C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 24/01/2020 – Delibera – 39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ANTIMI CHRISTIAN PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 18/12/2019 (Gara: VIRTUS ARDEA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 15/12/2019 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020
39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ANTIMI CHRISTIAN PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 18/12/2019 (Gara: VIRTUS ARDEA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA del 15/12/2019 – Campionato Promozione)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020
La A.S.D. Virtus Ardea impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore D’Antimi Christian per quattro gare per aver, quest’ultimo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione, calciato il pallone sugli spalti, sputato in direzione dell’arbitro senza attingerlo, rivolgendogli, al contempo, espressioni minacciose ed offensive. A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società non contestava l’episodio ma chiedeva una diminuzione della sanzione in virtù del difficile momento che sta attraversando il ragazzo per la separazione dei genitori. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che al 37° minuto della prima frazione di gioco il calciatore D’Antimi Christian, veniva espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto calciava il pallone in tribuna e proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara; contemporaneamente sputava in direzione di quest’ultimo senza colpirlo. Chiarita la dinamica dei fatti, tra l’altro non contestata dall’odierna ricorrente, non possono trovare, invece, accoglimento le generiche e non strettamente giuridiche argomentazioni difensive sviluppate da quest’ultima. In definitiva, la condotta posta in essere dal calciatore, è stata adeguatamente sanzionata dal giudice di prime cure. Pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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