C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 24/01/2020 – Delibera – 41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S. SA.MA.GOR. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.104 SGS DEL 2/01/2020 (Gara: SA.MA.GOR. – ANZIO CALCIO 1924 del 21/12/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020
41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S. SA.MA.GOR. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.104 SGS DEL 2/01/2020 (Gara: SA.MA.GOR. – ANZIO CALCIO 1924 del 21/12/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020
Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La Società U.S. Sa.Ma.Gor. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva dell’ammenda di Euro 100 nella gara disputata contro la squadra Anzio calcio 1924 per la presenza sul terreno di gioco di persona riconducibile al Presidente della Società stessa che, prima dell’inizio della gara rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose. Questa Corte esaminati gli atti ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società U.S. Sa.Ma.Gor. poiché dalla lettura del referto risulta errata l’ammenda alla Società stessa, la quale è estranea ai fatti addebitati per errore sia in via diretta che per responsabilità oggettiva in quanto l’autore del fatto contestato non era presente nella struttura. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo altresì gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame, in relazione a quanto in motivazione. Il contributo va restituito.
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