C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 31/01/2020 – Delibera – 38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDOMITA POMEZIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL GROSSO ALESSANDRO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 13/12/2019 (Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – MONTE SAN BIAGIO dell’11/12/2019 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020
38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDOMITA POMEZIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL GROSSO ALESSANDRO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 13/12/2019 (Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – MONTE SAN BIAGIO dell’11/12/2019 – Coppa Italia Promozione)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020
La Società Indomita Pomezia A.s.d., impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Del Grosso Alessandro, sino al 31/12/2020, per aver rivolto, al termine della gara, espressioni offensive e minacciose all’arbitro ed attinto un assistente arbitrale con un sputo sulla gamba. A sostegno della propria tesi difensiva il suddetto calciatore riconosceva, unicamente, di aver rivolto, al termine della stessa, qualche parola di troppo all’indirizzo dell’arbitro, ma negava, decisamente, di aver colpito l’assistente arbitrale, tra l’altro da sé distante, con uno sputo sul bicipite femorale; alla luce di ciò chiedeva la riduzione della sanzione, anche alla luce della giurisprudenza menzionata in atti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato la società ricorrente, nonché il calciatore stesso, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al termine della gara, veniva espulso il calciatore Del Grosso Alessandro per aver rivolto all’arbitro frasi minacciose ed offensive; inoltre dal rapporto dell’assistente arbitrale emergeva che quest’ultimo veniva attinto da uno sputo sulla gamba dal suddetto calciatore. Da tali atti emerge che la condotta del Sig. Del Grosso è riconducibile più ad un gesto, sia pur grave, di stizza e disprezzo piuttosto che di violenza rivolto verso l’assistente arbitrale per l’andamento della gara. Pertanto l’entità della squalifica può essere ridotta per renderla congrua all’effettiva gravità dell’azione posta in essere dal calciatore Del Grosso. In conclusione questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Del Grosso Alessandro fino al 13/03/2020. Il contributo va restituito.
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