dell’art. 58 RGD FIB.”

Il Collegio di Garanzia, con la decisione n. 69 del 25 giugno 2019, aveva accolto, per la seconda volta, il ricorso del ricorrente ed annullato con rinvio alla Corte d’Appello la decisione n. 6/2019 della stessa CFA, affinché, in composizione rinnovata e che non comprendesse alcuno dei giudici che si sono finora occupati in qualsiasi grado della vicenda, si pronunciasse nuovamente alla luce sia dei principi e delle indicazioni contenuti nella decisione n. 4 del 2019 del Collegio di Garanzia, sia di quelli contenuti nella suddetta decisione n. 69/2019.

La decisione n. 69/2019 del Collegio di Garanzia aveva ricordato che la decisione n. 4/2019 dello stesso Collegio aveva vincolato il giudice del rinvio allo svolgimento delle seguenti attività:

a) di rinnovare la valutazione in ordine alla portata diffamatoria delle espressioni imputate al -OMISSIS-, non considerando in particolare due frasi mai contestategli dalla Procura;

b) di ammettere la prova della registrazione del colloquio avvenuto tra -OMISSIS-, nel corso del quale il primo avrebbe -OMISSIS-, «valutandone gli esiti», visto che i relativi «contenuti, ove confermati in sede istruttoria, avrebbero invece assunto un valore di asseverazione in termini di verità fattuale di alcune delle affermazioni contestate al soggetto deferito», e rinnovando «il relativo segmento processuale»;

c) di valutare e quindi di motivare puntualmente in ordine al rilievo delle circostanze fattuali della contrapposizione politica del-OMISSIS-con l’attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del-OMISSIS-di comunicazioni ritenute denigratorie agli organi internazionali, ai fini dell’applicazione della scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell’aver agito in stato d’ira;

d) di procedere, quindi, «ad una nuova completa e specifica valutazione del punto in questione, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione di cui ai punti 2.2. e 2.3. che precedono» [a) e b) di questa ricostruzione].

Ora eludendole, ora omettendole, la Corte d’Appello, secondo il Collegio di Garanzia, non avrebbe ottemperato a detti vincoli.

Secondo il ricorrente anche la decisione del CFA del 31 ottobre 2019 non si sarebbe attenuta ai principi ed alle indicazioni fornite dal Collegio con le decisioni n. 4 e n. 19 del 2019, ma questa volta il Collegio di Garanzia con l’ultima decisione n. 11/2020 non avrebbe accolto le doglianze del ricorrente con cui venivano denunciati i suddetti vizi della decisione n. 13/2019 della CFA.

Per quanto si osserverà nel prosieguo, affrontando le singole censure, la Corte d’Appello, con la decisione n. 13 del 31 ottobre 2019, a differenza delle precedenti due pronunce che avevano fatto seguito all’annullamento con rinvio, si è attenuta alle indicazioni date dal Collegio di Garanzia.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62.2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI in relazione all’art. 26.5 Reg. Giust. FIB a causa della presenza nel Collegio giudicante di un componente presente anche in altro giudizio relativo al deferimento del ricorrente per i fatti da cui avrebbe avuto origine anche l’attuale giudizio.

Il motivo è infondato.

La decisione definitiva degli organi di giustizia qui impugnata ha visto rinnovata la composizione della Corte Federale d’Appello nel giudizio conclusosi con la decisione n. 13/2019 ed in essa non compare il componente che il ricorrente ritiene incompatibile.

La Corte Federale con la sentenza n. 13 del 2019 ha rinnovato il giudizio su tutti i profili in relazione ai quali due decisioni del Collegio di Garanzia avevano riscontrato difetti di motivazione e/o inottemperanza alle indicazioni del giudice di legittimità.

Ne consegue che sul provvedimento della CFA, l’intervento del componente che il ricorrente intendeva ricusare non vi è stato.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 13 del 2019, ha quindi affrontato il tema della scriminante del diritto di critica e ha ritenuto, con giudizio scevro da censure di illogicità o travisamento, che il contenuto delle lettere inviate da-OMISSIS-trasmodasse il diritto di critica “assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata”.

