C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 07/02/2020 – Delibera – 44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.45 LND DEL 19/12/2019 (Gara: GREGORIANA – POL.CASTEL MADAMA del 15/12/2019 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. GREGORIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.45 LND DEL 19/12/2019 (Gara: GREGORIANA – POL.CASTEL MADAMA del 15/12/2019 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società ASD Gregoriana proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal giudice Sportivo relativamente alla perdita della gara. In particolare la ASD Gregoriana evidenziava nel proprio scritto difensivo che quanto riportato dal direttore di gara nel supplemento di referto non corrispondesse al reale accadimento dei fatti. In particolare sottolineava alcuni aspetti, per prima cosa che la propria compagine a 17 minuti dal termine conduceva 2 – 0 con un uomo in più e pertanto non c’era nessun interesse a provocare la sospensione della partita. Inoltre alcuni calciatori ritenuti espulsi dal direttore di gara si trovavano distanti, a loro dire, dal luogo delle proteste. Volendo infine analizzare il fatto che ha portato alla sospensione della gara – presunta rissa tra i calciatori di entrambe le squadre - la reclamante ritiene che i calciatori non hanno dato luogo a nessuna rissa e ciò viene documentato dalle squalifiche di una giornata adottate dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori espulsi. Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione ritiene di accogliere il reclamo. L’organo giudicante ritiene che il direttore di gara non abbia utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso per far proseguire la gara prima eventualmente di procedere alla sospensione della stessa, notifiche di cartellini rossi agli interessati, convocazione dei capitani. Peraltro dalla lettura del supplemento di referto non emerge un clima ostile o potenzialmente pericoloso nei confronti del direttore di gara tale da impedirgli il regolare svolgimento della gara. Anche le sanzioni adottate dal giudice sportivo nei confronti dei calciatori espulsi non denotano particolari criticità o situazioni difficili da gestire. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, ordinando la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it