C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 31/01/2020 – Delibera – 43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S.D. UNIPOMEZIA 1938 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IONESCU LEONARDO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: PODGORA CALCIO 1950 – UNIPOMEZIA 1938 del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S.D. UNIPOMEZIA 1938 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IONESCU LEONARDO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020 (Gara: PODGORA CALCIO 1950 – UNIPOMEZIA 1938 del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio calciatore, e ne chiede pertanto la riduzione, deducendo a tal riguardo che, dopo aver “schizzato” sul corpo dell’Arbitro l’acqua di una borraccia, in segno di protesta per l’ammonizione subita, il giocatore non aveva poi spinto, né minacciato l’Arbitro. Esaminati i fatti così come descritti nel rapporto di gare, ove l’Arbitro ha riferito che, dopo una sua decisione disciplinare, il calciatore Ionescu Leonardo gli “tirava l’acqua addosso da una bottiglietta”, spintonandolo poi con le mani sul petto e rivolgendogli inoltre una espressione minacciosa mentre abbandonava il terreno di gioco, questa Corte, pur ribadendo la gravità del comportamento posto in essere dal calciatore Ionescu, evidenzia tuttavia che il giocatore non ha lanciato una bottiglietta d’acqua contro l’Arbitro attingendolo al corpo, come si legge nel provvedimento impugnato, ma in vero ha soltanto schizzato dell’acqua all’indirizzo dello stesso; gesto quest’ultimo sicuramente offensivo ed oltraggioso, ma di certo non di natura violenta. Valutata la reale dinamica dei fatti, la sanzione andrà quindi graduata e rivisitata come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ionescu Leonardo al 28/02/2020. Il contributo va restituito.

 

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