C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 31/01/2020 – Delibera – 37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POSTA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELLA TORRE FABRIZIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019 (Gara: ATLETICO CANTALICE – POSTA CALCIO del 15/12/2019 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POSTA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELLA TORRE FABRIZIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019 (Gara: ATLETICO CANTALICE – POSTA CALCIO del 15/12/2019 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

La reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione impugnata eccependo l’insussistenza del fatto addebitato al suo tesserato che, nelle circostanze dedotte, non avrebbe pronunciato la frase contenente discriminazione territoriale riportata nel rapporto di gara. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Non può revocarsi in dubbio, stante il sistemo delle fonti probatorie vigente nel Codice di Giustizia Sportiva che il contenuto del referto di gara assuma ancora la forza di fonte di prova privilegiata non smentibile con l’acquisizione di testimonianze che, per intuibili circostanze, non valgono a smentire quanto riportato dal direttore di gara, unico soggetto terzo rispetto alle società contendenti. Nella specie però, la frase attribuita al calciatore non può essere considerata come portatrice di intenti discriminatori in relazione al luogo di origine dell’Arbitro. Appellare taluno definendolo con il suo luogo d’origine non è di per se segno di discriminazione quando ci si rivolge ad uno straniero ed, a maggior ragione, quando il luogo d’origine si trovi, come nella specie, all’interno dell’Unione Europea e sia abitato da popolazioni di cultura cristiana e lingua latina. Diversamente opinando, si arriverebbe al risultato esattamente contrario di dotare in assoluto di accezione negativa un’indicazione geografica - territoriale che, di per se, ne è assolutamente priva. L’addebito nei confronti del calciatore va quindi riconsiderato come comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’Arbitro, e la sanzione va adeguata anche alla luce del ruolo di capitano rivestito dal calciatore; ruolo che gli imponeva un comportamento sicuramente più consono e collaborativo nei confronti del direttore di gara. Appare quindi proporzionato fissare la sanzione in quattro giornate di squalifica. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Della Torre Fabrizio a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

 

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