I giudici sportivi hanno altresì valutato l’intera registrazione della conversazione intervenuta tra il-OMISSIS-e il-OMISSIS-ed hanno riscontrato una mancanza di corrispondenza tra la narrazione contenuta nelle lettere inviate dal-OMISSIS-e quello che emerge dalla registrazione della conversazione intervenuta con il -OMISSIS-, di tenore diverso da quello che viene descritto dal ricorrente. Dalla trascrizione integrale della conversazione emerge un negoziato tra gli interlocutori i quali si mostrerebbero entrambi interessati ad un accordo.

Con il primo motivo il sig.-OMISSIS-si duole della mancata considerazione del carattere illecito delle condotte dei dirigenti, che hanno affermato che il ricorrente non fosse un tesserato e conseguentemente non avrebbero correttamente inquadrato la reazione del-OMISSIS-con le lettere per le quali è stato deferito e poi sanzionato.

Anche su questo punto la -OMISSIS-si è pronunciata ritenendo, non illogicamente, non lesiva dell’onore e della reputazione di alcuno avere scritto che il ricorrente non fosse iscritto ed in ogni caso non idonea a legittimare una reazione del tutto sproporzionata quale quella adottata dal -OMISSIS-, di ben altro tenore.

La Corte d’Appello compie, per quanto si legge nella motivazione, un dettagliato scrutinio della eccezione del diritto di critica proposto dal ricorrente, e motiva in merito alla circostanza che le espressioni offensive e di dileggio utilizzate dal ricorrente nelle sue missive eccedano lo scopo informativo (v. p. 13 della decisione) “avendo l’autore integrato le notizie con arbitrarie distorsioni (v. l’accostamento tra patteggiamento e condanna – smentito, con sentenza passata in giudicato, da questa Corte) aggiunte, commenti sottolineature grafiche, insinuazioni, così descrivendo i fatti con toni volutamente drammatici e parossistici, al solo scopo sensazionalistico, suscitando nei lettori l’idea che il -OMISSIS-fosse un abituale corruttore di avversari politici ovvero un bieco manipolatore di giudici e che gli organi di Giustizia fossero delle banderuole, con conseguente offesa dell’onore e della reputazione dei soggetti coinvolti”.

Rispetto alle condotte contestate, la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente e non illogicamente, la sussistenza delle violazioni e, in particolare, del dovere di cooperazione per la ordinata e civile convivenza sportiva.

Si ricorda a questo riguardo, incidentalmente, la diversa fattispecie costituita dalle condotte disciplinari rispetto alle condotte di reato che hanno portato all’archiviazione del procedimento penale nei confronti del ricorrente, senza che ciò vincolasse il giudice sportivo ed ora quello amministrativo a ritenere insussistenti le sopra riportate violazioni.

I giudici d’Appello, poi, hanno dettagliatamente e condivisibilmente argomentato in ordine ai requisiti del diritto di critica, ravvisando la mancanza nelle missive di-OMISSIS-del contenuto di critica ad un operato o di censure rispetto a scelte politiche, a fronte della netta prevalenza di un forte contenuto censorio nei riguardi di una persona e delle istituzioni federali che nulla hanno a che vedere con la contrapposizione politica tra il ricorrente ed il -OMISSIS-.

Il -OMISSIS-, secondo i giudici d’Appello, proprio per il ruolo svolto, aveva il dovere di soppesare le proprie parole ed azioni, non potendo non essere consapevole della loro gravità e degli effetti lesivi che avrebbero potuto produrre.

La Corte d’Appello, infine, rinnovando la valutazione delle condotte, ha ritenuto di applicare il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti e di ridurre la sanzione, alla luce della rinnovata valutazione delle condotte contestate ed accertate.

In conclusione, le censure formulate con i motivi di gravame risultano infondate alla luce del contenuto della decisione n. 13/2019 della Corte Federale d’Appello, alcuni brani dei quali sono stati sopra richiamati.

Ne consegue l’incensurabilità della decisione del Collegio di Garanzia con cui si è concluso il procedimento giustiziale devoluto ai giudici sportivi.

La mancanza di profili di illegittimità esclude la sussistenza di un danno ingiusto e depone per la infondatezza della domanda risarcitoria che va, pertanto, respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge da ripartirsi in parti uguali tra il Coni e la Federazione Italiana Bocce.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge da ripartirsi in parti uguali tra il Coni e la Federazione Italiana Bocce.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private e dei nomi propri di persone fisiche ed enti menzionati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Referendario

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