C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 31/01/2020 – Delibera – 47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI PONTINIA C 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LUCCONE ANGELO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.57 C5 DEL 15/01/2020 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – CITTA DI PONTINIA C 5 del 3/01/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

 

47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI PONTINIA C 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LUCCONE ANGELO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.57 C5 DEL 15/01/2020 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – CITTA DI PONTINIA C 5 del 3/01/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Ritenuto che, in effetti il comportamento del calciatore Luccone va ricondotto ad un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro, ma senza alcun intento di natura aggressiva; che pertanto la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Luccone Angelo a 3 gare. Il contributo va restituito.

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