C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 24/01/2020 – Delibera – 35) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ALESSIO FILIPPO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019 (Gara: FULGUR TUSCANIA – SORIANESE del 15/12/2019 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

 

35) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ALESSIO FILIPPO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019 (Gara: FULGUR TUSCANIA – SORIANESE del 15/12/2019 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: La Società reclamante riconosce che il proprio calciatore abbia protestato in maniera eccessiva nei confronti dell’Arbitro, ma ribadisce che il contatto fisico con quest’ultimo sia avvenuto in maniera del tutto involontaria, in quanto il giocatore sarebbe stato sospinto dai propri compagni che circondavano il Direttore di gara, anch’essi protestando con veemenza. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Esaminato e valutato il comportamento del calciatore D’Alessio Filippo come descritto dall’Arbitro, il quale ha riferito che il giocatore aveva protestato nei suoi confronti, rivolgendogli apprezzamenti offensivi e appoggiandogli inoltre le mani sul petto, questa Corte ritiene che tale comportamento vada qualificato come gravemente irriguardoso, in quanto le offese sono state accompagnate anche da un gesto invasivo nei confronti del Direttore di gara. Nel caso di specie al giocatore dovrà quindi essere inflitta la squalifica per quattro gare, così come previsto dall’art. 36 cpv.1(b del Codice di Giustizia Sportiva; e pertanto la sanzione comminata del G.S. potrà essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D’Alessio Filippo a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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